Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni |
Data: | 13/07/1988 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. La frazione di Lodine del Comune di Gavoi è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di «Lodine» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Lodine fa parte della circoscrizione territoriale di [...] |
Art. 3. 1. Ai sensi, rispettivamente, della l.r. 17 agosto 1978, n. 52 e della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Lodine è inserito nella IX Comunità montana, denominata «Del Nuorese» e nella [...] |
Art. 4. 1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata del Comune interessato o, in difetto, di ufficio, si provvederà al [...] |
Art. 5. 1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Lodine un contributo straordinario di lire [...] |
Art. 6. 1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 1.5.60 - L.R. 13 luglio 1988, n. 18.
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Lodine» della frazione di Lodine, del Comune di Gavoi.
1. La frazione di Lodine del Comune di Gavoi è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di «Lodine» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.
1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla
1. Ai sensi, rispettivamente, della
2. Sono conseguentemente modificate le tab. A allegate alle precitate leggi regionali e l'art. 1 dello Statuto della predetta Comunità montana, approvato con
1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata del Comune interessato o, in difetto, di ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Gavoi e il costituito Comune di Lodine.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Gavoi provvede - in rapporto alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziare in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Lodine un contributo straordinario di lire 200.000.000.
1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).