Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.6 pesca |
Data: | 14/08/1992 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca»). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.6.43 - L.R. 14 agosto 1992, n. 14.
Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca».
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca»).
1. Il requisito della residenza e della sede legale in Sardegna previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della
2. I premi di fermo temporaneo e le indennità giornaliere di cui al capo I della
a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti marittimi della Sardegna;
b) che le navi da pesca svolgessero attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Regione;
c) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti marittimi originari ai Compartimenti marittimi della Sardegna.
3. Le indennità per il periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 2 della
4. Ai titolari delle imprese di pesca che hanno effettuato il fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della
5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre l'anticipazione dei premi e delle indennità previste dagli articolo 1 e 2 della
6. [1].
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma valutati in lire 2.400.000.000 per il 1992 ed in lire 2.400.000.000 per il 1993 gravano sul capitolo 05086 del bilancio della Regione per il 1992 e su quello corrispondente per il 1993.
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30,
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05086 - (02.07) - Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 1 della presente legge), Lire 2.400.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sul capitolo corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 6, comma 3, della