§ 1.6.4 – L.R. 12 agosto 1977, n. 35.
Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli Organismi comprensoriali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 comprensori e comunità montane
Data:12/08/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Agli Amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane compete l'indennità di carica prevista dalla l. 26 aprile 1974, n. 169, per gli amministratori dei Comuni con [...]
Art. 2.      A tutti i Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio [...]
Art. 3.      Ai componenti il Consiglio e la Giunta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% dei prezzo a litro della [...]
Art. 4.      Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle ll. 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 aprile 1974, n. 169
Art. 5.      Alle spese di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall'art. 32, primo comma, della l.r. 1º agosto [...]
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 1.6.4 – L.R. 12 agosto 1977, n. 35. [1]

Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane.

 

Art. 1.

     Agli Amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane compete l'indennità di carica prevista dalla l. 26 aprile 1974, n. 169, per gli amministratori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.

     A tal fine il Presidente è assimilato al Sindaco, il Vicepresidente all'Assessore delegato, i componenti della Giunta agli Assessori.

     I Consigli degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane determinano l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma.

     La predetta indennità non può cumularsi con le indennità dei parlamentari dei Consiglieri regionali, degli amministratori provinciali e comunali.

 

     Art. 2.

     A tutti i Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio nella misura di lire 15.000.

 

     Art. 3.

     Ai componenti il Consiglio e la Giunta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% dei prezzo a litro della benzina super per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio o di Giunta dal luogo di residenza anagrafico alla sede dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana.

     Ai membri di cui al precedente comma che, per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione del Presidente, si rechino fuori del territorio dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana può essere effettuato un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo a litro della benzina super, nonché un'indennità di missione nella misura prevista dalla l. 26 aprile 1974, n. 169.

     La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della Giunta comprensoriale o della Comunità montana su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

     Il Consiglio dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana può sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.

 

     Art. 4.

     Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle ll. 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 aprile 1974, n. 169.

 

     Art. 5.

     Alle spese di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall'art. 32, primo comma, della l.r. 1º agosto 1975, n. 33, e dall'art. 22, primo comma, della l.r. 3 giugno 1975, n. 26.

     All'erogazione delle indennità e dei rimborsi relativi al funzionamento degli Organismi comprensoriali durante il 1976 si fa fronte con i contributi di cui all'art. 32, primo comma della l.r. 1º agosto 1975, n. 33, di competenza dell'anno 1977.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.