§ 6.2.5 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 40.
Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.)


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:23/03/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure d'urgenza.
Art. 3.  Esame delle domande.
Art. 4.  Erogazione dei contributi e revoche.
Art. 5.  Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso.
Art. 6.  Deroga alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42.
Art. 7.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 22.
Art. 8.  Urgenza.


§ 6.2.5 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 40.

Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.)

(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di rafforzare con interventi tempestivi la fase di ripresa che si profila per l'economia piemontese, si ritiene necessario accelerare le procedure di spesa per investimenti previste dalla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43.

 

     Art. 2. Procedure d'urgenza.

     1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga alle procedure previste dall'articolo 12 della L.R. 431 1994 le schede guida di cui all'Allegato A, per la presentazione dei progetti Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), sono approvate con la presente legge.

 

     Art. 3. Esame delle domande.

     1. Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 8 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Erogazione dei contributi e revoche.

     1. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso.

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 43/1994 è soppresso.

 

     Art. 6. Deroga alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42.

     1. Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 gli interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure previste alla scheda n. 4 dell'Allegato A alla presente legge.

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 22.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 è soppresso e sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 22/1990 è soppresso.

     3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. All'articolo 5 della L.R. 2211990 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     6. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Nel 1° capoverso del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990, alle lettere a) e b) è aggiunta la lettera c).

     8. All'articolo 7 della L.R. 22/1990 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     9. Il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATO A. (Art. 2)

Schede da 1 a 7

 

Scheda n. 1: Opere igienico sanitarie.

 

     Obiettivo - Realizzazione di: 1) Acquedotti e impianti di potabilizzazione; 2) Fognature e impianti di depurazione.

 

     Tipo ed entità dei contributi - Per ciascuno degli obiettivi individuati ai punti precedenti i contributi vengono assegnati in base a graduatorie provinciali. I fondi sono ripartiti tra le Province con riferimento alla popolazione, al netto di quella residente nei Comuni con più di 20.000 abitanti. Ai Comuni e loro Consorzi il cui territorio è inserito nelle aree protette, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è riservato almeno il 20 per cento delle disponibilità totali. Il contributo è a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero) per un massimo di 150 milioni se Comune e per un importo massimo pari a 150 milioni per il numero di Comuni interessati all'opera se Consorzio o accordo di programma; in ogni caso non verranno concessi più di 2 miliardi.

 

     Beneficiari - I Comuni, con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, loro Consorzi o accordi di programma tra i soggetti precedenti.

     Caratteristiche delle opere - Lotti funzionali.

 

     Tempi - Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

 

     Domanda - Domanda corredata almeno dal progetto di massima.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - Crisi nell'approvvigionamento idrico e nel livello di depurazione punti 10.

     Completamento dell'opera punti 5.

     Comuni collinari, montani punti 5.

     Opere oggetto di accordi programma punti 2.

     Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici punti 2 ogni 10 per cento e 1 punto per frazione inferiore, all'importo dell'opera.

     Comuni che abbiano applicato l'ICI dal 4 al 4,5 per cento punti 2; dal 4,6 al 5,5 per cento punti 4 e dal 5,6 al 6 per cento punti 6. Nel caso di Consorzi o di accordi di programma si calcolerà il valore medio all'aliquota applicata dai Comuni.

     Opera ad utilizzazione sovracomunale punti 3.

     Progetto esecutivo punti 3.

 

     Scadenza - Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale in approvazione della presente scheda.

 

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande - «Pianificazione e gestione di risorse idriche».

 

 

Scheda n. 2: Termalismo.

 

     Obiettivo - Miglioramento, manutenzione, ampliamento e costruzione di stabilimenti termali ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali e nelle strutture ricettive annesse; Costruzione, miglioramento ed ampliamento di strutture ricettive a servizio di stabilimenti termali; Costruzione e miglioramento di strutture per il tempo libero in ambiti territoriali relativi a comprensori termali; Ricerche, studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni.

     Istituzione di centri di documentazione per il termalismo.

 

     Tipo ed entità dei contributi - Contributo fino ad un importo massimo di 2 miliardi di cui 1'80 per cento a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero) ed il 20 per cento a fondo perduto per le società a prevalente partecipazione pubblica. Per le aziende a capitale privato il contributo è a rimborso quinquennale pari al 100 per cento.

 

     Beneficiari - Comuni, Comunità Montane, Consorzi tra detti Enti, Aziende e società termali, imprenditori privati che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici. Il contributo a privati è erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, così come modificato dalla presente legge.

 

     Caratteristiche - Lotti funzionali.

 

     Tempi - Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

 

     Domanda - Domande corredate di progetto esecutivo e in alternativa, di progetto di massima per le richieste di contributo per opere edili. Domande corredate di programma di ricerca per gli studi idrogeologici finalizzati al rinvenimento di giacimenti idro termali. [1]

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - Manutenzione, ampliamento degli stabilimenti termali e adeguamento delle strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche punti 7.

     Ricerche e studi idrogeologici e realizzazione di nuove captazioni punti 6.

     Realizzazione di nuovi stabilimenti termali punti 5.

     Miglioramento e costruzione di strutture per il tempo libero a servizio di stabilimenti termali o in ambiti territoriali relativi ai comprensori termali punti 3.

     Società a prevalente partecipazione pubblica punti 3.

     Istituzione di centri di documentazione per il termalismo punti 1.

     Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici punti 2 ogni 10 per cento e 1 punto per frazione inferiore dell'importo dell'intervento.

 

     Settori regionali ed a cui presentare la domanda - Settore Artigianato, Cave e Torbiere, Acque minerali e termali.

 

 

Scheda n. 3: Agricoltura.

 

     Obiettivo - Ammodernamento della cooperazione di trasformazione dei prodotti agricoli e del sistema agroindustriale piemontese mediante:

     a) costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali nonché per la raccolta e il trasporto di prodotti e sottoprodotti;

     b) adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione.

 

     Tipo ed entità dei finanziamenti - La spesa ammissibile a finanziamento non potrà superare i 400 milioni di lire ed il contributo a carico del F.I.P. sarà pari al 75 per cento, di cui il 25 per cento mediante contributo a fondo perduto e il 50 per cento a rimborso quinquennale (rate annuali a tasso zero).

 

     Beneficiari - Le cooperative agricole e i loro consorzi. Le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione. Le società di capitali nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia di proprietà di soggetti di cui ai punti precedenti.

 

     Domanda - Domanda corredata da: Atto costitutivo e Statuto; Elenco dei soci; Delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda; Relazione tecnico economica; Computo metrico di massima e preventivi di ditte specializzate per le attrezzature, i macchinari e impianti.

     Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede di istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 63/1978. Il contributo è erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 così come modificata dalla presente legge.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica designata dalla Giunta Regionale e composta da 2 funzionari del Settore Valorizzazione e da 1 funzionario della FinPiemonte ed inseriti in una graduatoria che sarà approvata dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Punteggi attribuibili: Domande già presentate sull'articolo 39 della legge regionale 63/1978 e non finanziate per mancanza di fondi, comprese quelle per le quali i lavori sono già stati avviati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 63/1978 punti 3.

     Soggetto beneficiario con sede in zone montane e collinari punti 3;

     Investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica punti 3;

     Soggetti beneficiari danneggiati da evento alluvionale del 3-7 novembre 1994 punti 3;

     Investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedono un uso razionale dell'energia punti 3;

     Investimenti che valorizzino la qualità dei prodotti agricoli piemontesi punti 3;

     Investimenti che prevedono la realizzazione di sistemi di qualità punti 3;

     Investimenti che introducono innovazioni di processo e/o di prodotto punti 3;

     Investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato punti 3;

     Investimenti realizzati in Comuni nei quali non sono operanti i fondi strutturali della U.E. punti 3.

 

     Scadenza - Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.

 

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande - «Settore valorizzazione» dell'Assessorato all'Agricoltura.

 

 

Scheda n. 4: Turismo.

 

     Obiettivo - Favorire gli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica diretti a migliorare qualitativamente e potenziare le strutture ricettive nonché gli impianti e strutture turistiche e le relative attrezzature. Tra gli interventi rientrano quelli diretti ad adeguare i locali e gli impianti fissi alle prescrizioni in materia igienico sanitaria, di sicurezza antinfortunistica e antincendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Beneficiari - Enti locali, Enti pubblici, Enti ed Associazioni operanti senza scopo di lucro, piccole imprese operanti nel settore del turismo. Il contributo a soggetti privati è liquidato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto all'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, così come modificato dalla presente legge.

 

     Tipo ed entità del finanziamento - Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'intervento, per un importo massimo di contributo di lire 300 milioni. Sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a lire 80 milioni per le imprese turistiche e a lire 50 milioni per gli altri soggetti.

 

     Tempi - Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

 

     Domande - Domande corredate da: Relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalità, caratteristiche dell'intervento, eventuali previsioni dei piani aziendali o altri piani, tempi di realizzazione, fattibilità tecnica e amministrativa, compatibilità urbanistica, paesistica e ambientale, ipotesi gestionale. Progetto; Dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori ed opere edili).

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - I progetti, prima di essere inseriti in graduatoria, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, sono valutati da un gruppo di lavoro tecnico nominato dalla Giunta Regionale e composto da almeno quattro funzionari della Regione esperti in materie turistiche, socio economiche e tecnico territoriali. n gruppo di lavoro tecnico, valutata l'idoneità dei singoli progetti predispone una graduatoria di ammissione, stilata secondo criteri di valutazione ed i punteggi massimi sotto indicati. Punteggio attribuibile:

     Idoneità tecnica e funzionale punti 2;

     Congruità ed ottimizzazione dei posti punti 2;

     Idoneità dell'ipotesi gestionale ed economicità della gestione punti 2;

     Adeguamento a prescrizioni normative punti 7;

     Finalizzazione dell'intervento: Corrispondenza agli obiettivi della programmazione turistica regionale punti 3;

     Intervento in area non rientrante nel Regolamento CEE 2081/93 punti 7;

     Contributo allo sviluppo turistico locale e all'occupazione punti 3;

     Fattibilità dell'intervento: Compatibilità urbanistica, paesistica e ambientale punti 2;

     Fattibilità tecnica e amministrativa punti 2.

 

     Scadenza - Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.

 

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande - Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

 

 

Scheda n. 5: Centro Intermodale Merci di Novara e Interporto di Torino Orbassano.

 

     Obiettivo - Realizzazione infrastrutturazione di centri intermodali.

 

     Tipo ed entità dei contributi - Contributo a rimborso quinquennale (rate annuali costanti a tasso zero).

 

     Beneficiari - Società Interporto Torino Orbassano S.p.A. - Centro Intermodale Merci S.p.A. di Novara Boschetto.

 

     Tempi - Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

 

     Domanda - Domanda corredata almeno del progetto di massima.

 

     Scadenza - Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.

 

     Settori regionali interessati ed domande - Trasporti.

 

 

Scheda n. 6: Presidi socio assistenziali.

 

     Obiettivo - Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

 

     Beneficiari - a) Comuni, singoli o associati; b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale; c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilità sul medesimo per almeno venti anni.

 

     Tipo ed entità dei contributi - I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:

     a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;

     b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;

     c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;

     d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1.000 milioni + 380 milioni;

     e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2.000 milioni + 590 milioni;

     f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni + 710 milioni;

     g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4.000 milioni + 710 milioni;

     h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.

     Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo concesso è a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).

     Per i beneficiari c), il contributo concesso è a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 così come modificato dalla presente legge.

 

     Dotazione finanziaria - Per l'anno 1995: beneficiari a) 6 miliardi; b) 6 miliardi; c) 3 miliardi.

 

     Caratteristiche delle opere - Lotti funzionali comportanti l'agibilità dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/1990 e D.G.R. n. 38- 16335/ 1992 di attuazione, anche in regime transitorio.

 

     Tempi - Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.

 

     Domanda - Domanda corredata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1990 e successive modifiche ed integrazioni a sua circolare esplicativa, da:

 

     1) Titolo di proprietà;

     2) Atto costitutivo e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

     3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali;

     4) Progetto di massima costituito da: relazione tecnica, elaborati grafici e computo metrico estimativo;

     5) Atto formale di approvazione del progetto di massima, con l'indicazione dell'ipotesi di finanziamento;

     6) Parere U.S.S.L. ai sensi articolo 6, comma 2 legge regionale n. 22/1990.

     L'assegnazione del contributo è disposta con provvedimento della Giunta Regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43. La concessione formale del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto esecutivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da: 1) atto formale di approvazione del progetto esecutivo e del piano finanziario definitivo; 2) concessione edilizia, parere W.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico.

     L'erogazione del contributo è effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/1984 (30 per cento al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori del 30 per cento, 30 per cento a fine lavori, 10 per cento al collaudo e autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di: 1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale n. 22/1990; 2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale n. 43/1994 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile

 

     Tipologia lavori.

 

     Ristrutturazione e/o completamento presidio esistente a regime definitivo [5].

     Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo [3].

     Ristrutturazione presidio esistente a regime transitorio [1].

     N.B. I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38-16335/1992, mentre i requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio della D.G.R. n. 38-16335/1992 e dai successivi provvedimenti attuativi del Piano Socio-Sanitario regionale.

 

     Tipologia presidi.

     R.A.F. e Comunità alloggio disabili [6].

     R.A. [4].

     Centri diurni, R.A.B., C.A.S.A. [1].

 

     Qualità investimento.

     Valore immobile o reparto/contributo regionale:

     minore di 3 [1].

     fra 3 e 5 [2];

     maggiore di 5 [3].

     N.B. Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato è ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento:

     R.A.F. o Comunità alloggio disabili a regime definitivo = 80 milioni/p.l.

     R.A., R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo = 60 milioni/p.l. Centri diurni disabili e semiresidenziali = 40 milioni/ut.

     Presidi socio assistenziali a regime transitorio = 50 milioni/p.l.

 

     Livello occupazionale.

     Per ogni nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione:

     Assunzione a tempo pieno [0,3].

     Assunzione part time [0,2].

     A contratto minimo 20 ore settimanali [0,1].

 

     Equilibrio territoriale.

     Territorio ricompreso in Comunità Montana o con procedure di unione o di fusione in corso [3].

     Aree a declino industriale [2].

     Aree alluvionate del novembre 1994 [1].

 

     Recupero ambientale.

     Immobile sottoposto a vincolo monumentale (legge 1089/1939) [5].

     Immobile sottoposto a vincolo ambientale (legge 1497/1939) [3].

     Immobile localizzato in centro storico [1].

 

     Scadenza - Per l'anno 1995 presentazione domande entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.

 

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande - Settore Programmazione e verifica interventi socio assistenziali.

 

 

Scheda n. 7: Macelli.

 

     Obiettivo - Adeguamento alle direttive C.E.E. 497 e 498/91 (recepite con D.L.vo 286/1994) degli impianti di macellazione.

 

     Tipo ed entità dei contributi - Il contributo è a rimborso quinquennale ( rate annuali costanti a tasso zero) per un massimo di 500 milioni per i macelli industriali, di 150 milioni per i macelli a limitata capacità produttiva e di 50 milioni per quegli impianti a limitata capacità produttiva situati in località disagiate (Comuni con meno di 2.000 abitanti).

     L'importo stanziato è destinato per 1/6 ai macelli industriali, per 3/6 a quelli a limitata capacità produttiva e per 2/6 agli altri.

     L'eventuale carenza di domande di finanziamento per una delle categorie consentirà di riportare i fondi in esubero tra le altre secondo i rapporti fissati.

     Il contributo a privati e cooperative è erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 43/1994 così come modificata dalla presente legge.

 

     Beneficiari - Comuni o altri Enti pubblici, cooperative, operatori privati.

 

     Caratteristiche delle opere - Lotti funzionali.

 

     Tempi - Realizzazione ed ultimazione degli interventi di ristrutturazione entro 12 mesi dalla concessione del contributo e per i nuovi impianti entro 24 mesi.

 

     Domanda - Domanda corredata da progetto tecnico esecutivo e da relazione economico-finanziaria.

 

     Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile - Iniziative, anche in corso di realizzazione all'atto della presente legge, da parte di consorzi o cooperative di macellai con riduzione degli impianti di macellazione punti I ogni impianto di macellazione esistente che utilizzando la nuova struttura cessi l'attività e fino ad un massimo di punti 10;

     unico impianto esistente nel raggio di 10 km punti 5;

     Concorso finanziario del beneficiario o di altri soggetti privati o pubblici punti I ogni 10 per cento e punti 0,5 per frazione inferiore, nell'importo dell'opera;

     Soggetti beneficiari danneggiati dall'alluvione del 3-7 novembre 1994 punti 3;

     Interventi realizzati in Comuni nei quali non sono operanti i fondi strutturali U.E. punti 3;

     Iniziative messe in atto con la compartecipazione di Amministrazioni locali o loro Consorzi, rivolte ad assicurare la funzionalità di una struttura che garantisca l'assolvimento di funzioni sanitarie e di interesse generale punti 7;

     Iniziative di raccordo tra la produzione agricola e la trasformazione dei prodotti con particolare riguardo al circuito di produzione e commercializzazione delle carni bovine certificate ai sensi L.R. 35/1988 punti 3.

     Scadenza - Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda.

     Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande - Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato alla Sanità.

 

 


[1] Si veda l'art. 1 della L.R. 9 novembre 1995, n. 78.