§ 1.6.30 – L.R. 17 agosto 1978, n. 52.
Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della l.r. 3 giugno 1975, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 comprensori e comunità montane
Data:17/08/1978
Numero:52


Sommario
Art. 1.      I territori montani della regione autonoma della Sardegna, classificati tali in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della l. 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della l. 30 luglio [...]
Art. 2.      In ciascuna zona territoriale con caratteri omogenei, individuata ai sensi del precedente art. 1, è costituita, fra i comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, Ente di diritto pubblico, [...]
Art. 3.      Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti, nel caso che riguardino territori montani, riadattano o modificano, se necessario, la [...]
Art. 4.      La Comunità montana, il cui ambito territoriale coincida totalmente con quello di un Comprensorio, sostituisce l'Organismo comprensoriale di cui alla l.r. 1° agosto 1975, n. 33, assumendone le [...]
Art. 5.      Qualora l'ambito territoriale di un organismo comprensoriale comprenda quello di una Comunità montana e i territori di non più di tre comuni non classificati montani, per ragioni di contiguità [...]
Art. 6.      Qualora l'ambito territoriale di una o più Comunità montane sia compreso in quello di un Comprensorio che comprenda anche più di tre comuni non classificati montani, i rappresentanti [...]
Art. 7.      Gli atti di programmazione sub-regionale di una Comunità montana che sia compresa nell'ambito di un Organismo comprensoriale, devono essere coordinati agli atti e agli indirizzi di [...]
Art. 8.      I fondi di cui all'art. 15 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102, vanno ripartiti, secondo i criteri indicati all'art. 5 della l.r. 3 giugno 1975, n. 26, fra i soli comuni montani, con riferimento [...]
Art. 9.      Le indennità di carica di cui all'articolo 1 della l.r. 12 agosto 1977, n. 35, previste per gli amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane non sono fra loro cumulabili
Art. 10.      Le disposizioni regionali in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 1.6.30 – L.R. 17 agosto 1978, n. 52. [1]

Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della l.r. 3 giugno 1975, n. 26.

 

Art. 1.

     I territori montani della regione autonoma della Sardegna, classificati tali in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della l. 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della l. 30 luglio 1957, n. 657, sono delimitati, ai sensi dell'art. 3 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 2 della l.r. 3 giugno 1975, n. 26, nelle zone territoriali con caratteri omogenei elencate nell'allegata Tab. A che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     In ciascuna zona territoriale con caratteri omogenei, individuata ai sensi del precedente art. 1, è costituita, fra i comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, Ente di diritto pubblico, ai sensi della l. 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla l.r. 3 giugno 1975, n. 26.

 

     Art. 3.

     Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti, nel caso che riguardino territori montani, riadattano o modificano, se necessario, la delimitazione delle zone territoriali con caratteri omogenei apportando, secondo le norme della legislazione regionale vigente, le conseguenti variazioni alle Comunità montane interessate e disciplinando la separazione patrimoniale, nonché il riparto delle attività e passività.

 

     Art. 4.

     La Comunità montana, il cui ambito territoriale coincida totalmente con quello di un Comprensorio, sostituisce l'Organismo comprensoriale di cui alla l.r. 1° agosto 1975, n. 33, assumendone le funzioni.

     La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il Comprensorio comprenda territori comunali classificati parzialmente montani.

 

     Art. 5.

     Qualora l'ambito territoriale di un organismo comprensoriale comprenda quello di una Comunità montana e i territori di non più di tre comuni non classificati montani, per ragioni di contiguità territoriale e di omogeneità socio-economica, in armonia con i principi di cui alla l. 3 dicembre 1971, n. 1102, e alla l.r. 1° agosto 1975, n. 33, i rappresentanti di questi ultimi, eletti ai sensi della l.r. 1° agosto 1975, n. 33, fanno parte della Comunità montana a tutti gli effetti, compresi quelli attinenti all'elezione degli organi.

     In tal caso si applicano le disposizioni del precedente art. 4.

 

     Art. 6.

     Qualora l'ambito territoriale di una o più Comunità montane sia compreso in quello di un Comprensorio che comprenda anche più di tre comuni non classificati montani, i rappresentanti nell'Organismo comprensoriale dei comuni montani, eletti ai sensi della l.r. 1° agosto 1975, n. 33, sono anche rappresentanti dei medesimi comuni nelle Comunità montane.

 

     Art. 7.

     Gli atti di programmazione sub-regionale di una Comunità montana che sia compresa nell'ambito di un Organismo comprensoriale, devono essere coordinati agli atti e agli indirizzi di programmazione dello stesso Organismo comprensoriale, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1° agosto 1975, n. 33.

 

     Art. 8.

     I fondi di cui all'art. 15 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102, vanno ripartiti, secondo i criteri indicati all'art. 5 della l.r. 3 giugno 1975, n. 26, fra i soli comuni montani, con riferimento alle porzioni di territorio comunale classificate come montane.

 

     Art. 9.

     Le indennità di carica di cui all'articolo 1 della l.r. 12 agosto 1977, n. 35, previste per gli amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane non sono fra loro cumulabili.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni regionali in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

 

Provincia di Sassari

 

Comprensorio n. 1 - I zona.

     Comprende i comuni montani di Ittiri (in parte), Osilo, Ploaghe (in parte), Villanova Monteleone;

 

Comprensorio n. 2 - II zona.

     Comprende i comuni montani di Badesi, Chiaramonti, Erula [2], Nulvi (in parte), Perfugas, Tergu, Viddalba;

 

Comprensorio n. 3 - III zona.

     Comprende i comuni montani di: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Vignola;

 

Comprensorio n. 4 - IV zona.

     Comprende i comuni montani di: Arzachena, La Maddalena, Monti, Olbia, Palau, Padru [3], S. Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, e i Comuni non montani di Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo [4];

 

Comprensorio n. 5 - V zona.

     Comprende i comuni montani di Bessude, Bonorva, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Thiesi;

 

Comprensorio n. 6 - VI zona.

     Comprende i comuni montani di: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Nughedu San Nicolò, Oschiri, Pattada, Tula, Ozieri (in parte), e i Comuni non montani di: Ardara, Mores, Ittireddu;

 

Comprensorio n. 7 - VII zona.

     Comprende i comuni montani di: Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule.

 

Provincia di Nuoro

 

Comprensorio n. 8 - VIII zona.

     Comprende i comuni montani di: Birori, Bolotana, Bortigali, Bosa, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Borore (in parte) e i comuni non montani di: Dulachi e Noragume;

 

Comprensorio n. 9 - IX zona.

     Comprende i comuni montani di: Dorgali, Fonni, Lodene [5], Mamoiada, Nuoro, Gavoi, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Sarule e il comune non montano di Ottana;

 

Comprensorio n. 10 - X zona.

     Comprende i Comuni montani di: Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orosei, Osidda, Posada, San Teodoro, Siniscola, Torpè, Budoni;

 

Comprensorio n. 11 - XI zona.

     Comprende i comuni montani di: Arzana, Baunei, Barisardo (in parte), Elini, Gairo, Girasole (in parte), Ilbono, Ierzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai (in parte), Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Tortoli (in parte), Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili;

 

Comprensorio n. 12 - XII zona.

     Comprende i comuni montani di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara;

 

Comprensorio n. 13 - XIII zona.

     Comprende i comuni montani di Escalaplano, Esterzili, Genoni (in parte), Laconi, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo.

 

Provincia di Oristano

 

Comprensorio n. 14 - XIV zona.

     Comprende i comuni montani di: Bonarcado, Cuglieri, Paulilatino, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tresnuraghes;

 

Comprensorio n. 15 - XV zona.

     Comprende i comuni montani di: Allai, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Abbasanta, Busachi (in parte), Ardauli (in parte), Ulatirso (in parte);

 

Comprensorio n. 16 - XVI zona.

     Comprende i comuni montani di: Marrubiu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana;

 

Comprensorio n. 17 - XVII zona.

     Comprende i comuni montani di: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Senis, Usellus, Villaverde.

 

Provincia di Cagliari

 

Comprensorio n. 18 - XVIII zona.

     Comprende i comuni montani di: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Vallermosa, Villacidro, e i comuni non montani di: San Gavino, Pabillonis, Sardara;

 

Comprensorio n. 19 - XIX zona.

     Comprende i comuni montani di: Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Narcao, Siliqua, Villamassargia (in parte), e i comuni non montani di: Musei, Gonnesa, Portoscuso;

 

Comprensorio n. 21 - XX zona.

     Comprende i comuni montani di: Mandas, Siurgus Donigala;

 

Comprensorio n. 22 - XXI zona.

     Comprende i comuni montani di: Armungia, Ballao, Burcei, Goni, Muravera, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto;

 

Comprensorio n. 23 - XXII zona.

     Comprende i comuni montani di: Domusdemaria, Nuxis, Pula, Santadi, Teulada, Tratalias, Perdaxius;

 

Comprensorio n. 24 - XXIII zona.

     Comprende i comuni montani di: Assemini, Capoterra, Sarroch, Uta, Villa San Pietro;

 

Comprensorio n. 24 - XXIV zona

     Comprende i Comuni montani di Burcei, Dolianova, Maracalagonis, Quartucciu, Quartu S. Elena, Serdiana (in parte) Sinnai, Villasimius [6];

 

Comprensorio n. 25 - XXV zona.

     Comprende i Comuni montani di: Gesturi (in parte), Setzu (in parte), Tuili (in parte).


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comune istituito con L.R. 13 luglio 1988, n. 19.

[3] Comune così inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 3 gennaio 1996, n. 1.

[4] Elenco così modificato con LL.RR. 27 luglio 1981, n. 23, 27 agosto 1982, n. 19 e 13 settembre 1982, n. 23.

[5] Comune inserito dalla L.R. 13 luglio 1988, n. 18.

[6] Testo così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1990, n. 7.