Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 comprensori e comunità montane |
Data: | 12/08/1977 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Agli Amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane compete l'indennità di carica prevista dalla l. 26 aprile 1974, n. 169, per gli amministratori dei Comuni con [...] |
Art. 2. A tutti i Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio [...] |
Art. 3. Ai componenti il Consiglio e la Giunta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% dei prezzo a litro della [...] |
Art. 4. Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle ll. 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 aprile 1974, n. 169 |
Art. 5. Alle spese di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall'art. 32, primo comma, della l.r. 1º agosto [...] |
Art. 6. Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione |
§ 1.6.4 – L.R. 12 agosto 1977, n. 35. [1]
Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane.
Agli Amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane compete l'indennità di carica prevista dalla
A tal fine il Presidente è assimilato al Sindaco, il Vicepresidente all'Assessore delegato, i componenti della Giunta agli Assessori.
I Consigli degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane determinano l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma.
La predetta indennità non può cumularsi con le indennità dei parlamentari dei Consiglieri regionali, degli amministratori provinciali e comunali.
A tutti i Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio nella misura di lire 15.000.
Ai componenti il Consiglio e la Giunta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% dei prezzo a litro della benzina super per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio o di Giunta dal luogo di residenza anagrafico alla sede dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana.
Ai membri di cui al precedente comma che, per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione del Presidente, si rechino fuori del territorio dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana può essere effettuato un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo a litro della benzina super, nonché un'indennità di missione nella misura prevista dalla
La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della Giunta comprensoriale o della Comunità montana su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.
Il Consiglio dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana può sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.
Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle l
Alle spese di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall'art. 32, primo comma, della
All'erogazione delle indennità e dei rimborsi relativi al funzionamento degli Organismi comprensoriali durante il 1976 si fa fronte con i contributi di cui all'art. 32, primo comma della
Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Legge abrogata dall’art. 11 della