§ 4.5.23 - L.R. 15 maggio 1990, n. 13.
Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1386, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:15/05/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Progetto Tesam.
Art. 2.  Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale.
Art. 3.  Sistema del catasto dei rifiuti.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 27,giugno 1986, n. 44.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art. 6.  Interventi per gli stagni di Santa Giusta e S'Ena Arrubia.
Art. 7.  Contributi straordinari per i molluschicoltori ed arsellatori.
Art. 8.  Durata dei finanziamenti del credito di esercizio peschereccio.
Art. 9.  Riduzione dei contributi.
Art. 10.  Inalienabilità delle imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti ammessi ai benefici.
Art. 11.  Attività di protezione civile.
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41.
Art. 13.  Copertura finanziaria.


§ 4.5.23 - L.R. 15 maggio 1990, n. 13.

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1386, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).

 

Art. 1. Progetto Tesam.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie al completamento del sistema di interpretazione delle immagini telesatellitari e le immagini telesatellitari relative al territorio isolano.

 

     Art. 2. Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previsti dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

     2. Il costo della progettazione dovrà essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all'atto del finanziamento dell'opera.

 

     Art. 3. Sistema del catasto dei rifiuti.

     1. L'Amministrazione regionale, per il funzionamento del catasto dei rifiuti, è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie, nonché a stipulare convenzioni con enti, società e singoli operatori particolarmente qualificati nel campo dell'informatica.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 27,giugno 1986, n. 44. [1]

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. [2]

 

     Art. 6. Interventi per gli stagni di Santa Giusta e S'Ena Arrubia.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum, per un importo complessivo di due miliardi, alle cooperative di pesca «S Giusta», con sede a S. Giusta e «S. Andrea» con sede a Marrubiu, concessionarie dell'esercizio di pesca rispettivamente negli stagni di S. Giusta e S'Ena Arrubia, che hanno subito danni per la moria totale del prodotto in allevamento in conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione verificatisi in detti compendi nel periodo luglio-agosto 1989.

     2. L'ammontare del contributo fino a d un massimo di 12.000.000 annui per socio, e determinato forfettariamente per due annualità dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto al successivo comma, a favore della cooperativa, sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all'epoca dell'evento. Il contributo per il per il anno e disposto in un'unica soluzione.

     3. Qualora la ripresa della capacità produttiva dei compendi, accertata dall'Amministrazione regionale alla fine del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, superi il 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo dei contributi da erogare, riferito separatamente a ciascuna cooperativa, l'importo del contributo può essere proporzionalmente ridotto sino alla concorrenza della quota captaria, forfettariamente attribuita a ciascun socio.

     4. Per l'ottenimento del contributo le cooperative di cui al primo comma sono tenute a presentare apposita stanza all'Amministrazione regionale corredata da sottoindicati documenti:   - certificato di vigenza riferito al periodo in cui si è verificato il danno;

     - certificato d'iscrizione sul registro prefettizio;

     - elenco dei soci quale risultante dai libri sociali e comprovato dalla domanda di iscrizione negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

     5. Oltreché alla maturazione ordinaria del compendio, delle strutture e delle attrezzature di pesca, i soci delle cooperative sono tenuti, altresì, alla partecipazione a corsi di assistenza tecnica e di gestione dell'attività di pesca e dell'ambiente lagunare che saranno promossi dall'Amministrazione regionale anche in relazione a quanto disposto al successivo comma.

     6. Al fine di attivare il sistematico controllo delle condizioni generali dei compendi dell'Oristanese, che consenta di predisporre gli opportuni interventi per evitare o limitare i danni da crisi assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000.

     7. Lo stanziamento di cui al precedente comma è finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici, al controllo, interpolazione e valutazione dei dati acquisiti nonché alla gestione degli impianti secondo i progetti specifici predisposti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione di Università, Centri di ricerca, esperti singoli o associati.

 

     Art. 7. Contributi straordinari per i molluschicoltori ed arsellatori.

     1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività nel settore della molluschicoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai molluschicoltori singoli o associati in cooperative, consorzi o società operanti nel Golfo di Olbia, interessati da fenomeni di moria del prodotto nell'estate 1989 contributi una tantum per un importo complessivo di lire 2.000.000.000.

     2. I contributi sono concessi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente previa deliberazione del la Giunta regionale.

     3. I contributi di cui al presente articolo dovranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

     - miglioramento degli impianti di molluschicoltura e acquisto di novellame;

     - miglioramento degli impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti della molluschicoltura;

     - la sostituzione e ammodernamento delle imbarcazioni adibite all'attività di molluschicoltura.

 

     Art. 8. Durata dei finanziamenti del credito di esercizio peschereccio.

     1. I finanziamenti per prestiti di esercizio di cui al nono e decimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre, di cui uno di preammortamento, ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa erogazione.

     2. I contributi di cui all'articolo 104, primo e dodicesimo comma, nonché quelli erogati ai sensi della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, che attengano a realizzazioni di lavori ad esecuzione differita nel tempo, sono liquidabili nella misura del settanta per cento del contributo accordato, a stati di avanzamento dei lavori, ed il restante trenta per cento al collaudo delle opere stesse.

 

     Art. 9. Riduzione dei contributi.

     1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1353, come modificato ed integrato dall'articolo 104 della legge regionale n. 11 del 1988, e specificatamente per le iniziative previste dal dodicesimo comma di detto articolo, riferite ad imbarcazioni al di sotto di dieci tonnellate di stazza lorda, è ridotto al venticinque per cento, nel caso la licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi con sentiti.

     2. Per i pescatori singoli, le cooperative e i consorzi di cooperative che operino la cancellazione del sistema di pesca a strascico tra gli strumenti previsti dalla licenza di pesca, l'ammontare del contributo fissato al sessanta per cento della spesa ammissibile per i pescatori singoli ed al settantacinque per cento per le cooperative e consorzi di cooperative.

 

     Art. 10. Inalienabilità delle imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti ammessi ai benefici.

     1. Le imbarcazioni, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2, 18 maggio 1977. n. 13 e all'articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la durata di anni cinque, non possono essere venduti o comunque alienati, ne possono essere destinati ad utilizzazioni diverse da quelle per cui sono stati realizzati, fatti salvi casi eccezionali, previa autorizzazione rilasciata con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su parere del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14.

     2. L'Amministrazione regionale può disporre in qualunque momento controlli, verifiche ed ispezioni presso i soggetti beneficiari delle provvidenze, i quali sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni e a fornire ogni informazione richiesta.

     3 L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio concesso, da adottarsi con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 11. Attività di protezione civile.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratto a termine di diritto privato personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di produzione civile legati alla prevenzione, previsione, emergenza, soccorso e ripristino.

     2. L'.Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con tecnici ed esperti singoli o associati per l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente.

     2 bis. Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per la elaborazione dello schema del Piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ogni altra elaborazione e preposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 3 del 1989 [3].

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41. [4]

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 7.800.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi (artt. 3, 5 e 11 della presente legge).

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e, quanto agli oneri gravanti sui capitoli 05013/09, 05111/18 e 05021 sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Integra l'art. 103 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[2] Modifica l'art. 7, terzo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 31.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[4] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 14 settembre 1987, n. 41.