Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 96. Turismo |
Capitolo: | 96.2 disciplina generale |
Data: | 27/12/1977 |
Numero: | 1084 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per: |
Art. 2. 1. La presente Convezione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale o in [...] |
Art. 3. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori [...] |
Art. 4. In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente [...] |
Art. 5. L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro. |
Art. 6. 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni: |
Art. 7. 1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. |
Art. 8. Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari [...] |
Art. 9. Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o [...] |
Art. 10. 1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere [...] |
Art. 11. 1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia [...] |
Art. 12. L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie [...] |
Art. 13. 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal [...] |
Art. 14. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi [...] |
Art. 15. 1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi [...] |
Art. 16. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli [...] |
Art. 17. Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal [...] |
Art. 18. 1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e [...] |
Art. 19. 1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. |
Art. 20. Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o [...] |
Art. 21. L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie [...] |
Art. 22. 1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un [...] |
Art. 23. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza [...] |
Art. 24. Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino. |
Art. 25. Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e [...] |
Art. 26. Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa [...] |
Art. 27. 1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da [...] |
Art. 28. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi. |
Art. 29. Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la [...] |
Art. 30. 1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un [...] |
Art. 31. 1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. |
Art. 32. 1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad [...] |
Art. 33. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale [...] |
Art. 34. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga. |
Art. 35. 1. La presente Convenzione resterà aperta alla adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33. |
Art. 36. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione. |
Art. 37. Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo [...] |
Art. 38. Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni: |
Art. 39. 1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si [...] |
Art. 40. 1. Ciascun Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti: |
Art. 41. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà [...] |
Art. 42. Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la [...] |
Art. 43. Il Governo belga notificherà agli Stati interessati: |
§ 96.2.17 - Legge 27 dicembre 1977, n. 1084. [1]
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
(G.U. 17 febbraio 1978, n. 48).
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della convenzione medesima.
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV).
Capitolo I
Campo d'applicazione
Ai sensi della presente Convenzione si intende per:
1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.
2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.
4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.
5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.
1. La presente Convezione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.
2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.
Capitolo II
Obblighi generali degli organizzatori e intermediari di viaggi e dei viaggiatori
Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
Capitolo III
Contratto di organizzazione di viaggio
L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.
1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
a) luogo e data di emissione;
b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.
2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.
1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.
Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.
1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.
1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.
2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.
L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.
1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:
50.000 franchi per danno alle persone;
2.000 franchi per danno alle cose;
5.000 franchi per qualsiasi altro danno.
Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.
1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
Qualora l'organizzatore di viaggi abbia iniziato il viaggiatore per il pregiudizio che è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
3. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.
Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
Capitolo IV
Contratto di intermediario di viaggi
Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.
1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.
1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, lo intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.
In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.
Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.
L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.
1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.
Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
Capitolo V
Disposizioni comuni
Il franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.
Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.
Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.
Capitolo VI
Azioni legali
Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.
1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia.
Comunque in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.
Capitolo VII
Nullità delle stipulazioni contrarie alla convenzione
1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore.
La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.
2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
1. La presente Convenzione resterà aperta alla adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.
Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:
1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei canoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.
3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione.
1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali.
La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.
2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.
1. Ciascun Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
a) di applicare la presente Convenzione solo contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in o Stato diverso dallo Stato dove il contratto e stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;
b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.
2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli Stati contraenti.
3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.
La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.
Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione.
Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.
Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:
1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.
2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.
3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.
4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.
[1] Abrogata dall'art. 3 del