§ 33.1.28 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:24/11/1965
Numero:1627


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale


§ 33.1.28 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

(G.U. 8 febbraio 1966, n. 33).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.

 

     Art. 2. [1]

     I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso. I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

 

     Art. 3.

     Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 364.