§ 2.7.16 - L.R. 8 maggio 1968, n. 24.
Istituzione dell'Ente minerario sardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:08/05/1968
Numero:24

§ 2.7.16 - L.R. 8 maggio 1968, n. 24. [1]

Istituzione dell'Ente minerario sardo.

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente minerario sardo, con sede in Iglesias.

     L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

     L'Ente è posto sotto le direttive e la vigilanza della Regione autonoma della Sardegna, che le esercita a mezzo dell'Assessorato all'Industria e Commercio.

     L'Ente è autorizzato ad assumere iniziative di coordinamento delle attività minerarie in Sardegna, e a proporre all'Amministrazione regionale le misure atte ad assicurarne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale.

 

Art. 2.

     Sono affidati all'Ente i compiti:

     a) di sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomineraria e giacimentologica della Sardegna e aggiornamento dei dati relativi;

     b) di promozione e coordinamento del programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse minerarie, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavoro sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell'art. 26 della L. 11 giugno 1962, n. 588;

     c) di ricerca operativa spettanti alla Regione nei casi previsti dall'art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni;

     d) di promozione della coltivazione, trasformazione e collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a quelle non tradizionalmente sfruttate o che nella attuale struttura non completano in Sardegna il ciclo trasformativo;

     e) di promozione della qualificazione professionale delle maestranze addette ai lavori di estrazione e trasformazione dei minerali;

     f) di attuazione di un servizio di informazione e documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.

 

Art. 3.

     L'Ente, sentite le aziende minerarie pubbliche e private operanti in Sardegna, propone all'Amministrazione regionale il programma straordinario di ricerca di cui alla lettera b) dell'art. 2.

 

Art. 4.

     Per l'attuazione dei compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica di cui alla lett. a) dell'art. 2, l'Ente si avvarrà preferenzialmente dell'opera di istituti tecnico-scientifici delle Università, dell'Istituto minerario di Iglesias e di appositi centri specializzati costituiti fra tutti o alcuni di detti istituti.

     Per il conseguimento della detta finalità, l'Ente potrà concorrere sui propri fondi alla dotazione, integrazione e ammodernamento delle attrezzature scientifiche e tecniche degli istituti e centri di cui al precedente comma.

 

Art. 5.

     Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, all'Ente è affidato il compito di eseguire tempestivamente gli studi e gli accertamenti che l'Assessore regionale all'Industria Commercio promuoverà al fine di stabilire se le miniere di cui venga a cessare la concessione per rinuncia, decadenza o revoca, offrano possibilità di conveniente riorganizzazione economico-industriale.

 

Art. 6.

     Per la disciplina dei rapporti inerenti alle finalità di cui agli artt. 4 e 5, l'Ente stipulerà apposite convenzioni, redatte in conformità ai criteri segnati nel successivo art. 9, con le competenti autorità accademiche e amministrative proposte agli istituti e centri.

 

Art. 7.

     Nei casi in cui non sia possibile avvalersi della facoltà di cui all'art. 4, l'Ente potrà esercitare direttamente o avvalendosi di istituti e aziende di ricerca, attività di ricerca scientifica e tecnica, mediante convenzioni redatte in conformità ai criteri indicati nel successivo art. 9.

 

Art. 8.

     Per l'attuazione dei compiti di indagine e di ricerca mineraria ai sensi della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, dell'art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 26 della L. 11 giugno 1962, n. 588, e di quelli relativi alla coltivazione e valorizzazione industriale e commerciale dei minerali sardi, l'Ente si avvarrà di società per azioni di cui promuoverà la costituzione preferibilmente in compartecipazione con la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna e con aziende o imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle a prevalente capitale pubblico.

     Nelle società costituite a sensi del precedente comma all'Ente dovrà essere riservata una partecipazione non inferiore a un terzo del capitale e comunque tale che, sommata alle partecipazioni della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna o di altri enti pubblici, assicuri al capitale pubblico la metà più una delle azioni.

     Alle predette società è assicurata la prelazione nella concessione delle miniere per le quali sia stata accertata l'esistenza delle possibilità di cui al precedente articolo 5.

 

Art. 9.

     I rapporti tra l'Ente e le società predette per quanto previsto dal precedente articolo 8, saranno regolati con apposite convenzioni che, con riferimento alla organizzazione e alla effettuazione dei singoli programmi, disciplineranno le facoltà e le attribuzioni di controllo e vigilanza spettanti per l'oggetto all'Ente.

 

Art. 10.

     L'Ente ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione di lire .5.000.000.000 gravanti sul bilancio della Regione, in ragione di lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1968, di lire 400.000.000 per l'anno finanziario 1969, e di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1978, da un contributo annuo della Regione non inferiore a lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1968 e a lire 200.000.000 per gli anni successivi, nonché da eventuali altri contributi dello Stato, di altri enti o di privati.

     L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni, entro il limite del quadruplo del fondo di dotazione.

     Per l'emissione delle predette obbligazioni all'Ente sarà concessa la garanzia dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 maggio 1953, n. 22.

 

Art. 11.

     L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un presidente e da dieci membri. Esso dura in carica tre anni.

     Il Presidente e i consiglieri sono scelti tra persone aventi specifica competenza tecnica e scientifica nei settori delle attività esplicate dall'Ente; dei consiglieri tre sono scelti su designazione di terne da parte delle tre maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati.

     Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

     Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

 

Art. 12.

     Il controllo della gestione contabile dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, costituito da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre anni.

     Il Collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il Presidente è designato dall'Assessore regionale all'Industria e Commercio d'intesa con l'Assessore regionale alle Finanze; ciascuno dei due predetti Assessori designa altresì un membro effettivo ed uno supplente.

 

Art. 13.

     L'Ente ha uno statuto, approvato con D.P.G. regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e su proposta dell'Assessore all'industria e Commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

     Lo Statuto contiene le norme relative alla amministrazione e al funzionamento dell'Ente, nonché ai controlli, alla vigilanza e alla tutela dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 14.

     Con la stessa procedura di cui all'articolo precedente sarà emanato il regolamento organico e del personale e la annessa pianta organica e tabella numerica del personale.

     Il personale è assunto per concorso, esclusi il direttore generale e i direttori dei servizi tecnici, i quali sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

 

Art. 15.

     Entro il 15 settembre di ogni anno, l'Ente presenta alla Giunta una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio e del programma di attività dell'anno successivo.

     La relazione predetta, allegata al bilancio di previsione della Regione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il bilancio consuntivo dell'Ente è trasmesso dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla sua adozione al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione. Si applicano all'Ente, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

 

Art. 16.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono istituiti il capitolo 26732 con la denominazione « Costituzione del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo » e il capitolo 16720 con la denominazione « Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo ».

     A favore di ciascuno dei predetti capitoli 26732 e 16720 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per la costituzione del fondo di dotazione e per la concessione del contributo annuo di cui al precedente articolo 10 fanno carico rispettivamente, ai predetti capitoli 26732 e 16720 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile derivante dal suo naturale incremento.

 

Art. 17.

     Lo Statuto e i regolamenti di cui agli articoli 13 e 14 saranno emanati, col rispetto delle procedure dettate in tali articoli, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.