| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 33. Demanio e beni pubblici | 
| Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici | 
| Data: | 24/11/1965 | 
| Numero: | 1627 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i [...] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale | 
§ 33.1.28 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.
(G.U. 8 febbraio 1966, n. 33).
Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.
I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso. I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del