§ 1.3.40 - L.R. 16 maggio 1968, n. 29. [*]
Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:16/05/1968
Numero:29

§ 1.3.40 - L.R. 16 maggio 1968, n. 29. [*]

Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3.

     Le prove in cui si articolano i concorsi di cui all'articolo precedente, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi stessi sono disciplinate con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 4. [2]

 

Art. 5.

     Il servizio regionale prestato precedentemente all'inquadramento nei ruoli dal personale di cui all'ultimo comma dell'art. 23 e dai commi secondo e quarto dell'art. 24 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, già utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza, è altresì utile - valutato secondo le norme della L.R. 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione - per la progressione in carriera, anche come permanenza minima in più qualifiche successive, per un periodo non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per la promovibilità alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista, di commesso, o qualifiche equiparate.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in favore del personale di cui al secondo comma dell'art. 23 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, punto 3, del regolamento di esecuzione della L.R. 20 maggio 1960, n. 9, nonché del personale assunto ai sensi delle disposizioni legislative sulla assunzione obbligatoria degli invalidi e categorie assimilate.

     Tuttavia, nei confronti del personale di cui all'art. 24, quarto comma, della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, non è in nessun caso valutabile il servizio eventualmente prestato presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna prima dell'effettivo trasferimento alla Regione, da parte dello Stato, degli oneri per il funzionamento degli Ispettorati stessi.

     Il servizio riconosciuto ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valido, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.

 

Art. 6.

     Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento istituito dal terzo comma dell'art. 26 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, di cui alla tabella prima allegata alla legge medesima, consegue la promozione alla qualifica superiore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo.

     Tali promozioni avranno decorrenza dalla data di maturazione del periodo di anzianità prescritto.

 

Art. 7.

     Il disposto del secondo comma dell'art. 29 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, non è applicabile al personale inquadrato nella carriera di concetto, ruolo tecnico disegnatori, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.G. 19 settembre 1960, n. 24, e del terzo e del quarto comma dell'art. 23 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

 

Art. 8.

     I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 30 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sono prorogati al 31 dicembre 1969 [3].

     Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario od equiparate, che avrebbero potuto essere conseguite ai sensi delle disposizioni anteriormente vigenti e che vengono conferite nella prima applicazione della presente legge, decorrono, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei prescritti requisiti di anzianità.

 

Art. 9.

     I benefici combattentistici di carriera previsti dall'art. 34 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, competono a tutti gli impiegati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione regionale per effetto delle norme transitorie della legge stessa.

     Agli impiegati in servizio di ruolo ed ai salariati permanenti competono i benefici combattentistici di natura economica previsti dalle leggi in vigore alla data di approvazione della presente legge.

 

Art. 10.

     L'abbreviazione di anzianità, effettivamente conseguita dai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, è portata in detrazione dell'anzianità complessiva di servizio richiesta per la promozione alle qualifiche superiori conseguibili dalla data di entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

 

Art. 11.

     Gli impiegati dell'Amministrazione regionale già inquadrati nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio prescritto, possono partecipare a concorsi interni per conseguire il passaggio nella carriera immediatamente superiore.

     Per il passaggio alla carriera di concetto è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli istituti professionali di Stato o dalle preesistenti scuole tecniche statali.

     Gli impiegati che conseguono l'idoneità nel concorso interno sono collocati, anche in soprannumero, nella carriera immediatamente superiore a quella di provenienza, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

     Per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo nonché quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purché col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza, è riconosciuto utile - nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per l'ammissione agli esami di idoneità, od alla selezione sostitutiva degli esami stessi, per la promozione a direttore di sezione o primo segretario - sia per la determinazione della qualifica da conferire al suddetto personale nella carriera superiore, sia per la determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario.

     Per il personale ausiliario che transita nella carriera esecutiva, il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'Amministrazione regionale è valido, nella misura di due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di primo archivista o equiparate.

     Al concorso interno per il passaggio nella carriera esecutiva possono essere ammessi anche i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale i quali, se idonei, sono collocati nella carriera medesima anche in soprannumero, con la qualifica iniziale. Il servizio regionale prestato dal salariato non è valido ai fini della progressione in carriera.

     Le prove in cui si articolano i concorsi di cui ai commi precedenti, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni specificazione necessaria per l'espletamento dei concorsi stessi sono disciplinati con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 12.

     I periodi di servizio valutati ai sensi del precedente art. 11 sono utilizzabili per intero e comunque validi, agli effetti della progressione in carriera, anche come permanenza minima in più qualifiche successive.

 

Art. 13.

     I salariati permanenti dell'Amministrazione regionale che svolgono mansioni proprie della carriera del personale ausiliario possono essere assunti, a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo amministrativo o in quello tecnico di tale carriera, con la qualifica iniziale.

     Il servizio regionale, di ruolo e non di ruolo, dai medesimi prestato in qualità di salariato è riconosciuto utile, nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di commesso od alle altre ad essa equiparate.

 

Art. 14.

     I dipendenti regionali transitati da una ad altra carriera dei ruoli organici in applicazione della presente legge, prendono posto in ruolo dopo l'ultimo impiegato già iscritto con la stessa qualifica.

 

Art. 15.

     Nei confronti degli impiegati e dei salariati inquadrati in carriera superiore ai sensi della presente legge trova applicazione la disposizione di cui all'art. 202 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il riassorbimento dell'assegno personale non si opera sugli aumenti periodici di stipendio.

 

Art. 16.

     Il personale in servizio alla data di approvazione della presente legge, che alla data di entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, prestava comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e che non sia stato inquadrato nei ruoli organici annessi alla legge stessa, è inquadrato nei ruoli medesimi, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Agli effetti dell'attribuzione delle qualifiche superiori al personale di cui al precedente comma, il servizio prestato viene valutato secondo le norme della L.R. 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

 

Art. 17.

     La L.R. 26 marzo 1965, n. 7, è abrogata.

     Il personale operaio addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale è inquadrato con la stessa classifica e con la stessa anzianità, nella pianta organica dei salariati permanenti di cui alla tabella seconda della presente legge ed è classificato come segue:

     operaio di 3ª categoria, se addetto alla vigilanza dei lavori;

     operaio di 4ª categoria, se addetto ai lavori generici.

     Al personale medesimo si applicano, in materia di stato giuridico e di trattamento economico, le norme previste per i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale, salvo il limite di età per il collocamento a riposo che rimane stabilito al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

     Detto limite è elevato fino al conseguimento del diritto alla pensione e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale.

     Il personale in servizio a tale data, su proposta motivata dell'Assessore regionale alle finanze, viene inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione degli operai dello Stato, prescindendo dai limiti di età e dal grado di istruzione.

 

Art. 18.

     Le tabelle prima e seconda allegate alla L.R. 3 luglio 1963 n. 10, sono sostituite dalle tabelle prima e seconda allegate alla presente legge.

 

Art. 19.

     A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968, valutato in lire 180.730.000 sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968:

     (Omissis).

     Per gli anni finanziari successivi al 1968 all'onere annuo, valutato in lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11122, 11182, 11183, 15101,15103, 15106, 16101, 16103 e 16106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 20.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle - (Omissis).

 

 


[*] Modificata dalla L.R. 23 marzo 1973, n. 4. Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Modificano il 2° comma dell'art. 1 e l'art. 4 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10,

[2] Aggiunge l'art. 4 bis alla L.R. 3 luglio 1963, n. 10.

[3] Termine prorogato dall'art. 14 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.