§ 6.2.6 – L.R. 9 novembre 1995, n. 78.
Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, per l'accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:09/11/1995
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Termini di scadenza.
Art. 2.  Urgenza.


§ 6.2.6 – L.R. 9 novembre 1995, n. 78. [1]

Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, per l'accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte.

(B.U. 15 novembre 1995, n. 46).

 

     Art. 1. Termini di scadenza.

     1. Ad integrazione della scheda 2 dell'allegato «A» dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, le domande relative al termalismo devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.