Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni |
Data: | 13/07/1988 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le frazioni di Erula, Sa Mela, S'Iscala, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu, del Comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omine, del [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Erula fa parte della circoscrizione territoriale di [...] |
Art. 3. 1. Ai sensi, rispettivamente della l.r. 17 agosto 1978, n. 52, e della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Erula e inserito nella II Comunità Montana, denominata «Su Sassu - Anglona - [...] |
Art. 4. 1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al [...] |
Art. 5. 1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Erula un contributo straordinario di lire [...] |
Art. 6. 1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 1.5.61 - L.R. 13 luglio 1988, n. 19.
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Erula» delle frazioni Erula Sa Mela, S'Iscala, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del Comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omine del Comune di Chiaramonti.
1. Le frazioni di Erula, Sa Mela, S'Iscala, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu, del Comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omine, del Comune di Chiaramonti, sono distaccate dai rispettivi Comuni e sono costituite in Comune autonomo, con la denominazione di «Erula» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.
1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla
1. Ai sensi, rispettivamente della
2. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il Comune di Erula può avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una Unità Sanitaria Locale diversa, purché territorialmente contigua, secondo le modalità e con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 42 della
3. Sono conseguentemente modificati: le tab. A allegate alle precitate leggi regionali e l'art. 1 dello Statuto della predetta Comunità Montana, approvato con
1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula ed il costituito Comune di Erula.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento i Comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula, provvedono - ciascuno in rapporto all'entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Erula un contributo straordinario di lire 200.000.000.
1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).