§ 1.4.32 - L.R. 19 maggio 1981, n. 16.
Norme speciali di reclutamento di personale per il Comitati di controllo e modifiche alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:19/05/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Al fine di assicurare temporaneamente il funzionamento dei Comitati di controllo di cui al precedente art. 1, nelle more dell'attuazione del successivo art. 15, l'Amministrazione regionale [...]
Art. 3.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della sesta fascia funzionale con la qualifica di esperto in materie amministrative, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali [...]
Art. 4.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di segretario sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli [...]
Art. 5.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di ragioniere sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli [...]
Art. 6.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di geometra, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli [...]
Art. 7.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di archivista specializzato sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per [...]
Art. 8.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della terza fascia funzionale con la qualifica di addetto di archivio sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per [...]
Art. 9.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente amministrativo sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per [...]
Art. 10.      Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente contabile sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per [...]
Art. 11.      Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, la nomina delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità, la formazione della graduatoria [...]
Art. 12.      I posti della terza fascia funzionale con la qualifica di dattilografo sono ricoperti mediante altrettante nomine di idonei della graduatoria del concorso pubblico per vice dattilografo, [...]
Art. 13.      I posti della prima fascia funzionale con la qualifica di addetto ai servizi di anticamera sono ricoperti mediante altrettante nomine da effettuarsi secondo le modalità della l. 2 aprile 1968, [...]
Art. 14.      Il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli è assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni alle sedi di servizio dei Comitati di controllo secondo la ripartizione stabilita in [...]
Art. 15.      La struttura amministrativa dei Comitati di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, è disciplinata dal regolamento di esecuzione concernente l'organizzazione amministrativa regionale [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente art. 15, presso ogni Comitato di controllo funge da segretario un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale addetto agli [...]
Art. 18.      L'art. 55 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, è abrogato.
Art. 19.      Agli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2, valutati rispettivamente in un importo massimo di lire 350.000.000 per il 1981 e di lire 460.000.000 per ciascuno degli anni [...]


§ 1.4.32 - L.R. 19 maggio 1981, n. 16.

Norme speciali di reclutamento di personale per il Comitati di controllo e modifiche alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Al fine di assicurare temporaneamente il funzionamento dei Comitati di controllo di cui al precedente art. 1, nelle more dell'attuazione del successivo art. 15, l'Amministrazione regionale dispone l'assegnazione ai relativi uffici di personale del ruolo unico regionale di cui alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nella misura stabilita col decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo art. 18.

     L'Amministrazione regionale è pertanto autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 40 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51:

     - a bandire, una volta soltanto, pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della sesta, quinta, quarta e terza fascia funzionale della dotazione organica dei predetti uffici come stabilita dal medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo art. 18, secondo le modalità e per le qualifiche di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

     - a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di dattilografo della terza fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art. 12;

     - a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di addetto ai servizi di anticamera della prima fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'art. 13 e la disciplina di cui all'art. 14 della presente legge.

     Qualora i posti previsti nella tabella «B» allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n 51, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alla disposizione di cui al precedente comma,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, per un massimo di 23 unità e limitatamente alla IV fascia, i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

 

     Art. 3.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della sesta fascia funzionale con la qualifica di esperto in materie amministrative, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio:

     a) i segretari comunali di ruolo, con almeno tre anni di servizio;

     b) gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno tre anni di servizio nella carriera direttiva o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - diritto amministrativo;

     - diritto finanziario;

     - ordinamento regionale;

     - ordinamento comunale e provinciale;

     - legislazione sanitaria;

     - legislazione urbanistica;

     - legislazione generale relativa agli enti indicati dall'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - dal direttore dei servizi dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della Regione Sarda, che la presiede;

     - da un magistrato del tribunale amministrativo regionale della Sardegna;

     - da un docente universitario in discipline amministrative;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

     In caso di indisponibilità del magistrato del tribunale amministrativo regionale, viene nominato un docente universitario in discipline amministrative.

 

     Art. 4.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di segretario sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica di segretario o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - nozioni di diritto amministrativo e finanziario;

     - nozioni di contabilità generale dello Stato;

     - ordinamento regionale, comunale e provinciale;

     - nozioni di diritto sanitario;

     - nozioni di diritto urbanistico.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;

     - da un professore di materie giuridiche ed economiche di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     - da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 5.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di ragioniere sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di ragioniere, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di ragioniere.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - ragioneria pubblica;

     - nozioni di diritto amministrativo e finanziario;

     - nozioni di contabilità generale dello Stato;

     - ordinamento regionale, comunale e provinciale;

     - elementi di statistica.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso la Ragioneria regionale, che la presiede;

     - da un professore di ragioneria di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     - da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 6.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di geometra, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di geometra.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - disposizioni legislative statali e regionali in materia di lavori pubblici;

     - nozioni di urbanistica e di diritto urbanistico;

     - ordinamento regionale, comunale e provinciale;

     - nozioni di costruzione e topografia.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici o presso l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;

     - da un professore di costruzioni e topografia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     - da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 7.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di archivista specializzato sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - nozioni sull'organizzazione, la tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;

     - nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale;

     - norme sull'autenticazione degli atti d'ufficio.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

     - da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 8.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della terza fascia funzionale con la qualifica di addetto di archivio sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - nozioni sulla tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;

     - elementi sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale;

     - norme sull'autenticazione degli atti d'ufficio.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

     - da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla terza e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla terza designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 9.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente amministrativo sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - nozioni di diritto amministrativo;

     - nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

     - da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 10.

     Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente contabile sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della l.r.. 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

     Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

     - nozioni di ragioneria pubblica;

     - nozioni di contabilità generale dello Stato;

     - nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale.

     La commissione esaminatrice è composta:

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

     - da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     - da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

 

     Art. 11.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, la nomina delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria, sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 13 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, o, in difetto, il Comitato provvisorio di cui all'art. 124 della stessa legge regionale.

     Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui alla presente legge sono state esercitate da un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale in servizio presso l'ufficio del personale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, o in servizio presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

 

     Art. 12.

     I posti della terza fascia funzionale con la qualifica di dattilografo sono ricoperti mediante altrettante nomine di idonei della graduatoria del concorso pubblico per vice dattilografo, approvata con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione del 22 gennaio 1979, n. P. 1482-76, secondo l'ordine della medesima graduatoria.

 

     Art. 13.

     I posti della prima fascia funzionale con la qualifica di addetto ai servizi di anticamera sono ricoperti mediante altrettante nomine da effettuarsi secondo le modalità della l. 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

 

     Art. 14.

     Il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli è assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni alle sedi di servizio dei Comitati di controllo secondo la ripartizione stabilita in base al successivo art. 18 e, nello stesso periodo, non potrà essere trasferito ad altri uffici dell'Amministrazione regionale né collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

     L'assegnazione alle predette sedi di servizio, per il personale di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, è disposta, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati.

     L'impiegato che non raggiunge la sede di servizio cui viene assegnato decade dalla nomina.

     Al personale di cui al primo comma è riconosciuto il servizio extraregionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 46 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 15.

     La struttura amministrativa dei Comitati di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, è disciplinata dal regolamento di esecuzione concernente l'organizzazione amministrativa regionale prevista dall'art. 4 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Fino a quando non sarà funzionante la predetta struttura amministrativa dei Comitati, i medesimi potranno richiedere i pareri di cui al penultimo comma dell'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

 

     Art. 16. [2]

 

     Art. 17.

     Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente art. 15, presso ogni Comitato di controllo funge da segretario un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale addetto agli uffici del Comitato e designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

 

     Art. 18.

     L'art. 55 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, è abrogato.

     Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente art. 15, la dotazione organica degli uffici dei Comitati di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico sono provvisoriamente stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica d'intesa con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o, in difetto, il Comitato provvisorio di cui all'art. 124 della stessa legge.

 

     Art. 19.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2, valutati rispettivamente in un importo massimo di lire 350.000.000 per il 1981 e di lire 460.000.000 per ciascuno degli anni successivi, si fa fronte:

     (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.

[2] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.