Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 17/01/1989 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. (Funzioni). |
Art. 3. (Legittimazione attiva). |
Art. 4. (Divieto di ricorrere al difensore civico). |
Art. 5. (Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali). |
Art. 6. (Modalità d'intervento). |
Art. 7. (Attività del Consiglio regionale). |
Art. 8. (Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie). |
Art. 9. (Convocazione del difensore civico). |
Art. 10. (Relazioni al Consiglio regionale). |
Art. 11. (Relazioni al Presidente della Giunta regionale). |
Art. 12. (Designazione del difensore Civico). |
Art. 13. (Ineleggibilità). |
Art. 13 bis. (Incompatibilità e decadenza). |
Art. 13 ter. (Nomina del difensore civico). |
Art. 14. (Durata in carica). |
Art. 15. (Decadenza e revoca). |
Art. 16. (Trattamento economico) |
Art. 17. (Sede, segreteria e personale). |
Art. 18. (Compiti della segreteria). |
Art. 19. (Norma finanziaria). |
Art. 20. (Norma transitoria). |
Art. 21. (Entrata in vigore). |
§ 1.7.9 - L.R. 17 gennaio 1989, n. 4. [1]
Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna.
(B.U. 30 gennaio 1989, n. 4).
Art. 1. (Istituzione).
1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Art. 2. (Funzioni).
1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, e negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità e il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.
4 bis. Il Consiglio regionale provvede a garantire all’ufficio del difensore civico ogni visibilità attraverso la stampa, le televisioni e gli strumenti informatici, anche mediante la realizzazione di specifiche campagne di immagine tematiche e generali, con l’intendimento di far conoscere il ruolo e la potenzialità dell’istituto a tutti i cittadini sardi. [2]
4 ter. Il Consiglio regionale garantisce al cittadino la massima accessibilità dell’ufficio del difensore civico, anche attraverso l’istituzione e la pubblicizzazione di una casella postale, di un numero verde telefonico o di un apposito sito web, e cura il decentramento delle sedi fisiche di contatto tra il cittadino e l’ufficio. [3]
Art. 3. (Legittimazione attiva).
1. Il difensore civico interviene:
a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
Art. 4. (Divieto di ricorrere al difensore civico).
1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente art. 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
Art. 5. (Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali).
1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.
Art. 6. (Modalità d'intervento).
1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'art. 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.
3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.
4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l’atto dovuto sia stato omesso illegittimamente. [4]
5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico [5].
Art. 7. (Attività del Consiglio regionale).
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.
2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo art. 10, terzo comma.
Art. 8. (Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie).
1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente art. 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia senza limiti del segreto d'ufficio [6] dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.
3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.
4. Nel caso in cui nell’esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente. [7]
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.
Art. 9. (Convocazione del difensore civico).
1. ll difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente art. 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.
2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.
Art. 10. (Relazioni al Consiglio regionale).
1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente art. 7.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, de funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.
Art. 11. (Relazioni al Presidente della Giunta regionale).
Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.
Art. 12. (Designazione del difensore Civico). [8]
1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
[4. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. E' scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.] [9]
Art. 13. (Ineleggibilità). [10]
1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:
a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.
2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna.
Art. 13 bis. (Incompatibilità e decadenza). [11]
1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:
a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività [12].
3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.
4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.
5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza.
Art. 13 ter. (Nomina del difensore civico). [13]
1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.
2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione.
Art. 14. (Durata in carica). [14]
1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. [Il Consiglio regionale procede all’elezione del difensore civico entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione] [15].
3. [Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore] [16].
4. [Al difensore civico non si applica la
Art. 15. (Decadenza e revoca).
1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente art. 12.
2. [18].
3. Il difensore civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento [19].
Art. 16. (Trattamento economico) [20]
1. Al difensore civico compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al difensore civico compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dall’articolo 6 della
Art. 17. (Sede, segreteria e personale).
1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria. La dotazione di personale del difensore civico è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il difensore civico stesso e deve essere comunque congrua rispetto ai compiti di istituto. [21]
3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle di pendenze funzionali del difensore civico.
3 bis. Il difensore civico può stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o comunali che prevedano l’utilizzazione di locali messi a disposizione da dette amministrazioni per incontri con i cittadini anche in forma di teleconferenza. [22]
Art. 18. (Compiti della segreteria).
1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:
a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinaria sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.
Art. 19. (Norma finanziaria).
1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Art. 20. (Norma transitoria).
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.
Art. 21. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
[1] Per la sospensione della nomina del difensore civico vedi la
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Comma così modificato dall’art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[9] Comma abrogato dall’art. 4 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[11] Articolo aggiunto dall'art. 5 della
[12] Comma così modificato dall’art. 27 della
[13] Articolo aggiunto dall'art. 6 della
[14] Articolo già sostituito dall'art. 7 della
[15] Comma abrogato dall'art. 35 della
[16] Comma abrogato dall'art. 35 della
[17] Comma abrogato dall'art. 35 della
[18] Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, della
[19] Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della
[20] Articolo così sostituito dall’art. 6 della
[21] Comma così modificato dall’art. 7 della
[22] Comma aggiunto dall’art. 7 della