§ 1.6.1 – L.R. 3 giugno 1975, n. 26.
Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla L.R. 3 dicembre 1971, n. 1102.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 comprensori e comunità montane
Data:03/06/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1.      In attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 i comuni ricadenti nei territori montani così classificati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 20 luglio 1952, n. 991, e [...]
Art. 2.      Alla delimitazione delle zone di cui all'articolo precedente si procede con legge, su proposta della Giunta regionale da presentarsi al Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della [...]
Art. 3.      La Comunità è retta dal proprio Statuto, proposto, entro sei mesi dalla sua costituzione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio della Comunità e approvato dal [...]
Art. 4.      La Comunità, al fine della migliore valorizzazione delle sue risorse attuali e potenziali ed in armonia con gli atti di programmazione della Regione Sarda, adotta, per la propria zona, piani [...]
Art. 5.      La Regione, nella ripartizione dei fondi per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale della Comunità, riconoscendo alle popolazioni residenti nelle zone montane la funzione di [...]
Art. 6.      Sono organi della Comunità: il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Presidente
Art. 7. 
Art. 8.      Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità. Al Consiglio competono
Art. 9.      La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti
Art. 10.      Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio e ne coordina l'attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo Statuto o da altre norme
Art. 11.      La Comunità promuove la partecipazione popolare nonché il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori alla formazione e attuazione dei piani [...]
Art. 12.      Due o più Comunità, ove ricorrano elementi di natura economica e sociale e di carattere territoriale, possono formulare insieme, anche su indicazione della Regione, i piani di sviluppo economico [...]
Art. 13.      I piani e i programmi degli enti operanti nel territorio devono adeguarsi, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'articolo 5 e dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al [...]
Art. 14.      Il Consiglio regionale
Art. 15.      La Giunta regionale
Art. 16.      Il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore regionale da esso delegato
Art. 17.      Il controllo sugli atti della Comunità viene esercitato dagli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali nella cui circoscrizione opera la Comunità medesima, secondo la normativa [...]
Art. 18.      Le entrate della Comunità sono costituite
Art. 19. 
Art. 20.      La Giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle Comunità con gli atti di programmazione della Regione Sarda, assicura alla Comunità la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita
Art. 21.      Nella prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla determinazione delle unità territoriali, i Consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio [...]
Art. 22.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il capitolo 16653 così denominato: «Contributo per il funzionamento delle Comunità montane»


§ 1.6.1 – L.R. 3 giugno 1975, n. 26. [1]

Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla L.R. 3 dicembre 1971, n. 1102.

 

Art. 1.

     In attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 i comuni ricadenti nei territori montani così classificati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 20 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, appartenenti a zone territoriali che abbiano caratteri omogenei, sono costituiti in Comunità montane, enti di diritto pubblico.

 

     Art. 2.

     Alla delimitazione delle zone di cui all'articolo precedente si procede con legge, su proposta della Giunta regionale da presentarsi al Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con i Comuni interessati da realizzarsi ad iniziativa dell'Assessore agli enti locali.

     I Comuni esprimono l'intesa mediante deliberazione consiliare da adottarsi a maggioranza semplice entro trenta giorni dalla richiesta dell'Assessore agli enti locali.

 

     Art. 3.

     La Comunità è retta dal proprio Statuto, proposto, entro sei mesi dalla sua costituzione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio della Comunità e approvato dal Consiglio regionale.

     Lo Statuto, in conformità con i principi della presente legge, deve prevedere le norme concernenti: la composizione, i compiti, le modalità di elezione e la durata degli organi della Comunità, le modalità per la loro convocazione e per l'adozione degli atti, la revoca degli organi esecutivi o di singoli componenti il Consiglio e la Giunta, il personale dipendente e la relativa pianta organica e l'ordinamento contabile.

     Lo Statuto determina inoltre le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza, le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica e quelle per la convalida dei componenti il Consiglio stesso.

     Nel silenzio dello Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Comuni capoluogo di provincia.

 

     Art. 4.

     La Comunità, al fine della migliore valorizzazione delle sue risorse attuali e potenziali ed in armonia con gli atti di programmazione della Regione Sarda, adotta, per la propria zona, piani pluriennali di sviluppo economico e sociale, piani urbanistici, secondo le finalità della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e ne cura l'attuazione: partecipa inoltre alla elaborazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.

     La Comunità esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione Sarda, a norma dell'articolo 44 dello Statuto speciale, nonché funzioni di attuazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.

     La Comunità adotta ed attua altresì programmi annuali, programmi stralcio dei piani pluriennali, programmi di opere pubbliche e può anche intraprendere ogni altra attività o svolgere funzioni consentite dalle leggi e dallo Statuto.

 

     Art. 5.

     La Regione, nella ripartizione dei fondi per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale della Comunità, riconoscendo alle popolazioni residenti nelle zone montane la funzione di servizio da esse svolta a presidio del territorio, deve proporsi l'obiettivo di assicurare redditi pro capite e dotazioni di servizi civili quanto più equamente distribuiti secondo le finalità indicate dall'articolo 3 della Costituzione, dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588 e dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     A tale scopo, nell'ambito della programmazione regionale, la ripartizione dei fondi avviene sulla base dei seguenti criteri.

     1) 10 per cento in base alla superficie dei territori della Comunità montana;

     2) 20 per cento in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-pastorali;

     3 ) 30 per cento in base al fenomeno dello spopolamento e dell'emigrazione;

     4) 40 per cento in base al permanere di strutture agricole arretrate, all'assenza di altre attività produttive ed alla condizione di disagio nella fruizione dei servizi civili fondamentali.

 

     Art. 6.

     Sono organi della Comunità: il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Presidente.

 

     Art. 7. [2]

     Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità e dai rappresentanti degli stessi Comuni eletti dai rispettivi Consigli comunali fra i propri membri nel numero indicato al successivo comma.

     I Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti eleggono due rappresentanti, di cui uno della minoranza; i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti eleggono cinque rappresentanti di cui due della minoranza.

     Qualora nell'ambito territoriale della Comunità montana sia compreso il territorio di un'isola amministrativa appartenente ad un Comune facente parte di altra Comunità montana, questo Comune, purché abbia una popolazione superiore a 5.000 abitanti e purché la popolazione dell'isola amministrativa non sia inferiore ad un 1/3 della popolazione residua del Comune stesso, elegge i propri rappresentanti nelle Assemblee generali di ambedue le Comunità montane, in riferimento al numero di abitanti di ciascun ambito territoriale secondo le modalità di cui al precedente comma.

     Nel caso in cui l'ambito territoriale di un Comune faccia parte di due distinte Comunità montane, il Sindaco e l'Assessore delegato del Comune fanno parte rispettivamente delle due Assemblee generali, previa opzione da parte del Sindaco.

     Il Consiglio dura in carica cinque anni.

     In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i suoi rappresentanti in seno alla Comunità restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità. Al Consiglio competono:

     - la deliberazione dello Statuto e delle sue modificazioni ed integrazioni;

     - l'elezione della Giunta, del Presidente e dei vice presidenti;

     - la deliberazione dei piani di sviluppo economico e sociale della zona, dei piani urbanistici e di eventuali modificazioni ed integrazioni;

     - la deliberazione dei programmi stralcio annuali;

     - l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni;

     - l'approvazione del conto consuntivo e la relazione sullo stato d'attuazione dei programmi stralcio;

     - l'approvazione della pianta organica del personale dipendente;

     - la nomina del Segretario dell'ente:

     - la nomina del tesoriere;

     - l'approvazione del regolamento degli uffici della Comunità e del relativo personale;

     - la determinazione del contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità;

     - le deliberazioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     - le deliberazioni in ordine alla alienazione, acquisto, locazione conduzione di immobili;

     - la contrazione dei mutui;

     - la nomina di rappresentanti della Comunità presso altri enti;

     - ogni altra attività consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.

 

     Art. 9.

     La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

     La Giunta esecutiva è composta:

     - dal Presidente;

     - da due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     - dai membri eletti dal Consiglio in numero da determinarsi con norma statutaria e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze.

     I membri della Giunta, esclusi i Vice Presidenti, possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunità [3].

     La Giunta può incaricare i propri componenti, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

     La Giunta esecutiva elabora e propone al Consiglio tutti gli atti di competenza del Consiglio stesso.

 

     Art. 10.

     Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio e ne coordina l'attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo Statuto o da altre norme.

     Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto.

     Lo Statuto regola la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 11.

     La Comunità promuove la partecipazione popolare nonché il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori alla formazione e attuazione dei piani e dei programmi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

 

     Art. 12.

     Due o più Comunità, ove ricorrano elementi di natura economica e sociale e di carattere territoriale, possono formulare insieme, anche su indicazione della Regione, i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici.

 

     Art. 13.

     I piani e i programmi degli enti operanti nel territorio devono adeguarsi, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'articolo 5 e dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al piano di sviluppo economico e sociale e al piano urbanistico formulati dalla Comunità.

     La disposizione di cui sopra si applica anche ai piani già adottati e in fase di attuazione.

 

     Art. 14.

     Il Consiglio regionale:

     1) approva gli Statuti delle Comunità;

     2) approva i piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle Comunità;

     3) dispone il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità secondo i criteri fissati dalla presente legge;

     4) decide sulla delimitazione delle zone territoriali omogenee adottate con la procedura di cui alla presente legge e sulle successive modifiche;

     5) decide sui casi in cui due o più Comunità devono formulare insieme il piano pluriennale di sviluppo o il piano urbanistico.

 

     Art. 15.

     La Giunta regionale:

     1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza del Consiglio regionale;

     2) delibera gli indirizzi per il coordinamento dei piani delle Comunità;

     3) approva le modificazioni annuali dei piani della Comunità;

     4) controlla l'esecuzione dei piani delle Comunità;

     5) delibera gli indirizzi per regolare i rapporti tra Comunità e gli altri enti operanti nel loro territorio;

     6) delibera l'acquisto o l'affitto o l'esproprio da parte della Regione dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'articolo 9 della legge 9, dicembre 1971, n. 1102;

     7) delibera l'assunzione dei mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio;

     8) esprime il parere della Regione Sarda sulla Carta della montagna ai sensi dell'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     9) approva i programmi di acquisto o di affitto o di esproprio dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deliberati dalle Comunità e dai Comuni e autorizza i relativi mutui.

     La Giunta regionale deve informare il Consiglio dei provvedimenti adottati in attuazione del comma precedente.

 

     Art. 16.

     Il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore regionale da esso delegato:

     1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza della Giunta regionale;

     2) dichiara di interesse comune, di pubblica utilità urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere previste dai piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità;

     3) procede alla stipula dei contratti o agli atti di espropriazione per l'acquisizione dei terreni ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     4) può ordinare al Sindaco del comune interessato, a decorrere dalla data di adozione dei piani di sviluppo economico e sociale e di quello urbanistico ove la Giunta esecutiva della Comunità ne faccia richiesta, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, di sospendere, per un periodo in ogni caso non superiore ad un anno dalla data di adozione del piano, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato;

     5) promuovere la formulazione dei piani interzonali di cui al precedente articolo 12.

 

     Art. 17.

     Il controllo sugli atti della Comunità viene esercitato dagli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali nella cui circoscrizione opera la Comunità medesima, secondo la normativa concernente i Comuni capoluogo di provincia, salvo i casi diversi previsti espressamente dalla presente legge.

 

     Art. 18.

     Le entrate della Comunità sono costituite:

     1) dalle contribuzioni dei Comuni che ne fanno parte;

     2) dai contributi e dai finanziamenti ordinari e straordinari della Regione Sarda;

     3) dai contributi e dai finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato;

     4) da ogni altra entrata consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.

     La finanza e la contabilità delle Comunità sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i Comuni capoluoghi di provincia, in quanto applicabili.

     Lo Statuto delle Comunità determina i criteri di ripartizione delle contribuzioni dei Comuni per le spese correnti della Comunità medesima.

 

     Art. 19. [4]

     Nell'espletamento dei suoi compiti la Comunità montana si avvale del personale previsto dalla pianta organica.

     Alla copertura dei posti della predetta pianta organica si provvede con personale della Regione, delle Province e dei Comuni comandato ai sensi dell'art. 4 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102.

     Il predetto comando può essere disposto anche da parte degli enti regionali, dell'Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica.

     Le Comunità montane possono inoltre avvalersi di personale distaccato dai predetti enti.

     Qualora non si verificassero le condizioni previste dai precedenti commi la Comunità montana provvede all'assunzione diretta di personale in relazione alla propria pianta organica, nei limiti previsti dall'art. 7 della l. 23 marzo 1981, n. 93, e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 20.

     La Giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle Comunità con gli atti di programmazione della Regione Sarda, assicura alla Comunità la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita.

 

     Art. 21.

     Nella prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla determinazione delle unità territoriali, i Consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio della Comunità, secondo le modalità di cui alla presente legge.

     Alla nomina dei rappresentanti dei comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il Commissario, scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i diversi gruppi politici.

     Il Consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, per la nomina in via provvisoria della Giunta esecutiva e del Presidente.

     La prima riunione del Consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

 

     Art. 22.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il capitolo 16653 così denominato: «Contributo per il funzionamento delle Comunità montane».

     A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 300.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 16653 e al capitolo 26690 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1982, n. 23.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1994, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 1982, n. 23.