§ 1.7.16 – L.R. 25 febbraio 2005, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:25/02/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.7.16 – L.R. 25 febbraio 2005, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna).

(B.U. 1 marzo 2005, n. 7).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La nomina del difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, è sospesa.

     2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva le modifiche alla legge regionale di cui al comma 1, come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20.

     3. Qualora il Consiglio non approvi la nuova normativa nei termini di cui al comma 2, il difensore civico, entro i successivi trenta giorni, viene eletto con le modalità previste dalla legge regionale n. 4 del 1989. Qualora il Consiglio non vi provveda, tre giorni prima della scadenza del termine il relativo potere di nomina è trasferito al Presidente del Consiglio che lo esercita entro la scadenza del termine medesimo.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.