§ 80.9.18b - Legge 12 aprile 1962, n. 205.
Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/04/1962
Numero:205


Sommario
Art. unico.      Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste [...]


§ 80.9.18b - Legge 12 aprile 1962, n. 205.

Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

(G.U. 9 maggio 1962, n. 118).

 

 

     Art. unico.

     Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

     La stessa facoltà può essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.

     L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.

     I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.