Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 05/05/1969 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l'orario normale e [...] |
Art. 2. Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso [...] |
Art. 3. Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque [...] |
Art. 4. Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1° gennaio 1969. |
Art. 5. A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1969, valutato in lire 50 milioni, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.3.45 - L.R. 5 maggio 1969, n. 18.
Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato.
Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l'orario normale e straordinario, una indennità integrativa speciale giornaliera nella seguente misura:
Commesso superiore L. 750 |
Commesso capo » 700 |
Commesso, usciere capo, usciere |
e inserviente » 650 |
L'indennità di cui sopra viene inoltre estesa al personale ausiliario e salariato addetto alla custodia e alla sorveglianza, anche quale compenso per il servizio festivo e notturno, nella seguente misura:
Custode superiore L. 750 |
Custode capo » 700 |
Primo custode, custode, custode aggiunto |
e vice custode » 650 |
Salariati guardiani » 650 |
Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso giornaliero:
Agente tecnico superiore L. 750 |
Agente tecnico capo » 700 |
Agente tecnico » 650 |
Salariati di 1ª categoria conduttori |
di mezzi meccanici » 700 |
Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque adibito a lavori particolarmente disagevoli e pericolosi, viene corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella seguente misura:
Capo operai L. 750 |
Operai di 1ª categoria » 700 |
Operai di 2ª categoria » 650 |
Operai di 3ª categoria » 600 |
Operai di 4ª categoria » 550 |
Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1° gennaio 1969.
Esse non sono pensionabili né fra di esse cumulabili, non vengono corrisposte durante la sospensione dalle funzioni e nei casi di congedo ordinario, straordinario o di aspettativa.
A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1969, valutato in lire 50 milioni, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:
(Omissis).
Per gli anni finanziari successivi al 1969 all'onere annuo, valutato in L. 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata, derivante dal suo naturale incremento.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 15101, 15102, 16101 e 16102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.