§ 1.3.1 - L.R. 7 dicembre 1949, n. 6.
Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:07/12/1949
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.3.1 - L.R. 7 dicembre 1949, n. 6. [1]

Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.

 

Art. 1.

     Per la prima organizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale, la Regione può avvalersi di personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici locali e considerato nella posizione di comando, in base all'allegata tabella degli organici.

 

     Art. 2.

     Al personale comandato come al precedente articolo è conservato il grado ed il trattamento goduto presso le Amministrazioni di provenienza; per altro, nel caso di personale dipendente da Enti pubblici locali, se il trattamento da esso goduto presso le Amministrazioni di provenienza risultasse inferiore a quello dei corrispondenti gradi presso le amministrazioni dello Stato verrà conferito al personale come sopra comandato il miglior trattamento risultante.

 

     Art. 3.

     Al personale comandato proveniente da uffici situati fuori di Cagliari è altresì concesso il trattamento di missione corrispondente al grado ricoperto nell'Amministrazione di provenienza per la durata di mesi otto.

     A favore di detto personale dopo la cessazione del trattamento di missione è concessa un'indennità pari:

     a) alla metà del trattamento medesimo se ha lasciato la famiglia o anche i soli figli, per ragioni di studio, nel luogo di provenienza;

     b) al quarto dell'indennità stessa se ha trasferito la famiglia a Cagliari.

     L'indennità è ridotta ad un sesto per il personale celibe o vedovo senza famiglia acquisita a carico.

 

     Art. 4.

     Al personale comandato come negli articoli precedenti è concessa un'indennità di primo impianto dei servizi, in misura pari al sessanta per cento del solo stipendio o della retribuzione base al lordo, goduti presso l'Amministrazione di provenienza. Per altro se trattasi di personale comandato da Enti locali l'indennità verrà commisurata al miglior trattamento risultantegli in base all'applicazione dell'articolo 2.

     Tale indennità è corrisposta dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso l'Amministrazione regionale fino al 30 giugno 1950.

     L'indennità stessa compete anche al personale dell'Ufficio di cui al capo VI delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Sardegna approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

 

     Art. 5.

     Al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori è concessa, in aggiunta all'indennità di cui all'articolo precedente, l'indennità di Gabinetto nella misura e con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282.

 

     Art. 6.

     La presente legge non è applicabile al personale delle Amministrazioni pubbliche che sarà trasferito dallo Stato alla Regione a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto Speciale per la Sardegna.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.