§ 4.1.13 – L.R. 12 ottobre 1978, n. 63.
Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/10/1978
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Criteri generali e condizioni - Disposizioni varie).
Art. 4.  (Priorità).
Art. 5.  (Procedure).
Art. 6.  (Competenze, decentramento e collaborazione).
Art. 7.  (Integrazione legge 22.2.1977 n. 15).
Art. 8.  (Organi consultivi).
Art. 9.  (Pubblicità degli atti amministrativi).
Art. 10.  (Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie).
Art. 11.  (Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione).
Art. 12.  (Aiuti agli investimenti - Contributi in capitale).
Art. 13.  (Classificazione del territorio).
Art. 14.  (Strutture per l'allevamento).
Art. 15.  (Acquisto, bestiame, macchine ed attrezzature).
Art. 16.  (Associazioni allevatori)
Art. 17.  (Iniziative zootecniche).
Art. 18.  (Colture pregiate).
Art. 18 bis.  (Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)
Art. 18 ter.  (Misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)
Art. 19.  (Vivai).
Art. 20.  (Acquisto macchine ed attrezzature relativi al settore delle coltivazioni pregiate).
Art. 21.  (Spesa antiparassitaria delle colture).
Art. 22.  (Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura)
Art. 23.  (Rimboschimenti).
Art. 24.  (Agevolazioni creditizie).
Art. 25.  (Attività di sviluppo forestale).
Art. 26.  (Consorzio tra privati).
Art. 27.  (Rinvio ad altre norme legislative).
Art. 28.  (Contributi sulle spese di manutenzione e di gestione).
Art. 29.  (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria).
Art. 30.  (Irrigazione).
Art. 31.  (Infrastrutture in zone di pianura).
Art. 32.  (Riordino fondiario).
Art. 33.  (Acquisto terreni).
Art. 34.  (Riordino agrario in zone collinari e montane).
Art. 35.  (Fabbricati rurali ad uso abitazione).
Art. 36.  (Infrastrutture in zone collinari e montane).
Art. 37.  (Cooperative di cui all'art. 18 della legge 1.6.1977, n. 285).
Art. 38.  (Premio di insediamento e permanenza).
Art. 39.  (Strutture).
Art. 40.  (Spese di gestione e contributi di avviamento).
Art. 41.  (Assistenza tecnica alla cooperazione).
Art. 42.  (Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti).
Art. 43.  (Prestiti per l'invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi).
Art. 44.  (Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature).
Art. 45.  (Passività onerose programmi di ristrutturazione).
Art. 46.  (Organizzazioni professionali e Organizzazioni regionali dei produttori).
Art. 47.  (Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi).
Art. 48.  (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole).
Art. 49.  (Comitato tecnico scientifico).
Art. 50.  (Credito di conduzione).
Art. 51.  (Acquisto macchine ed attrezzature).
Art. 52.  (Opere, impianti ed acquisti finanziati da altri Enti).
Art. 53.  (Consorzi per la difesa delle avversità atmosferiche).
Art. 54.  (Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione del territorio).
Art. 55.  (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive - Pronti interventi).
Art. 56.  (Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate senza delimitazione di zona).
Art. 57.  (Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti).
Art. 58.  (Primo accertamento danni).
Art. 59.  (Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1.7.1977, n. 403).
Art. 60.  (Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 1.7.1977, n. 403).
Art. 61.  (Autorizzazioni di spesa con copertura a carico del bilancio regionale).
Art. 62.  (Autorizzazione di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale).
Art. 63.  (Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale).
Art. 64.  (Anticipazione ai consorzi provinciali di spesa delle colture agrarie intensive del contributo statale).
Art. 64 bis.  (Sanzioni amministrative derivanti da misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie).
Art. 65.  (Istituzione di nuovi capitali di spesa).
Art. 66.  (Integrazione delle autorizzazioni di spesa).
Art. 67.  (Disposizioni finali).
Art. 68.  (Soppressione di stanziamenti in termini di competenza per l'anno 1978).
Art. 69.  (Altre disposizioni finanziarie).


§ 4.1.13 – L.R. 12 ottobre 1978, n. 63.

Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste. [1]

(B.U. 12 ottobre 1978, n. 42).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte con la presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali, di aumentare la produttività delle aziende, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con speciale riferimento alle zone montane e collinari:

     - disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, diversi da quelli di cui alla legge regionale 22.2.1977, n. 15 «Norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura», per i quali rimane ferma la disciplina ivi prevista;

     - ridefinisce le modalità e le procedure di tali interventi per adeguarli alla più recente legislazione statale ed alle finalità di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 9.2.1978, relativa alla revisione delle leggi regionali di spesa e per coordinarli tra loro e con quelli previsti dalla restante legislazione regionale e, in particolare, con le disposizioni della legge regionale 19.8.1977, n. 43, sulle procedure della programmazione;

     Il finanziamento degli interventi è disposto con la legge regionale di bilancio anche in rapporto al piano regionale di sviluppo e ai programmi regionali di settore di cui all'art. 5 della legge 27.12.1977, n. 984.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     Fatte salve le disposizioni particolari previste dai successivi articoli, possono beneficiare delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge:

     1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate;

     2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

     3) le altre cooperative agricole o i loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti;

     4) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

     5) imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge 9.5.1975, n. 153 modificata ed integrata con la legge 10.5.1976, n. 352 e alla legge regionale 22.2.1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai fini della presente legge qualora alle parole «imprenditore agricolo» non fosse aggiunta alcuna specificazione, dev'essere inteso l'imprenditore agricolo a titolo principale di cui alle leggi sopra richiamate.

     6) le Associazioni fra imprese familiari diretto-coltivatrici composte da almeno 5 soci, ciascuno dei quali titolare di una azienda agricola nella zona, costituite con atto pubblico e il cui statuto preveda il voto pro- capite; per le iniziative riguardanti la fase della produzione inserite in un piano di sviluppo interaziendale, il numero dei soci può essere inferiore a cinque.

     7) le società di cui all'art. 7 della legge 27.12.1977, n. 984.

     8) gli Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nei campi delle produzioni zootecniche, agricole e forestali, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione;

     9) i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

     10) l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese agli istituti ed Enti per lo sviluppo agricolo del Piemonte, alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi, alle società ed aziende speciali a maggioranza pubblica, purché le attività per le quali viene avanzata richiesta di agevolazioni rientrino tra gli scopi di tali Enti.

     Per imprenditore agricolo ai fini della presente legge, si intende l'imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione prevista nella L.R. 22.2.1977 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai fini della presente legge rientrano:

     - tra gli imprenditori agricoli singoli, i beneficiari di cui ai precedenti punti 1 e 5;

     - tra gli imprenditori agricoli associati, i beneficiari di cui ai precedenti punti 2-3-6.

     Tra le cooperative agricole sono comprese quelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente.

     Agli effetti dei benefici previsti dalla presente legge, le aziende ed i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi, usufrutto o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprietà.

     L'affitto deve garantire una detenzione stabile e duratura del fondo ed il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al 3° comma dell'art. 23 della legge 11.2.1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le Comunità Montane, i Comuni singoli od associati ed i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative ed i loro consorzi, con particolare riguardo alle cooperative costituite tra i lavoratori agricoli e forestali per l'attività di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali, nonché per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e ogni altro proprietario a possessore a titolo legittimo di terreni, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni 18.

     Per la realizzazione di infrastrutture al servizio di più aziende agricole e purché l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo, può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, possono essere estese agli imprenditori agricoli che, pur non dedicandosi a titolo principale all'attività agricola, conducono direttamente una azienda agricola, anche coadiuvati dalla propria famiglia ma senza salariati fissi.

     Al fine di attuare quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni della programmazione ed in particolare dei piani agricoli zonali, e dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità Montane, sentite le delegazioni dell'U.N.C.E.M. e dell'U.R.P.P., stabilisce la consistenza minima e massima dell'azienda agricola, le zone, il tipo d'intervento, l'indirizzo produttivo da prendere in considerazione nonché le condizioni ed i criteri.

 

     Art. 3. (Criteri generali e condizioni - Disposizioni varie).

     a) Criteri generali e condizioni

     Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui alla L.R. 21.4.1978, n. 20, con i piani delle Comunità montane, con i documenti della programmazione approvati ove esistenti o, in mancanza, con gli indirizzi della Giunta Regionale.

     Gli investimenti agrarie fondiari devono altresì essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo ai sensi della L.R. 22.2.1977, n. 15, ove il loro importo superi 15.000 unità di conto per ogni unità lavorativa o l'importo che sarà stabilito dai competenti Organi Comunitari o Nazionali.

     Gli importi finanziabili per investimenti fondiari ed agrari, anche non inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, non possono superare per la stessa azienda i limiti che saranno indicati nelle istruzioni.

     Non sono ammessi al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli che, già nella situazione di partenza, hanno redditi di lavoro agricolo pari o superiori al reddito comparabile.

     Non sono ammessi, inoltre al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli nelle zone di pianura e di collina che, nella situazione di partenza, pur avendo redditi di lavoro agricolo inferiori al reddito comparabile, raggiungono tuttavia livelli di redditi complessivi pari o superiori al livello del reddito comparabile, valutando oltre al reddito di lavoro agricolo, i seguenti redditi secondo i criteri stabiliti nelle istruzioni:

     - redditi da capitali extragricoli degli imprenditori agricoli, delle altre unità attive familiari dell'azienda e degli altri componenti la famiglia;

     - redditi di lavoro extragricolo degli imprenditori agricoli; in assenza nell'azienda di imprenditori agricoli viene calcolato inoltre il reddito da lavoro extragricolo di tutte le unità attive del nucleo familiare.

     Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendali od interaziendali non finanziabili per carenza di fondi ovvero non approvabili ai sensi della legge regionale 22.2.1977, n. 15, per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purché gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e sempreché venga raggiunto almeno il 70% dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla legge regionale 22.2.1977, n. 15.

     Possono altresì essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al successivo art. 67, non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ad essere commisurate alle effettive necessità delle aziende. Il giudizio sull'azienda deve tener conto delle sue concrete possibilità di sviluppo, nonché, quando trattasi di iniziative relative ad attività di produzione, dell'età dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice e del loro impegno ad esercitare l'attività agricola per almeno 10 anni.

     Ai sensi dell'art. 7 della legge 27.12.1977, n. 984, le unità lavorative assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni per l'incremento dell'occupazione giovanile in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

     L'importo massimo di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento verrà determinato dalla Giunta regionale, salvo che non sia già stabilito da disposizioni particolari della presente legge; comunque, per le aziende singole non può superare quello previsto, in rapporto alle unità lavorative, agli artt. 12 e 18 della legge regionale 22.2.1977, n. 15 e successive modificazioni.

     La concessione dei benefici previsti dal successivo art. 35 per la costruzione, il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento dei fabbricati rurali ad uso di abitazione è subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel Comune di residenza od in quelli limitrofi.

     Le aziende ad indirizzo zootecnico devono già avere, o dimostrare di poter raggiungere, una capacità produttiva di unità foraggere rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:

     1) per il bestiame bovino, equino, ovino e caprino almeno del 60% se poste in pianura ed almeno del 40% se poste in montagna e collina;

     2) per il bestiame suino o avicunicolo, almeno del 35% se poste in pianura ed almeno del 25% se poste in collina ed in montagna.

     Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino per ottenere le agevolazioni per strutture zootecniche e relativi contributi di avviamento, per l'acquisto di bestiame da riproduzione e per l'alpeggio, richieste dopo la data dell'1.4.1982, devono essere in possesso, nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie, dell'attestazione di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne da brucellosi.

     Gli imprenditori agricoli che hanno richiesto le agevolazioni di cui al comma precedente entro il 31.3.1982, possono ottenerle, sempreché abbiano in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti e presentino, entro 2 anni dalla liquidazione delle agevolazioni, le attestazioni di cui al comma precedente.

     Per le altre specie è richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti.

     Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni.

     Tale vincolo vale anche per le strutture fisse finanziate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35.

     Per i terreni acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge, valgono le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla vigente legislazione statale in materia.

     Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui alla presente legge non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perché ritenuto non più idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva.

     Chi contravviene agli obblighi di cui ai precedenti commi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

     In deroga a quanto stabilito dal 2° comma del presente articolo, nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge e alle condizioni ivi contemplate, possono altresì essere ammesse a finanziamento, anche in assenza di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, le istanze presentate entro il 9.6.1977 ai sensi della L.R. 8.9.1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalità dalla Regione o da altri Enti se non entro i limiti previsti dalla presente legge.

     Il cumulo è ammesso solo se nel caso di infrastrutture a carattere collettivo e comunque non oltre l'intero ammontare della spesa.

     b) Disposizioni varie

     Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

     1) Acquisto terreni in pianura.

     Le agevolazioni creditizie per investimenti fondiari previsti dalla presente legge, possono essere estese nelle zone di pianura ai beneficiari di cui al successivo art. 33, per l'acquisto di terreni ai fini di formazione, ampliamento, accorpamento ed arrotondamento di aziende diretto- coltivatrici e con le modalità ivi richiamate.

     Le agevolazioni vengono concesse in uno dei seguenti casi, quando l'acquisto:

     - rientra in un piano di riordino fondiario od irriguo;

     - è inserito in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

     - riguarda quote ideali o l'esercizio del diritto di prelazione a favore di affittuari coltivatori diretti.

     2) Acquisizione aziende

     La Giunta regionale può acquisire in proprietà, in affitto o ad altro idoneo titolo, aziende o fondi agricoli, forestali e silvo-pastorali di proprietà di Enti Pubblici e di Enti morali:

     - da destinare ad aziende agricole, forestali e silvo-pastorali, sperimentali e dimostrative;

     - da assegnare all'Esap quale organismo fondiario previsto dalla L.R. 22.2.1977 n. 15 e per fini ivi contemplati;

     - da concedere in affitto o ad altro idoneo titolo, a cooperative agricole e a coltivatori diretti singoli od associati, per fini agricoli, forestali e silvo-pastorali;

     - da destinare ad altri usi agricoli, forestali e silvo-pastorali.

     3) Impianti per energie alternative

     Al fine di dotare le aziende agricole singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica o meccanica delle fonti rinnovabili di cui all'art. 1 della legge 29.5.1982, n. 308, possono essere concessi contributi, in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per imprenditori agricoli elevabile fino al 60% per le cooperative e, per la parte di spesa non coperta dal contributo in capitale, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa e al decreto 18.3.1983 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     Tali interventi dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti dalla legge 29.5.1982, n. 308, per il settore agricolo e forestale.

     4) Prodotti agricoli ritirati dal mercato

     La Regione Piemonte può collaborare con gli Organi competenti, al fine di evitare la distruzione di prodotti agricoli ritirati dal mercato attraverso l'AIMA o altri organismi, in attuazione di provvedimenti comunitari o nazionali.

     A tale scopo la Regione può partecipare alle spese per destinare i prodotti agricoli alla distribuzione gratuita ad Opere di beneficienza, fondazioni di carità, case di riposo, brefotrofi, comunità religiose e altre comunità.

     5) Applicazione Regolamenti Comunità Economica Europea.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, emana le disposizioni per l'applicazione dei Regolamenti delle Comunità Economica Europea in materia di agricoltura e foreste ed alimentazione, demandati dalla Regione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

     Gli adempimenti per l'applicazione, compresa la concessione delle agevolazioni, possono essere demandati in tutto o in parte:

     - ai Servizi regionali centrali e periferici;

     - ad Enti Locali e alle Comunità Montane, fermo restando l'esercizio da parte della Regione dell'indirizzo del coordinamento, della tenuta dei rapporti con lo Stato e del compimento degli atti da parte della Regione in sostituzione degli Enti inadempienti e della revoca nel caso di inattività.

     Le spese per l'applicazione dei Regolamenti, comprese le anticipazioni di contributi a carico dello Stato e della C.E.E. sono determinate con la legge regionale di bilancio.

     6) Finanziamenti fondi comunitari.

     Ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della presente legge, ammesse al finanziamento della Banca Europa degli Investimenti (B.E.I.) o del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.) o di altri Fondi Comunitari, può essere concesso un contributo integrativo in conto interessi o, in alternativa, in conto capitale equivalente, come misura massima, all'attuazione del concorso negli interessi.

     Il concorso integrativo negli interessi sarà stabilito nella misura massima risultante quale differenza tra il tasso praticato dagli Istituti di Credito titolari della linea di credito e il concorso negli interessi determinato per lo stesso tipo di intervento ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

     Con tali Istituti di credito la Regione opererà mediante apposite convenzioni.

     Il contributo integrativo negli interessi di cui ai commi precedenti può essere concesso ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e ammesse al finanziamento dei prestiti contratti all'estero ai sensi dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in alternativa al contributo negli interessi può essere concesso un contributo in conto capitale equivalente come misura massima, all'attualizzazione del concorso negli interessi. Resta fermo il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 2 aprile 1982 [2].

     7) Leasing

     In alternativa al contributo negli interessi, previsto dalla presente legge, possono essere concessi contributi in capitale per operazioni di locazione finanziaria relativa a:

     - macchine ed attrezzature agricole, zootecniche e forestali;

     - strutture, macchinari ed impianti fissi e mobili per la produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

     - bestiame da riproduzione.

     La Giunta Regionale nelle istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:

     1 - l'entità del contributo regionale anche frazionabile in rate annuali, che comunque dev'essere inferiore alla somma equivalente all'attuazione di un contributo negli interessi da determinare come indicato all'art. 10 della presente legge;

     2 - il limite del valore dei beni oggetto della locazione nonché la durata dei contratti di locazione da ammettere al contributo;

     3 - tutte le altre condizioni, modalità e criteri necessari.

     Il contributo è liquidato ai beneficiari, oppure direttamente alle società di leasing, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

     Le società di leasing debbono avere tra i propri soci la maggioranza di Istituti ed Enti esercenti il credito.

     8) Progetti integrati.

     La Giunta Regionale può finanziare progetti integrati finalizzati a dare attuazione a obbiettivi previsti nei piani zonali di sviluppo agricolo o nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane.

     Tali progetti debbono interessare una pluralità di aziende comprendenti iniziative agricole silvo-pastorali e forestali ed in via di massima possono essere presentati dall'Ente di sviluppo agricolo o da Comunità Montane.

 

     Art. 4. (Priorità).

     Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è adottato il seguente ordine di priorità:

     1) le opere e le iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4.6.1975, n. 43 e comunque nelle zone sottoposte a vincoli naturalistici o paesaggistici e nei piani di ricomposizione fondiaria di cui al successivo art. 32, nonché opere e iniziative connesse col trasferimento delle aziende dalle zone previste dai piani regolatori a destinazione non agricola a quelle agricole; le agevolazioni vengono concesse alle condizioni previste per le zone montane.

     2) i titolari e coadiuvanti di imprese familiari-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22.11.1954, n. 1136 e 9.1.1963, n. 9, le cooperative costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1.6.1977, n. 285;

     3) le Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;

     4) gli altri imprenditori agricoli singoli od associati;

     5) altri beneficiari.

     Nell'ambito di ciascuna delle priorità previste ai punti 2 e 4 del primo comma del presente articolo, debbono essere altresì rispettate, nell'ordine, le seguenti ulteriori precedenze:

     a) beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3;

     b) beneficiari che si impegnino a tenere la contabilità aziendale ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 22.2.1977, n. 15.

     Al finanziamento degli investimenti agrari e fondiari di cui al precedente articolo 3 non inseriti in un piano aziendale ed interaziendale di sviluppo può essere destinata una quota non superiore al 20% dei relativi stanziamenti, da erogarsi prescindendo dalle precedenze di cui al 2° comma.

     E' accordata preferenza ai beneficiari che non hanno ancora conseguito il reddito comparabile nella situazione di partenza.

     L'accoglimento delle domande secondo le priorità stabilite dal presente articolo sarà attuato, nell'ambito della competenza di ogni singolo ufficio regionale, sull'insieme delle istanze pervenute entro le scadenze che verranno stabilite dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura dell'iniziativa e qualora necessario, applicando la priorità in modo separato tra le domande riguardanti la montagna, collina e pianura.

     E' assicurata priorità, nell'ordine, alle opere ed iniziative da realizzarsi rispettivamente nelle zone classificate di montagna, di collina e di pianura.

 

     Art. 5. (Procedure).

     a) Istruzioni della Giunta regionale

     La Giunta indica gli Uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentito il parere della Commissione Consultiva regionale di cui al successivo art. 8.

     b) modifica dei massimali ed importi

     I massimali di spesa relativi a strutture, infrastrutture, impianti ed acquisti ammessi alle agevolazioni regionali nonché gli importo di premi ed altri incentivi previsti dalla presente legge, possono essere modificati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria.

     Con la stessa procedura possono essere modificati i massimali di spesa e gli importi relativi agli incentivi previsti dalla l.r. 22.2.1977 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni per adeguarli ai provvedimenti dello Stato o della Comunità Economica Europea.

     Altre eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per adeguare la presente legge e la l.r. 22.2.1977 n. 15, alla normativa comunitaria e nazionale, possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     c) Domande - Normativa generale

     Gli imprenditori agricoli e coloro che ritengono di averne diritto, possono in ogni tempo rivolgere istanze riguardanti i settori detto della presente legge anche se lo specifico intervento richiesto non è previsto dalle norme in vigore, ovvero sono esauriti i fondi assegnati per l'intervento stesso.

     La ricezione delle istanze non implica alcun impegno all'accoglimento di esse da parte dell'Amministrazione regionale, tuttavia la situazione delle domande potrà essere presa in considerazione come uno degli elementi che concorrono all'aggiornamento dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle scelte fondamenta della programmazione nazionale e regionale.

     Comunque la Giunta Regionale può, in qualsiasi momento, sospendere la ricezione delle domande.

     Ai sensi degli artt. 2, 4 e 20 della legge 4.1.1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente a riceverle, con l'osservanza delle modalità ivi previste.

     d) Domande per gli interventi di cui al titolo IX.

     Le domande per ottenere la concessione delle anticipazioni delle provvidenze della legge 25.5.1970, n. 364, in applicazione dell'articolo 55 della presente legge devono essere presentate entro i 50 giorni successivi pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni della Giunta regionale relative alla delimitazione del territorio danneggiato.

     Le domande per ottenere la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 56 della ente legge dovranno essere presentate, entro 6O giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se riferite ad eventi precedenti a tale data, ovvero entro 60 giorni dagli eventi verificatisi successivamente.

     e) Istruttoria - Idoneità - Impegno - Collaudo - Liquidazione

     L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare l'istruttoria con visita in azienda, ove necessario, comunicando l'esito ai richiedenti, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

     Nel caso di esito negativo la domanda viene respinta con risposta motivata. Nel caso che esistano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dalle relative istruzioni per l'applicazione ed, in mancanza di disponibilità finanziarie, può essere rilasciato il certificato di idoneità in cui risulti, tra l'altro:

     - il limite massimo di finanziamento concedibile in base ai dati disponibili ed ai parametri vigenti al momento dell'istruttoria;

     - la rispondenza tecnico-agronomica ed economica dell'iniziativa alle esigenze delle aziende e la coerenza con gli obbiettivi della presente legge;

     - le caratteristiche, la quantità e le dimensioni di massima dell'Iniziativa;

     - le eventuali condizioni e prescrizioni;

     - che non esiste la necessaria disponibilità finanziaria.

     Il certificato non comporta impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale e non dà diritto a precedenze o priorità, ma rappresenta autorizzazione per l'eventuale attuazione dell'iniziativa ed esecuzione delle opere.

     Resta fermo che il provvedimento di concessione delle agevolazioni regionali potrà essere emesso soltanto:

     - nel caso esista la necessaria disponibilità finanziaria;

     - qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sulla base della documentazione e di eventuali accertamenti;

     - nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti.

     Il certificato di idoneità viene rilasciato per iscritto dall'Organo o Servizio competente dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento di concessone dell'agevolazione.

     Nel caso di iniziative assistite dal concorso regionale negli interessi il richiedente, sulla base del certificato di idoneità, può ottenere il finanziamento da parte dell'Istituto di credito sotto scrivendo, a proprio rischio, la relativa obbligazione.

     La sottoscrizione delle obbligazioni con l'Istituto di credito agrario, prima del rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione Regionale, non preclude - di per sé - la successiva eventuale concessione del concorso regionale negli interessi.

     Trascorsi i 120 giorni di cui al primo comma senza che sia stata fornita risposta, l'interessato può, a proprio rischio, realizzare l'iniziativa senza che ciò precluda di per sé l'ammissibilità alle agevolazioni qualora sussistano tutti gli altri requisiti.

     Comunque l'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole, è consentito anche prima del rilascio del certificato di idoneità sia successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

     L'Amministrazione Regionale, entro 30 giorni dall'accertamento dell'esistenza della disponibilità finanziaria, richiede, a completamento della domanda, la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, prevista dalle istruzioni, che deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione della legge.

     L'Amministrazione Regionale, qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e sulla base della normativa e dei parametri vigenti in quel momento, è tenuta ad emettere il provvedimento di impegno entro 60 giorni dal completamento della documentazione, nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti in quel momento.

     L'interessato deve attuare l'iniziativa, entro il periodo indicato nel provvedimento e comunicare alla Amministrazione Regionale l'avvenuta esecuzione delle iniziative allegando la documentazione prevista.

     L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare gli adempimenti di competenza dell'Assessorato Agricoltura e Foreste necessari per la liquidazione entro i 45 giorni successivi alla presentazione della documentazione.

     Le presenti procedure entrano in vigore a partire dalla data stabilita dalla Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge; fino a tale data valgono le precedenti procedure.

     f) Anticipazione ed acconti.

     L'Amministrazione Regionale può erogare anticipazioni ed acconti:

     1) sui contributi in capitale per opere o impianti fissi, compresi reimpianti, coltivazioni e rimboschimenti;

     a) alle cooperative agricole e loro consorzi, forme associative, Enti pubblici o a maggioranza pubblica;

     - anticipazioni fino all'80% da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

     - ulteriori anticipazioni fino al 90% su dichiarazione del beneficiario sulla entità delle opere eseguite;

     b) agli altri beneficiari singoli:

     - anticipazioni fino all'80% da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione.

     Nel caso che i lavori non vengano realizzati, il beneficiario è tenuto a restituire le somme introitate maggiorate degli interessi.

     2) Su tutte le altre agevolazioni previste dalla presente legge e nelle percentuali stabilite dalla Giunta Regionale.

     Per tutti i casi di cui ai precedenti punti 1, 2 possono essere inoltre concessi acconti sulla base dei lavori eseguiti e delle attività effettuate.

     Inoltre le anticipazioni e gli acconti possono essere estesi in favore di coloro che sono già in possesso di provvedimenti di concessione ai sensi di leggi regionali.

     Con deliberazione della Giunta Regionale vengono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure prevedendo in particolare, nella ipotesi di inadempienza, la restituzione immediata delle somme introitate, maggiorate degli interessi pari a cinque punti in più del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione dell'acconto.

     Il recupero delle somme maggiorate degli interessi, viene disposto con deliberazione della Giunta Regionale.

     La restituzione deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     Le somme introitate vengono iscritte in apposito capitolo di entrata a cui fa fronte un corrispondente capitolo della spesa per il loro riutilizzo nello stesso tipo di intervento.

     Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente e l'azienda, ditta, Ente, Istituto, società rappresentata, l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dalla Amministrazione Regionale.

     g) Disposizioni particolari per la forestazione.

     L'Amministrazione Regionale provvede alla realizzazione degli interventi relativi al settore della forestazione direttamente, oppure con il sistema del cottimo fiduciario, oppure mediante concessione, salvo gli interventi realizzati, direttamente dai beneficiari con il contributo in capitale della Regione. In tutti i casi, quando l'esecuzione dei lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali, esistenti ed effettivamente operanti nell'ambito di ciascun territorio provinciale. In applicazione dell'art. 9, 2° comma, della legge 3.12.1971, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dagli artt. 9 e seguenti della legge 22.10.1971, n. 865, così come disposto dal Decreto Legge 2.5.1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27.6.1974, n. 247; sono altresì richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo VIII della legge regionale 5.12.1977, n. 56.

     h) Reclami

     Avverso le determinazioni dei servizi decentrati e centrali è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione o, in difetto della pubblicazione, reclamo alla Giunta Regionale, la quale decide entro i successivi 60 giorni, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8. La Giunta Regionale può delegare la decisione sui reclami all'Assessore Regionale competente per l'agricoltura e le foreste, il quale è tenuto a sentire il parere della Commissione Consultiva Regionale di cui al successivo art. 8.

     i) Istruttoria, accertamenti e collaudi per fabbricati rurali ad uso abitazione.

     La Giunta regionale può disporre che gli uffici:

     - effettuino l'istruttoria senza visita in loco, basandosi sulla concessione edilizia od autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;

     - sostituiscano il verbale di accertamento dei lavori con certificato di abitabilità o d'uso rilasciato dalle competenti autorità.

     l) Liquidazione con riserva per opere ed impianti.

     L'Amministrazione Regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni regionali relative alla costruzione di opere ed impianti, dopo aver proceduto all'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche senza la presentazione delle autorizzazioni e certificati eventualmente necessari che comunque dovranno essere presentati entro il termine stabilito dall'Amministrazione Regionale stessa, a pena della decadenza della agevolazione e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorato degli interessi.

     Tali norme sono estese alle opere ed impianti finanziati ai sensi di precedenti leggi regionali.

     m) Beneficiari in attesa di qualifica.

     Nel caso di richiedenti, sia persone fisiche che giuridiche, che si insediano nel settore agricolo o forestale, può essere assunto l'impegno condizionato relativo a benefici regionali, purché la necessaria qualifica prevista dalla legge, venga conseguita e documentata entro il periodo indicato nello stesso impegno condizionato, a pena di nullità dell'impegno stesso, e comunque non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento d'impegno.

     Nell'impegno condizionato è indicato in modo esplicito che l'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità nei confronti dei richiedenti e di qualsiasi altro soggetto interessato, qualora non dovesse aver luogo il finanziamento.

     n) Progetti infrastrutture.

     L'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale relativi alla realizzazione e alla sistemazione di strade, acquedotti, opere irrigue, elettrodotti e teleferiche, al servizio di più aziende agricole, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei rispettivi lavori.

     o) Spesa richiesta ed ammessa.

     L'importo della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture viene valutata sulla base del prezzario regionale vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione, a prescindere dall'importo della spesa richiesta nella domanda, salvo che le iniziative siano già state realizzate in precedenza al provvedimento di concessione stesso.

     Per le voci non previste dal prezzario regionale si fa riferimento ai prezzi ritenuti ammissibili dall'Amministrazione regionale.

     p) Variazioni voci spesa opere miglioramento fondiario.

     Nel caso di opere di miglioramenti fondiario nell'ambito della somma globalmente ammessa, il richiedente, senza autorizzazione, può apportare, tra le voci di spesa già autorizzate, variazioni in aumento o diminuzione fino al 15% di ognuna di esse.

     Comunque le variazioni debbono garantire che continuino a sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla legge e dalle relative istruzioni.

     Per la casa di abitazione possono essere apportate variazioni soltanto in diminuzione.

     q) Esonero responsabilità funzionari.

     Le dichiarazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti leggi, per dimostrare condizioni e requisiti oggettivi e soggettivi, esonerano da ogni responsabilità i funzionari incaricati delle istruttorie e dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione.

 

     Art. 6. (Competenze, decentramento e collaborazione).

     I benefici previsti dalla presente legge, salvo quando indicato dall'art. 11, ultimo comma, sono concessi dalla Giunta regionale che si avvale, per i relativi adempimenti, dei servizi regionali.

     La Giunta regionale può attribuire all'assessore competente, ai servizi regionale centrali, ai servizi regionali decentrati il compito della concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

     L'individuazione dei servizi centrali, dei servizi decentrati e degli interventi sono effettuati con le istruzioni di cui al precedente art. 5 lett. a).

     I servizi decentrati debbono trasmettere all'Assessorato agricoltura e foreste copia dei provvedimenti concessivi e dei nulla osta, entro i cinque giorni successivi alla loro adozione.

     La Giunta regionale per l'attuazione della presente legge, può avvalersi dell'Ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, degli Enti locali e di altri Enti, nonché di associazioni, istituzioni e professionista, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.

 

     Art. 7. (Integrazione legge 22.2.1977 n. 15).

     Le sostituzioni di membri delle Commissioni Consultive Comprensoriali di cui all'art. 26 della L.R. 22.2.1977, n. 15, sono effettuate dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste su richiesta della stessa Organizzazione o Ente che aveva designato il membro da sostituire.

     Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

     Sulle decisioni definitive adottate dalle Comunità Montane e dai Comitati comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione alle stesse Comunità e Comitati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

     Le Comunità Montane ed i Comitati comprensoriali decidono entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, sentito il parere della Commissione Consultiva regionale prevista dalla presente legge.

     Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale periodo non sono più tenuti ad acquisire il parere.

 

     Art. 8. (Organi consultivi).

     a) Comitato tecnico consultivo regionale.

     Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della l.r. 22.2.1977 n. 15, sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.

     Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

     b) Commissione consultiva regionale.

     E' istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali ed Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.

     La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

     Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

     Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.

     Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale.

     La Commissione esprime il parere:

     1) sui criteri che la Giunta regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni;

     2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi.

     Gli specifici programmi vengono formati per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

     Inoltre la Commissione esprime il parere:

     1) sulle istruzioni per l'applicazione della legge;

     2) sui reclami avverso le determinazioni dei servizi;

     3) sul riparto di fondi ai servizi periferici e sulle linee generali di utilizzazione di tali fondi;

     c) Commissioni Consultive Comprensoriali.

     I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della l.r. 22.2.1977 n. 15;

     1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonché su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale o interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni.

     2) sullo stato di attuazione di specifici programmi.

     Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

     I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'Assessorato agricoltura e foreste, entro i successivi otto giorni.

     I provvedimenti concessivi ed i nulla osta, nonché le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1.

     I servizi regionali decentrati, devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nulla osta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali.

     Le Commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.

     d) Commissione consultiva comunale

     Presso ogni Comune è istituita la «Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste», così composta:

     1) il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;

     2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

     3) un rappresentante imprenditore agricolo per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;

     4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentativa a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali;

     I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. La Commissione è nominata dal Sindaco.

     Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

     La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

     Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

     L'Amministrazione regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni Consultive Comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

     Inoltre l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.

     e) Termini dei pareri consultivi.

     I pareri consultivi di Enti, Uffici, Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

     Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.

     f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio.

     Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della L.R. 2.7.1976 n. 33.

 

     Art. 9. (Pubblicità degli atti amministrativi).

     I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste sono pubblicati a cura della Giunta regionale con l'indicazione del nominativo di beneficiari, del tipo di intervento e della spesa a carico dell'Amministrazione.

     La pubblicazione è affissa nell'albo pretorio dei Comuni, negli Uffici regionali ed è inviata gratuitamente alle sedi regionali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute, delle Organizzazioni sindacali più rappresentative, alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di produttori maggiormente rappresentative ed alla Presidenza del Consiglio regionale.

     Ai termini dell'art. 65, 2° comma, dello Statuto regionale, qualsiasi cittadino può avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di agricoltura e foreste previo assolvimento dell'onere relativo.

 

     Art. 10. (Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie).

     Per gli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e delle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può concedere contributi in conto interessi su prestiti e mutui contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro le seguenti misure massime:

12% per le zone svantaggiate;

9% per le altre zone.

     L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, è stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Per i mutui di miglioramento il concorso nel pagamento degli interessi è esteso anche al periodo di preammortamento fino ad un massimo di due anni.

     E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramenti fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall'art. 19 della legge 9.5.1975, n. 153.

     Il contributo negli interessi sui prestiti o mutui fino a dieci anni compresi i prestiti di conduzione può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione direttamente agli interessati oppure agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

     L'attuazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata la operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario.

     Nel caso di investimenti agrari e fondiari inseriti in piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere adottate le norme sul credito agrario previste dalla legge regionale 22.2.1977 n. 15, con facoltà per la Giunta regionale pertanto, fra l'altro, della concessione del concorso negli interessi per mutui agrari della durata massima decennale.

     La durata dell'ammortamento dei mutui di miglioramento assistiti dal concorso negli interessi indicata nella presente legge e nelle altre leggi regionali deve essere considerata quale limite massimo; l'esatta durata è fissata con deliberazione della Giunta Regionale.

     In alternativa al concorso negli interessi, in presenza di mutui e prestiti contratti, per le finalità previste dalla presente legge, la Regione può concedere un contributo da corrispondersi a rate annuali di entità non superiore all'ammontare dell'onere del mutuo o del prestito e comunque fino ad un massimo di sei rate annuali.

     La Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:

     1) il numero delle rate annuali e l'entità dell'onere a carico della Regione nel rispetto delle misure massime di aiuti previsti dal presente articolo;

     2) il tipo di intervento e la figura di beneficiari tra quelli previsti dalla presente legge per i quali concedere le agevolazioni.

 

     Art. 11. (Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione).

     I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2.6.1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27.10.1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed alle cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, può essere concessa da parte dell'Amministrazione Regionale garanzia fideiussoria con riserva, a favore dell'Amministrazione Regionale, del beneficio della previa escussione del debitore principale.

     Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dalla Giunta regionale.

     La Regione può concedere contributi a Consorzi regionali che costituiscono appositi fondi finanziari per il rilascio di fidejussione ai soci per operazioni di credito agrario previsti dalla vigente normativa.

     I Consorzi debbono:

     - essere costituiti con atto pubblico;

     - prevedere il voto pro-capite;

     - essere aperti a tutte le Cooperative agricole e loro Consorzi e aderire a Organizzazioni cooperativistiche agricole emanazioni di Organizzazioni nazionalmente riconosciute;

     - essere retti da apposito statuto.

     I Consorzi inoltre debbono:

     - avere personalità giuridica;

     - essere a larga base associativa;

     - avere un fondo finanziario ritenuto adeguato;

     - avere una struttura organizzativa ritenuta adeguata;

     - presentare progetti almeno di durata biennale, di ristrutturazione e di sviluppo delle Cooperative e/o Consorzi ad essi associati.

     Comunque il contributo regionale non può superare il 25% del capitale di rischio apportato dai soci.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12. (Aiuti agli investimenti - Contributi in capitale).

     Fatte salve le misure già previste, i contributi in capitale per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere concessi in misura non eccedente la somma equivalente all'attuazione di un contributo negli interessi, da determinarsi come indicato, nel precedente art. 10 in rapporto a mutui corrispondenti all'intero ammontare della spesa preventivata ed approvata dall'Amministrazione Regionale e considerando una durata ventennale per gli investimenti immobiliari ed una durata decennale per gli investimenti mobiliari.

     Le misure massime dei contributi capitale saranno stabilite con procedure analoghe a quelle previste dal precedente art. 10 per la determinazione delle misure dei contributi negli interessi.

     E' fatta salva la possibilità di adeguare le misure massime dei contributi a condizioni di maggior favore eventualmente previste nella normativa dello Stato e della C.E.E.

 

     Art. 13. (Classificazione del territorio).

     Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate, come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 7463 dell'11.12.1975.

     Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

     La Giunta regionale, occorrendo, propone al Consiglio regionale modifiche alla classificazione generale del territorio.

 

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E FORAGGERE

 

     Art. 14. (Strutture per l'allevamento).

     Agli imprenditori agricoli, singoli o associati possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonché gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.

     Nelle zone di montagna e di collina sono finanziabili anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita per la produzione zootecnica, volte alla costituzione o al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.

     Per le iniziative contemplate dai commi precedenti può essere concesso, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di imprenditori agricoli di cui all'art. 2, comma primo, punto 6, capoverso primo, oltre ad un contributo in capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale.

     Nel caso di iniziative cooperative può essere finalizzato anche l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere.

     Per le stalle sociali cooperative e per gli ovili sociali può altresì essere concesso, per i primi 3 anni, un contributo di avviamento decrescente ed in misura proporzionale alle dimensioni dell'iniziativa.

 

     Art. 15. (Acquisto, bestiame, macchine ed attrezzature).

     a) Acquisto bestiame

     In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di bestiame bovino da riproduzione;

     1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

     2) contributi in capitale, in alternativa ai contributi negli interessi.

     Il bestiame bovino destinato alla riproduzione, dovrà provenire da allevamenti indenni da tubercolosi ed essere indenne da brucellosi.

     I riproduttori maschi devono essere destinati a centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale, alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, essere iscritti al libro genealogico ed essere riconosciuti idonei ai sensi della legge 3.2.1963 n. 126.

     Il contributo in capitale può essere concesso nella misura massima prevista dalla legge 27.10.1966, n, 910.

     Le giovani bovine devono essere munite di certificato genealogico o d'origine.

     Le giovani bovine di razza piemontese o valdostana potranno essere munite di soli certificati sanitari ufficiali.

     I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione sono concessi per un numero non superiore a 20 capi annui per ogni imprenditore agricolo, ed anche oltre tale limite per le cooperative agricole e le forme associative nonché per gli allevatori singoli che hanno in corso di attuazione un piano di risanamento.

     Per i primi tre anni di attività alle stalle sociali realizzate con il concorso pubblico, possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti annuali per l'acquisto di vitelli di razza piemontese da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 500 Kg e le femmine al peso minimo di 400 Kg.

     Nel caso di obiettive difficoltà nel reperimento di vitelli di razza piemontese, i contributi possono essere estesi in ordine di priorità anche per l'acquisto di vitelli:

     - derivanti da incrocio con bovini di razza piemontese;

     - di altre razze da carne o derivanti da incrocio con razze da carne.

     In tale ipotesi le agevolazioni in interesse od in capitale vengono concesse sull'80% della spesa ammissibile.

     Le agevolazioni di cui al precedente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali alle condizioni che saranno determinate dalla Giunta regionale.

     b) Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle produzioni animali e foraggere. In favore di imprenditori agricoli singoli o associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle produzioni animali e foraggere.

     1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.

     2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.

     Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole.

 

     Art. 16. (Associazioni allevatori) [4]

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite.

 

     Art. 17. (Iniziative zootecniche).

     a) Premi sostituzione bestiame infetto.

     A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati può essere concesso un premio fino ad un massimo di L. 300.000 per ogni capo sano sostituito ad un capo abbattuto in esecuzione di un piano di risanamento.

     b) Risanamento

     Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2 punto 6, capoverso 1, ed alle cooperative agricole che istituiscono centri di risanamento di bestiame bovino femminile, nato nelle stalle dei soci, acquistato dai soci entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo forfettario annuo nella misura stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni.

     Il contributo non può superare l'importo delle spese del Centro, escluse quelle di alimentazione.

     Il numero minimo dei capi di bestiame bovino femminile da allevare viene stabilito dalla Giunta regionale e può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.

     Le bovine devono essere sottoposte a periodi che verifiche sanitarie e mantenute nel centro fino a gravidanza accertata.

     I contributi possono essere concessi ai Comuni montani, alle Comunità montane, alle Province ed all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare.

     In tale caso, la gestione deve essere preferibilmente affidata ad allevatori associati.

     L'art. 3 della L.R. 19 agosto 1974, n. 25 è così sostituito: «Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sono corrisposti i seguenti compensi:

     a) L. 250 per ogni capo sottoposto alla tubercolinazione e relativo controllo;

     b) L. 300 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue;

     c) L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte;

     d) L. 100 per ogni capo sottoposto a tatuaggio».

     Gli importi dei suddetti compensi possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

     c) Alpeggio.

     Ai fini del miglioramento del bestiame e dell'utilizzazione dei pascoli montani, possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole.

     Il contributo può essere erogato sino alla misura massima di L. 50.000 per ogni capo bovino e di L. 10.000 per ogni capo ovino e caprino.

     d) Ipofecondità e miglioramento degli allevamenti.

     Per concorrere alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico, la Regione assume l'onere della distribuzione gratuita di seme di riproduttori idonei e può assumere altresì l'onere parziale o totale per l'effettuazione dell'inseminazione.

     L'onere per la concessione del seme a carico della Regione è limitato a tre dosi per capo ed è disposto a favore di tutte le razze e per l'intero territorio regionale.

     L'onere per l'inseminazione a carico della Regione non può superare l'importo corrispondente a tre prestazioni per ogni capo ed è disposto a favore di tutte le razze nelle zone di montagna e collina.

     Nelle zone di pianura l'intervento è limitato all'impiego di materiale seminale di tori della razza piemontese e di altre razze da carne.

     La Regione Piemonte provvede ad organizzare ed effettuare la lotta contro l'ipofertilità e la mortalità neonatale dei vitelli, ai sensi della legge 27.12.1977, n. 984, anche avvalendosi dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di Organizzazioni, Associazioni ed Istituti idonei.

     Fino a quando non saranno istituite e rese operanti le Unità locali dei Servizi Sanitari la Regione procede direttamente tramite i suoi servizi od avvalendosi degli Enti locali, Province, Comunità Montane, Comuni ed altri Enti specializzati, alla organizzazione dell'attività della fecondazione artificiale ed a ogni altro intervento per il risanamento ed il miglioramento del bestiame allevato.

     A partire dal 1° gennaio 1979, gli interventi di cui alla presente lettera d) sono riservati agli imprenditori agricoli singoli od associati di cui all'art. 2 che registrino i relativi dati su appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale. Detti moduli devono essere compilati regolarmente sotto la congiunta responsabilità dell'allevatore e del veterinario od altra persona abilitata all'esercizio dell'inseminazione.

     e) Prove di progenie.

     Agli allevatori che sottopongono le proprie bovine alle prove di progenie al fine della valutazione genetica dei riproduttori operanti in fecondazione artificiale, può essere concesso un indennizzo di L. 50.000 per ogni vitello nato in seguito alle prove stesse a condizione che assumano l'impegno di mantenerlo ed allevarlo in azienda sino all'assunzione dei dati necessari per la valutazione del toro in prova.

     All'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Piemontese possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa occorrente per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.

     f) Incoraggiamento alla produzione zootecnica di ogni specie.

     Ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono essere concessi contributi in capitale, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie con le modalità previste dalla legge 29.6.1929, n. 1366 e successive integrazioni, in quanto applicabili.

     g) Altri allevamenti.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali, alle condizioni che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

     h) Istituti di ricerca.

     Possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80% sulle spese di funzionamento ad Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nel campo delle produzioni zootecniche, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione.

     i) Mostre e rassegne.

     Alle Associazioni di allevatori e ad Enti pubblici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.

     La Regione inoltre può assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfettario agli allevatori delle spese di partecipazione, nonché dei premi per i migliori capi classificati.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a realizzare direttamente mostre e rassegne di interesse zootecnico.

 

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE COLTIVAZIONI PREGIATE

 

     Art. 18. (Colture pregiate).

     Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, contributi in capitale per le seguenti iniziative:

     1) per provvedere alla sostituzione o alla trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive, nonchè all'introduzione di specie frutticole di particolare interesse.

     Gli interventi devono essere in armonia con i programmi organici predisposti dalle associazioni dei produttori o dalle cooperative di trasformazione, di conservazione, di commercializzazione, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e gli orientamenti contenuti nei piani zonali o, in difetto dei piani medesimi, secondo le specifiche vocazioni delle zone. I programmi predisposti dalle cooperative sono vincolanti soltanto per i propri soci. In assenza di tali programmi, e dei piani zonali viene fatto riferimento alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, in armonia con le linee della programmazione regionale;

     2) per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata, delimitate ai sensi del D.P.R. 12.7.1963, n. 930, anche in assenza di programmi organici;

     3) per l'acquisto e l'impianto di strutture e di attrezzature stabili per le colture di pregio;

     4) per l'impianto di colture floricole poliennali.

     Nel caso dell'insorgenza di infestazioni ed infezioni che impongano, ai fini della difesa fitosanitaria, l'estirpazione delle piante, la Regione può concedere anche ai non imprenditori agricoli, sovvenzioni, per il pagamento delle spese per l'acquisto di piantine esenti da malattie provenienti da vivai sottoposti a controlli specifici da parte dei Servizi addetti ai controlli fitosanitari.

 

          Art. 18 bis. (Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) [5]

     1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere, con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell’ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie o di infestazioni parassitarie.

     3. Beneficiano dei contributi di cui al comma 1 le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, emanate dal settore fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

     4. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui al comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i criteri e le modalità  per la concessione dei contributi, fissa l’importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria.

     5. Il contributo di cui al comma 4 non può superare la perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

     6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 non possono accedere ad altre linee di intervento, previste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalità.

     7. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato , ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.

 

     Art. 18 ter. (Misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) [6]

     1. Al Settore Fitosanitario regionale compete, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 214/2005:

a) l’istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ingiungere l’estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all’estirpazione;

c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

     2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro [7].

     3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l’esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste dal comma 1, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

     4. La vigilanza sull’applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.

     5. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinate dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

     6. Specifici compiti relativi all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane a seguito di accordi con la Regione.

 

     Art. 19. (Vivai).

     Alle cooperative, ai loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformità alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.

     In assenza di idonee iniziative consortili gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati a cura dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.

     Può altresì essere concesso un contributo per la gestione in misura non superiore al 40% delle spese, in relazione al tipo di produzione, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.

 

     Art. 20. (Acquisto macchine ed attrezzature relativi al settore delle coltivazioni pregiate).

     In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle coltivazioni pregiate, compresi gli impianti di rete antigrandine:

     1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale e nel caso di impianti di rete antigrandine;

     2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.

     Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole.

 

     Art. 21. (Spesa antiparassitaria delle colture).

     Al fine di promuovere l'introduzione e l'estensione di nuove e più adeguate tecniche alle Cooperative, ai Consorzi di difesa ed alle Associazioni di produttori di cui all'art. 2 punti 4) e 6) possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata:

     1) su vigneti:

     - fino al 30%, se effettuati con mezzi meccanici normali, purché riguardino una idonea superficie specializzata;

     - fino al 50%, se effettuati con mezzi aerei, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati siano imprenditori agricoli;

     2) sulle altre coltivazioni pregiate e sulle coltivazioni di interesse industriale, limitatamente all'attuazione di programmi di lotta guidata, fino al 30%.

 

     Art. 22. (Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura) [8]

     1. Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine controllate e controllate e garantite dei mosti e dei vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

     b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente alle materie del settore viticoloenologico ed in particolare:

     1) programmazione degli impianti viticoli;

     2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;

     3) istruzione specializzata viticoloenologica;

     4) propaganda ed informazione tecnico-legislative;

     5) attività promozionali;

     6) nomina delle commissioni per l'esame organolettico dei vini D.O.C. previste ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

     2. Il comitato è composto:

     a) dall'Assessore regionale all'agricoltura, o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) dal Direttore del C.R.A - Centro di Ricerca per l'Enologia di Asti;

     c) dal Preside dell'Istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba;

     d) [da un rappresentante per ciascuna provincia] [9];

     e) da un funzionario dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del M.I.P.A.A.F. operante nella regione;

     f) da tre docenti della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Torino;

     g) da due rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     h) da un rappresentante dell'Istituto di Virologia Vegetale - Unità staccata Viticoltura del C.N.R.;

     i) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;

     j) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente operative;

     k) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;

     l) da tre rappresentanti dei consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine);

     m) da un rappresentante degli industriali del settore;

     n) da un rappresentante della associazione enotecnici italiani;

     o) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale.

     3. Il comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei soggetti di cui al comma 2 e dura in carica tre anni; esso svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato.

     4. Le sostituzioni di membri del comitato sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura su richiesta del soggetto che aveva designato il membro da sostituire.

     5. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

     6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessore all'agricoltura alle funzioni di segretario.

     7. Il comitato si riunisce normalmente presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

     8. La partecipazione al comitato da parte di tutti i componenti è a titolo gratuito.

 

Titolo IV

INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DELLA FORESTAZIONE

 

     Art. 23. (Rimboschimenti). [10]

     [Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni nel bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

     1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale e di terreni atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali; l'Amministrazione Regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20; l'Amministrazione Regionale può altresì disporre la sistemazione, l'acquisto e la costruzione di fabbricati a fini forestali.

     2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimento, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane, in aggiunta a quelle già indicate all'art. 2 della legge regionale 19.11.1975, n. 54;

     3) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai beneficiari di cui all'art. 2 di contributi in capitale per il rimboschimento con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento, oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e per la difesa idrogeologica in particolare, nonché per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi.

     Nella concessione del contributo sarà data preferenza a quanti - a parità di condizioni - si avvarranno di materiale vegetale proveniente da vivai della Regione stessa o di società a maggioranza pubblica, operanti nel settore forestale.

     Inoltre sono ammissibili ai benefici l'impianto, la trasformazione a frutto, il recupero e il miglioramento di castagneti.

     4) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; possono beneficiare del contributo i Comuni e gli Enti di interesse pubblico che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto;

     5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento, di ricostituzione e di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di Enti e di privati;

     6) la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi Forestali, a Comunità Montane, ed alle cooperative agricole e forestali per l'acquisto di attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

     I contributi di cui ai punti 4) e 6) possono essere concessi fino alla misura del 90%.

     Il contributo di cui al punto 3) può essere concesso:

     a) fino alla misura del 90% nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

     b) nelle altre zone:

     - fino al 90% a favore dei Comuni ed Enti pubblici;

     - fino al 50% agli altri beneficiari.

     I contributi per l'impianto dei pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.

     Per i Comuni ed altri Enti pubblici è ammessa la concessione di contributi anche per il reimpianto di pioppeti.

     7) la produzione e la diffusione di castagni innestati e di piante tartufigene adatte agli ambienti piemontesi compresa la relativa ricerca e sperimentazione.

     Per gli interventi previsti al presente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

     8) l'avviamento della conversione di boschi cedui, semplici o composti, verso la forma di governo a fustaia con le modalità ed i benefici seguenti:

     a) i servizi forestali della Regione sono autorizzati ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori necessari allo scopo;

     b) ai proprietari o possessori di boschi cedui che eseguono i lavori di avviamento della conversione verso la forma di governo ad alto fusto può essere concessa un'indennità per ogni ettaro di bosco interessato dai lavori, a titolo di concorso per le maggiori spese di utilizzazione e per la ritardata percezione di redditi conseguente al prolungamento del turno derivante dalla trasformazione.

     L'ammontare dell'indennità, entro i limiti che sono precisati dalla Giunta Regionale, verrà stabilito tenendo conto anche dell'onerosità dei lavori necessari e della situazione del bosco nei con fronti del mercato.

     L'indennità di cui al punto b) può essere concessa solo per i soprassuoli cedui che hanno raggiunto il turno minimo di utilizzazione stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia.

     Nella determinazione dei periodi dell'anno durante i quali possono essere eseguite le operazioni necessarie all'avviamento della conversione saranno tenute presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale riguardanti i tagli nei boschi d'alto fusto;

     c) se oltre all'avviamento della conversione si opera anche la ricostituzione del bosco degradato, le spese necessarie potranno essere sussidiate nella misura prevista a tal fine, in aggiunta all'indennità precisata al punto b).]

 

     Art. 24. (Agevolazioni creditizie).

     L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli singoli od associati, di cooperative e di consorzi forestali:

     a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti all'abbattimento, all'esbosco ed alla prima lavorazione dei prodotti del bosco nonché alla coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco;

     b) su mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni per la realizzazione delle strutture occorrenti per la medesima finalità di cui al punto a).

     In alternativa alle agevolazioni creditizie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente all'attuazione del contributo in interesse.

     Alle cooperative formate da lavoratori agricoli-forestali ed alle cooperative di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% della spesa ammessa, ed un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato fino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in capitale concesso.

 

     Art. 25. (Attività di sviluppo forestale). [11]

     [Per gli scopi di cui al precedente articolo 23, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere:

     1) all'istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni;

     2) all'organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di Enti ed Associazioni;

     3) alla compilazione dei piani economici di assestamento;

     4) all'erogazione di contributi a Comunità Montane, a Comuni ed a Consorzi di Comuni per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali;

     5) al concorso nelle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione tra Enti locali ed altri Enti, con la concessione di un contributo «una tantum», la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di L. 20.000.000;

     6) alla gestione dei vivai forestali; compresi l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente;

     7) a studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica in campo forestale;

     8) alla stipulazione di convenzioni, anche pluriennali, con società a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale per la fornitura di piantine da vivaio.]

 

     Art. 26. (Consorzio tra privati).

     Ai sensi dell'art. 10 della legge 27.12.1977, n. 984, e per i fini previsti dal presente titolo, la Regione o le Comunità Montane favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni e possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i Consorzi di miglioramento fondiario.

     I proprietari e i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dal R.D.L. 30.12.1923, n. 3267. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27.12.1977, n. 984, in sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

     Dalla presente disciplina sono esclusi pioppeti.

 

     Art. 27. (Rinvio ad altre norme legislative).

     Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, al R.D.L. 13.2.1933, n. 215, alla legge 25.7.1952, n. 991 ed alla legge 27.10.1966, n. 910.

     Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 6.5.1974, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali.

 

Titolo V

BONIFICA, IRRIGAZIONE ED INFRASTRUTTURE

 

     Art. 28. (Contributi sulle spese di manutenzione e di gestione).

     La Giunta regionale può erogare in favore dei consorzi di bonifica contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nella misura massima e con le modalità previste dal R.D.L. 13.12.1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I contributi stessi potranno essere liquidati in misura forfettaria, in base a criteri e obiettivi stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Ai Consorzi irrigui, ai Comuni e loro Consorzi, nonché ai Consorzi di miglioramento fondiario, possono essere concessi:

     1) contributi fino al 33% della spesa ammessa, per la manutenzione di opere irrigue;

     2) contributi fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario, per gli oneri particolarmente gravosi per il sollevamento dell'acqua di irrigazione.

 

     Art. 29. (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria).

     La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da Enti Pubblici, da Comunità Montane, da Consorzi di Bonifica, da Consorzi di miglioramento o da Consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 11 e 12 della legge 27.12.1977, n. 984.

     La Giunta regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.

     I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     La Giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di sviluppo agricolo o le Amministrazioni provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale

 

     Art. 30. (Irrigazione).

     A favore dei beneficiari di cui all'articolo 2 per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione nei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all acquicoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, possono essere concessi contributi in capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa:

     1) per opere al servizio di aziende singole:

     - fino al 70% in montagna, entro il limite di spesa di L. 20 milioni;

     - fino al 55% in collina, entro il limite di spesa di L. 15 milioni;

     - fino al 40% in pianura entro il limite di spesa di L. 10 milioni;

     2) per opere collettive al servizio di più aziende agricole il Contributo in capitale può essere concesso entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta;

     - fino al 90% in montagna;

     - fino al 75% in collina;

     - fino al 60% in pianura.

     In alternativa può essere concesso un contributo negli interessi per l'assunzione di mutui ventennali entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 31. (Infrastrutture in zone di pianura).

     A favore di imprenditori agricoli associati, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di Consorzi stradali costituiti ai sensi del D.D.L. 1.9.1918 n. 1446 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi contributi in capitale fino al 60%, entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionale, per la realizzazione e la sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di più aziende agricole.

     Per la realizzazione di tali infrastrutture può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli, purché l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.

     E' accordata comunque priorità alle opere che sono esclusivamente e maggiormente al servizio di interessi agricoli.

     In ogni caso devono esistere valide garanzie sulla titolarità delle opere e l'esercizio della manutenzione delle stesse, dopo la loro realizzazione.

     A favore di imprenditori agricoli singoli possono essere concessi contributi fino al 40% entro il limite di spesa di L. 10 milioni per la realizzazione e la sistemazione di strade aziendali, provvista di acqua potabile fino al 60% per allacciamenti elettrici.

     In alternativa al contributo in conto capitale può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

 

Titolo VI

INTERVENTI PER IL RIORDINO FONDIARIO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE

COLLINARI E MONTANE

 

     Art. 32. (Riordino fondiario).

     La Giunta regionale può finanziare, anche per intero, la spesa occorrente per la redazione, a cura delle Comunità Montane o dei Comuni interessati, o dei Consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario di piani per la ricomposizione fondiaria riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o più Comuni limitrofi.

     I piani potranno prevedere la permuta, la compravendita o la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata.

     Gli imprenditori agricoli e le cooperative che aderiscono ai piani avranno la priorità, ai sensi del precedente art. 5, nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

     Agli imprenditori agricoli singoli od associati che attuino validi programmi, anche al di fuori dei piani di cui al 1° comma, per realizzare l'accorpamento delle aziende mediante permute;

possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali che siano documentate e riconosciute ammissibili.

     Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti prioritariamente al riordino fondiario delle zone collinari e montane.

     La Giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'ESAP o Istituti e Società a maggioranza pubblica specializzati alla redazione di piani di ricomposizione fondiaria compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.

 

     Art. 33. (Acquisto terreni).

     Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti, ai lavoratori agricoli dipendenti agli altri beneficiari previsti dalle vigenti leggi statali in materia, ed alle cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli, nonché alle cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo 18 della legge 1.6.1977, n. 285, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui fino a 30 anni per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici, con le modalità previste, in quanto applicabili, dalle leggi 2.6.1961, n. 454, 26.5.1965, n. 590, 14.8.1971, n. 817 nonché dal D.P.R. 15.11.1965, n. 1390.

     E' comunque accordata priorità nell'ordine:

     - alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli che aderiscono ai piani di ricomposizione fondiaria di cui all'art. 32;

     - alle cooperative agricole;

     - ai coltivatori diretti che propongono l'acquisto di quote ideali o che intendono esercitare il diritto di prelazione, sempreché l'acquisto stesso consenta di realizzare una valida operazione di accorpamento aziendale, o quanto meno un adeguato riordino fondiario.

 

     Art. 34. (Riordino agrario in zone collinari e montane).

     In favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa ammissibile per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante l'introduzione di nuovi ordinamenti culturali o il riordino di quelli esistenti, o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttiva con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie di foraggi e cereali per uso zootecnico.

     Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai Comuni, agli Enti ed altri proprietari o possessori a titolo legittimo di pascoli situati in zone montane possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 90% della spesa per:

     - la costituzione, il ripristino ed il miglioramento di alpeggi, pascoli, prati-pascoli;

     - la realizzazione di strutture, infrastrutture ed attrezzature fisse e mobili necessarie, ivi compresi i gruppi elettrogeni ed altre fonti di energia.

     E' assicurata precedenza ai Comuni e alle Comunità Montane.

     E' assicurata priorità alle opere di decespugliamento, ricostituzione del cotico erboso, recinzione, sostegno ed alle altre opere necessarie per il recupero, la sistemazione o la costruzione dei ricoveri per il bestiame e le provviste di acqua e di energia elettrica.

     La concessione dei benefici di cui al presente articolo, quando sia disposta a favore di coloro che non utilizzino direttamente gli alpeggi, i prati ed i prati-pascoli sistemati e migliorati, è subordinata alla dimostrazione che gli stessi siano concessi in affitto o sotto altra forma ad imprenditori singoli od associati o ad Enti ed Associazioni che esercitino l'attività zootecnica.

     Alle Comunità Montane, agli Enti Locali, alle cooperative ed alle associazioni tra proprietari ed a quelle di cui all'art. 2, punto 6) può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura massima dell'80% della spesa occorrente per la acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo, le Comunità Montane, gli Enti Locali e associazioni di proprietari debbono concedere la conduzione dei terreni e degli impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.

 

     Art. 35. (Fabbricati rurali ad uso abitazione).

     A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonché delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale nei limiti di spesa ammessa non superiore a L. 40 milioni per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento e la costituzione di fabbricati ad uso abitazione.

     E' ammissibile l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico ed a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici.

     E' riconosciuta precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi età inferiore ai 45 anni.

     In alternativa al contributo negli interessi, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% in montagna e fino al 40% in collina, entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 36. (Infrastrutture in zone collinari e montane).

     Per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture di cui all'art. 31, nelle zone collinari e montane le misure dei contributi in capitale ivi previste sono cosi stabilite:

     1) per opere al servizio di aziende agricole singole:

     - fino al 70% in montagna entro il limite di spesa di L. 20.000.000;

     - fino al 55% in collina entro il limite di spesa di L. 15.000.000;

     Per gli allacciamenti elettrici in collina il contributo può essere elevato al 60% della spesa.

     2) per acquedotti, elettrodotti, strade e opere irrigue al servizio di più aziende entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionale;

     - fino al 90% in montagna;

     - fino al 75% in collina;

     Nelle zone montane di cui alla legge 25.7.1952, n. 991, e successive modificazioni possono essere finanziati elettrodotti anche quando non sia prevalente l'interesse agricolo, ma l'opera contribuisca al potenziamento delle attività silvo-pastorali ed al mantenimento della presenza dell'uomo per la tutela del suolo e dell'ambiente.

     In alternativa possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 37. (Cooperative di cui all'art. 18 della legge 1.6.1977, n. 285).

     In attuazione dell'art. 18 - 1° comma della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini dell'art. 19 della suddetta legge sia stato approvato dalla Giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:

     1) l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo;

     2) un contributo di impianto per far fronte alle spese sostenute per la costituzione della cooperativa da erogarsi immediatamente all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo da parte della Giunta regionale nella misura massima di L. 5 milioni;

     3) un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi fino a:

     - L. 150.000 ad ettaro per pascoli;

     - L. 300.000 ad ettaro per seminativi e prati;

     - L. 900.000 ad ettaro per colture di pregio.

     Il contributo di avviamento di cui al punto 3) sarà erogato per un terzo all'atto della concessione, per un terzo alla realizzazione di metà dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura di terreni.

     La Giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo, sentito il Comitato Comprensoriale ed eventualmente la Comunità Montana competenti per territorio.

     La concessione del contributo di avviamento, di cui al presente articolo, può essere estesa anche alle cooperative di conduzione terreni diverse da quelle costituitesi ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

     4) un contributo in capitale «una tantum» fino al 70% della spesa per il ripiano e l'estinzione di passività onerose contratte entro il 31-12- 1982 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a prestiti, mutui ed altre spese non assistite da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci.

     Il contributo viene concesso sulla base di un piano di risanamento.

     5) un contributo in capitale fino all'80% per le spese di gestione sostenute.

     Il contributo può essere concesso alla stessa Cooperativa fino ad un massimo di tre anni, secondo percentuali decrescenti stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 38. (Premio di insediamento e permanenza).

     A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che in forme singole od associate intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle zone collinari e montane, può essere concesso il premio di cui all'art. 22 della legge regionale 22.2.1977, n. 15, nella misura ed alle condizioni previste in detto articolo.

     In deroga a quanto disposto dal comma precedente tale premio può essere erogato anche in assenza della presentazione di un piano aziendale o interaziendale, sempreché venga tenuta la contabilità agraria ed il reddito di lavoro del beneficiario non superi quello comparabile. In tal caso il premio viene erogato per tre anni.

     Il premio può essere annualmente erogato in via anticipata sulla base dell'impegno della tenuta della contabilità agraria relativa allo stesso anno e, nel caso di insediamento inoltre sulla base dell'impegno della presentazione della documentazione comprovante l'acquisizione della necessaria qualifica professionale.

     Nel caso di mancato rispetto dell'impegno i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei premi riscossi maggiorati dagli interessi.

 

 

Titolo VII

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 39. (Strutture).

     Alle Cooperative agricole ed ai loro Consorzi ed alle Associazioni di cui all'art. 2 punto 4 della presente legge, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta e la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di:

     a) prodotti zootecnici;

     b) uve da vino;

     c) altri prodotti agricoli e forestali.

     La spesa ammessa a contributo può comprendere l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature nonché l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.

     Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso è accordato un contributo negli interessi per l'accensione di mutui di durata ventennale da contrarsi con istituti esercenti il credito agrario,

     Per le iniziative presentate ai sensi di Regolamenti C.E.E. dai soggetti beneficiari ivi previsti, la Regione può concorrere con un contributo in capitale e in alternativa o ad integrazione con un contributo negli interessi come anticipazioni del contributo statale, oppure come quota a carico della Regione stessa ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, purché le iniziative da realizzare siano in armonia con la programmazione regionale.

 

     Art. 40. (Spese di gestione e contributi di avviamento).

     Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle Associazioni di cui all'art. 2, comma primo, punto 4, aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili, compresi gli oneri afferenti da depurazione degli scarichi.

     Al fine di sostenere, nella fase di avviamento le Associazioni dei produttori ed i Consorzi di cooperative costituiti per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura del tre, due ed uno per cento del valore del prodotto commercializzato rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

     Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti, la misura e la durata dei contributi vengono determinate avuto riguarda al tipo di prodotto alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.

     Sui contributi di avviamento annuali possono essere concessi anticipi fino al 50% sulla base di una dichiarazione previsionale.

     Il contributo di avviamento non può costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.

 

     Art. 41. (Assistenza tecnica alla cooperazione).

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa, nonché di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.

     I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresì concessi a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, ai fini del potenziamento della loro organizzazione tecnica.

     I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unità per ente beneficiario e nella misura del 100% per le altre spese comprese nei programmi, i programmi di assistenza tecnica finanziati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dei contributi per spese di gestione previsti dal precedente articolo 40.

     La Giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

     La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in capitale nella misura massima del 90%, a favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di Associazioni di produttori, purché di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese la riorganizzazione e la ristrutturazione della base produttiva.

     L'Amministrazione Regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituti e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle Associazioni di produttori.

     L'Amministrazione Regionale può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa.

 

     Art. 42. (Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti).

     Ai beneficiari di cui all'art. 2 che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari e su finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti.

     A carico dei beneficiari dovrà gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione.

     Tale contributo può essere corrisposto direttamente agli Istituti di Credito che abbiano concesso i prestiti o i finanziamenti di cui al primo comma.

 

     Art. 43. (Prestiti per l'invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi).

     Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per:

     1 - Invecchiamento dei vini.

     La durata del prestito sarà commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari dei vini D.O.C.

     2 - Stagionatura dei formaggi.

     L'agevolazione è limitata ai formaggi la cui normale stagionatura non è inferiore ad un anno.

     L'entità del concorso regionale negli interessi viene determinata con la procedura prevista all'art. 10 della presente legge e nei limiti ivi indicati.

     L'intervento viene limitato alla campagna agraria 1979-1980.

     Il relativo importo sarà versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'Istituto od Ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

     Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27.10.1966, n. 910.

 

     Art. 44. (Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature).

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e loro consorzi, contributi negli interessi su prestiti di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

 

     Art. 45. (Passività onerose programmi di ristrutturazione).

     La Giunta regionale, può concedere alle cooperative ed ai consorzi di cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, agevolazione «una tantum» per il ripiano o la trasformazione di

passività onerose esistenti alla data del 31.12.1977 fino al 70% del loro ammontare.

     La restante quota dovrà essere fornita dai soci.

     Le cooperative ed i loro consorzi, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono:

     1) presentare ed impegnarsi ad attuare un piano o progetto operativa pluriennale inteso a realizzare dimensioni economiche ottimali capaci di assicurare un reddito adeguato per i soci ed una sana gestione;

     2) essere costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero trasformarsi, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

     3) avere, ovvero adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamenti, del totale conferito del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;

     4) regolarizzare, ove occorra, la tenuta dei libri sociali e delle strutture contabili, nonché rispettare le prescrizioni e le direttive dell'Amministrazione Regionale.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse separatamente congiuntamente ad altre agevolazioni previste nella presente legge, anche per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione e di unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari esistenti o la costruzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi particolare rilievo regionale.

     Le agevolazioni di cui sopra per il ripiano, l'estinzione o la trasformazione delle passività onerose, possono essere estese, sotto forma di contributo in interesse e/o in capitale, alle passività onerose contratte entro il 31.12.1982 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti e mutui ed altre spese derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico o derivanti da interventi finanziari dei soci.

     Inoltre la Giunta Regionale può concedere garanzia fidejussoria agli Istituti di credito mutuanti per la stipulazione di mutui per il ripiano, l'estinzione o la trasformazione delle passività onerose sopra indicate.

 

     Art. 46. (Organizzazioni professionali e Organizzazioni regionali dei produttori).

     La regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura.

     1) alle Organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte;

     2) alle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli operanti per settore, aventi per scopo la valorizzazione tecnico- economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

     I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente:

     1) per il 30% in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;

     2) per il 70% in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.

     La ripartizione del 70% sarà conseguentemente effettuata:

     - per le Organizzazioni di cui al punto 1), anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo

interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività;

     - per le Organizzazioni di cui al punto 2), con riferimento al numero delle Associazioni dei produttori, delle aziende e delle cooperative aderenti ed alla quota di prodotto lordo vendibile rappresentata.

 

 

Titolo VIII

INTERVENTI PROMOZIONALI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 47. (Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi).

     1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttiva, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzione vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione può altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.

     2. L'Amministrazione Regionale può altresì finanziarie studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attività delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

     3. Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione può provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati.

     4. La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, nonché Istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata o per l'attività dimostrativa e divulgativa, di strutture ed attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

     5. La Regione può partecipare ad enti aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte [12].

     6. Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:

a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;

d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a) [13].

     7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata [14].

     8. La partecipazione della Regione, autorizzata dalla presente legge, viene deliberata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     9. L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;

b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;

c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti [15].

     10 Il programma di attività e ricerca deve essere in armonia con la programmazione regionale e con i programmi degli Enti delegati dalla Regione.

     11. Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche se aventi sede fuori del territorio piemontese.

     12. In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di enti pubblici negli Organi Collegiali nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.

     13. L'adesione viene effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     14. I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 48. (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole).

     Ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22.2.1977 sezione I e II - titolo IV «Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura» e di quanto indicato negli artt. 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione può istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo e sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.

     A tali fini nonché allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:

     - formare con aziende rappresentative della realtà agricola un osservatorio di contabilità agraria avvalendosi anche della collaborazione di Enti Pubblici e delle Organizzazioni Professionali Agricole;

     - concedere finanziamenti in capitali per la tenuta della contabilità agraria nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con le istruzioni, agli imprenditore agricoli, nonché alle Organizzazioni Professionali Agricole e ad Enti Pubblici che forniscono agli stessi la necessaria assistenza tecnico-contabile ed economico-gestionale;

     - sostenere, in favore di imprenditori agricoli, le spese per la tenuta della contabilità agraria ed in particolare per la fornitura della modulistica, l'elaborazione dei dati contabili con mezzi informatici e per ogni altra operazione necessaria.

     La Regione può attuare altresì programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attività di produzione e di trasformazione.

     L'attività prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo deve esplicarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.

     Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al 2° comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli Istituti Scientifici sperimentali di Stato, le Università, gli altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.

     Per l'attuazione del programmi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole la Regione, di norma, provvede concedendo contributi ad Enti appositamente costituiti dalle Organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale e in ciascuna Provincia.

     I contributi a favore degli Enti di cui al comma precedente, che devono operare attraverso «Centri di Assistenza Tecnica Agraria e Contabile» costituiti fra imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non possono superare il 90% per gli anni 1978/79/80 e l'80% per gli anni successivi.

     I Centri per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente, devono essere formati da non meno di 80 aziende diretto- coltivatrici, dimostrare di aver assunto un tecnico agricolo a tempo pieno ed impegnarsi ad eseguire un programma di attività.

     I Centri che presentino e si impegnino ad attuare programmi nel settore della zootecnia, con particolare riferimento alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico e che dimostrino di aver assunto un veterinario o di avere stipulato con il medesimo apposita convenzione, possono essere ammessi a fruire di un contributo integrativo.

     Le richieste di finanziamento di Centri di nuova istituzione dovranno essere presentate alla Regione da parte degli Enti promotori e, se ritenute idonee, possono essere finanziate nei limiti delle specifiche risorse finanziarie annualmente disponibili.

     Ai fini dell'attuazione del 1° comma del presente articolo la Giunta, sentite le Organizzazioni professionali, predispone un apposito programma che assicuri un diffuso e coordinato servizio di assistenza tecnica e contabile sull'intero territorio regionale.

     La Regione, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e contabile a tutte le aziende agricole che ne facciano richiesta, può assumere direttamente o tramite l'E.S.A.P. iniziative pilota ed integrative rispetto a quelle dei Centri e provvede al coordinamento ed al controllo degli stessi.

     Le Comunità Montane, in mancanza di iniziative da parte degli Enti di cui al 5° comma, possono essere ammesse, alle stesse condizioni, a fruire del finanziamento previsti dal presente articolo.

 

     Art. 49. (Comitato tecnico scientifico).

     Nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 47 e 48 della presente legge la Giunta regionale si avvale dell'opera e del parere consultivo di un apposito Comitato tecnico scientifico regionale per la sperimentazione agraria e per l'orientamento dell'assistenza tecnica e contabile, da istituirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

 

     Art. 50. (Credito di conduzione).

     Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

     L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole.

     Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di L. 12 milioni.

     Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie delle aziende.

     I contributi sui prestiti di conduzione di cui al comma 1 possono essere estesi alle società di capitali operanti nel settore agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da:

     a) cooperative agricole e loro consorzi, a larga base associativa, di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

     b) e/o Associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione.

     La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico [16].

 

     Art. 51. (Acquisto macchine ed attrezzature).

     In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole:

     1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

     2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.

     Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole.

     Con le istruzioni vengono stabiliti criteri, priorità e procedure per la utilizzazione delle assegnazioni a valere sul Fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 52. (Opere, impianti ed acquisti finanziati da altri Enti).

     Al fine di favorire la realizzazione di opere, impianti ed acquisti di interesse agricolo e forestale finanziati dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e da altri Enti, può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo ritenuto ammissibile dall'Amministrazione regionale.

     La Giunta Regionale può concedere, in alternativa al concorso negli interessi, un contributo in capitale entro la misura massima dell'80% per i progetti presentati dalle Comunità Montane ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 17 del 5.2.1964, avente i seguenti requisiti:

     1) rientrano nelle linee della programmazione regionale;

     2) siano già state approvate dalla C.E.E.;

     3) siano già stati iniziati i lavori;

     4) siano di sicura e sollecita realizzazione a seguito del contributo regionale.

 

 

Titolo IX

INTERVENTI PER LA DIFESA DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

 

     Art. 53. (Consorzi per la difesa delle avversità atmosferiche).

     Ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive, costituiti ai sensi della legge 25.5.1970, n. 364, può essere anticipato, al momento della presentazione dei ruoli consortili resi esecutivi dall'intendenza di Finanza competente per territorio, l'80% del contributo a carico dello Stato.

     Ai Consorzi suddetti, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, possono essere altresì concessi contributi fino alla misura massima del 50% sulle spese di gestione ritenute ammissibili.

 

     Art. 54. (Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione del territorio).

     Le funzioni trasferite alla Regione, con effetto dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 sono esercitate dalla Giunta regionale.

     Le deliberazioni per le quali viene delimitato il territorio danneggiato in seguito a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e viene specificato il tipo di provvidenze da applicare, dovranno essere adottate dalla Giunta regionale non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

     Gli interventi di cui ai successivi articoli 55, 57, 58 possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

     In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25.5.1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 55. (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive - Pronti interventi).

     La Giunta regionale può disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni:

     1) contributo in capitale di cui all'art. 5, 2° comma; l'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare l'importo previsto dalla legge 25.5.70, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) agevolazioni sui prestiti di cui agli artt. 5, 1° e 2° comma e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario;

     3) contributi in capitale previsti dall'art. 4;

     4) contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lett. a) e lett. b).

     L'Amministrazione Regionale può disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare l'efficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui all'art. 4, 2° e 3° comma della legge 25.5.1970, n. 364.

     Inoltre la Giunta Regionale in situazioni di gravi difficoltà o di pericolo, a causa di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali, riconosciute dalla Giunta Regionale stessa, può effettuare pronti interventi con spese anche a totale carico della Regione in favore delle persone, del bestiame, delle opere e cose coinvolte.

     I pronti interventi di cui ai precedenti commi sono effettuati anche senza procedere alla delimitazione delle zone di cui al precedente articolo 54.

 

     Art. 56. (Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate senza delimitazione di zona).

     La Giunta Regionale può concedere sovvenzioni nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, commi 1° e 2° della L. 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, ad imprenditori agricoli senza procedere alla delimitazione della zona, ai sensi del precedente articolo 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute dalla Giunta Regionale stessa.

 

     Art. 57. (Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti).

     L'Amministrazione Regionale può concedere alle cantine sociali che lavorano minori quantità di uve in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate, una sovvenzione commisurata al minor prodotto conferito.

     Per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente comma, le minori quantità di prodotto conferito non devono essere inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio di produzione normale.

     La sovvenzione è concessa fino alla misura massima di L. 1.000 per ogni quintale di uva conferita in meno.

     Per le cantine sociali il cui statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, la sovvenzione può essere elevata fino a L. 1.500 per ogni quintale di uva conferita in meno.

     La sovvenzione è concessa dopo la pubblicazione sul B.U. della Regione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 54 della presente legge.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alle cooperative ortofrutticole alle condizioni fissate dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 58. (Primo accertamento danni).

     L'Amministrazione regionale, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, si avvale delle Commissioni comunali previste dal precedente articolo 8.

     La Commissione collabora con gli Uffici regionali competenti per l'individuazione delle zone danneggiate.

     Entro dieci giorni dall'evento, la Commissione provvede ad inviare agli Uffici competenti per territorio una relazione sui danni causati dall'evento calamitoso, correlata da un elenco delle aziende colpite e da una prima stima dei danni subiti da ciascuna azienda.

 

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 59. (Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1.7.1977, n. 403).

     Sono autorizzate le seguenti spese:

     - per il solo esercizio 1978:

     a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, 1° comma - L. 2.000 milioni;

     b) per gli interventi di cui all'art. 17 - L. 1.000 milioni;

     c) per i contributi in capitale di cui all'art. 18 - L. 800 milioni;

     per ciascuno degli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981:

     a) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 15 - 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine, attrezzature e bestiame di cui all'art. 15 - L. 1.500 milioni;

     b) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 10, 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 20 - L. 1.000 milioni;

     c) per i contributi negli interessi per anticipazioni ai soci conferenti, di cui all'art. 42 - L. 800 milioni;

     d) per i contributi negli interessi per l'invecchiamento dei vini, di cui all'art. 43 - L. 250 milioni;

     e) per i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 10, 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 44 - L. 300 milioni;

     f) per i contributi negli interessi, per il credito di conduzione, di cui all'art. 50 - L. 3.250 milioni;

     g) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 10, 5° e 6° comma per l'acquisto di macchine ed attrezzature, di cui all'articolo 51 - L. 3.000 milioni;

     per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981;

     h) per gli interventi di cui all'art. 17 - L. 5.000 milioni.

     Sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

     i) L. 2.000 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981, per i contributi in capitale e i contributi di avviamento di cui all'art. 14, 3° e 5° comma e per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lett. a), nonché per i contributi sulle spese di gestione e di avviamento di cui all'art. 40 e per i contributi in capitale di cui all'art. 45, riferiti a cooperative che lavorano i prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 39;

     l) L. 2.570 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.501 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettere b) e c), per i contributi di avviamento e sulle spese di gestione di cui all'art. 40, nonché per i contributi di cui all'art. 45, riferiti a cooperative che lavorano i prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39.

     Le leggi di approvazione dei bilanci stabiliranno la somma di natura corrente o di investimento da iscrivere ai capitoli istituiti ai sensi delle precedenti lettere i) ed l).

     All'onere complessivo di L. 18.470 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 21.601 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, si provvede mediante devoluzione delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1.7.1977, n. 403. La maggior assegnazione di L. 7.470 milioni per l'anno 1978 verrà iscritta ad incremento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, del capitolo n. 240 dello stato di previsione dell'entrata in bilancio per l'anno medesimo.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 60. (Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 1.7.1977, n. 403).

     Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di L. 1.042 milioni, per gli interventi previsti dall'art. 16; all'onere relativo si provvede mediante devoluzione della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 penultimo comma della legge 1.7.1977, n. 403, e da iscrivere al capitolo n. 243 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978, con la seguente denominazione:

«Assegnazione derivante dall'incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, da destinare alle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame svolti dalle associazioni provinciali degli allevatori», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 1042 milioni.

     Per i successivi esercizi si provvedere mediante la devoluzione delle quote di fondi statali finalizzati agli scopi previsti dall'art. 16.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 61. (Autorizzazioni di spesa con copertura a carico del bilancio regionale).

     Sono autorizzate le seguenti spese:

     a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14 - 1° comma - L. 2.000 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980;

     b) per i contributi in capitale di cui all'art. 18: L. 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;

     c) per i contributi di cui all'art. 19: L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     d) Per i contributi di cui all'art. 21: L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     e) per gli interventi di cui all'art. 23: L. 500 milioni per l'esercizio 1978; L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979; L. 2.000 milioni per l'esercizio 1980;

     f) per i contributi negli interessi su prestiti fino a cinque anni, attualizzati ai sensi dell'art. 10 - 5° e 6° comma - di cui all'art. 24, lettera a); L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     g) per gli interventi di cui all'art. 25; L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;

     h) per i contributi di cui all'art. 28. L. 50 milioni per l'esercizio 1978; L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-1980;

     i) per gli interventi di cui all'art. 29: L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     l) per i contributi in capitale di cui all'art. 30:

L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980;

     m) per i contributi in capitale di cui all'art. 31; L. 500 milioni per il 1978, L. 800 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;

     n) per gli interventi di cui all'art. 32: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     o) per i contributi in capitale di cui all'art. 34:

L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     p) per i contributi in capitale di cui all'art. 35 4° comma L. 150 milioni per l'esercizio 1978; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-1980;

     q) per i contributi in capitale di cui agli artt. 31 e 36, limitatamente alle zone collinari e montane: L. 312 milioni per il 1978; L. 406 milioni per il 1979 e L. 681 milioni per l'esercizio 1980;

     r) per i contributi di cui all'art. 37: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     s) per i contributi e le attività di cui all'art. 41: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;

     t) per le sovvenzioni annuali di cui all'articolo 46 e per l'esercizio 1980:

     - lire 262.500.000 per le organizzazioni di cui al punto 1);

     - lire 62.000.000 per le organizzazioni di cui al punto 2).

     All'onere di lire 324.500.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede, per 300 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e, per lire 24.500.000, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3750; nello stato di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti appositi capitoli:

     «Sovvenzioni ordinarie e annuali alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti», con lo stanziamento di lire 262.500.000 in termini di competenza e di cassa: «Sovvenzioni ordinarie annuali alle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli operanti per settori», con lo stanziamento di lire 62 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     u) per le attività di cui agli artt. 47 e 48: L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 1500 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-1980;

     v) per i contributi di cui all'art. 53 le spese di cui all'articolo 55 ultimo comma e le sovvenzioni di cui agli artt. 56 e 57, 2° comma: L. 375 milioni per l'esercizio 1978, L. 425 milioni per l'esercizio 1979 e L. 525 milioni per l'esercizio 1980;

     z) per gli oneri generali connessi all'attuazione della presente legge: L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980.

     All'onere, pari a complessiva L. 4.337 milioni per l'esercizio 1978, a complessive L. 12.531 milioni per l'esercizio 1979, a complessive L. 10.406 milioni per l'esercizio 1980, si provvede:

     - per il 1978, quanto a L. 1.407 milioni mediante utilizzazione della somma di pari importo iscritta nel fondo globale occorrente per far fronte a provvedimento legislativi in via di perfezionamento con destinazione all'area di intervento 1 e quanto a L. 2.930 milioni mediante la soppressione degli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli di cui all'elenco A/1;

     - per il 1979, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessiva iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L. 8.231 milioni mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui agli allegati elenchi A/1 e A/2;

     - per il 1980, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzo delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L. 6.106 milioni mediante la soppressione dei capitoli di cui sopra.

 

     Art. 62. (Autorizzazione di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale).

     Ai sensi dell'art. 18 della legge 27.12.1977, n. 984, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

     a) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14 - 1° comma: L. 1.000 milioni per l'esercizio 1979, L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980;

     b) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14 - 2° comma dall'art. 39 - lett. a): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L. 850 milioni per l'esercizio 1980;

     c) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 18: L. 300 milioni per il 1979, L. 600 milioni per il 1980;

     d) per i contributi negli interessi su mutui di durata fino a 20 anni previsti dall'art. 39, lett. b) e c) dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39 lettere b) e c): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L. 850 milioni per il 1980;

     e) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 24, lett. b): L. 50 milioni per il 1979, L. 100 milioni per il 1980;

     f) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 30: L. 100 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980;

     g) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 36 limitatamente a zone collinari e montane; Lire 150 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980;

     h) per i contributi negli interessi sui mutui previsti dall'art. 35: L. 500 milioni per il 1979, L. 700 milioni per il 1980.

     i) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti all'articolo 23: 50 milioni per il 1980;

     l) per i contributi negli interessi sui mutui fino a venti anni previsti dall'art. 31: 250 milioni per il 1980.

     All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, relativamente all'iscrizione delle annualità derivanti dai limiti d'impegno come sopra autorizzati, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare complessivo in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli numero 3260 e 3630 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

     «Contributi negli interessi per l'accrescimento di boschi e pascoli, le riserve naturali, le aziende dimostrative e silvo-pastorali, i vivai forestali, la costruzione di case forestali, le opere di sistemazione idraulico forestale, lo sviluppo della forestazione, l'incremento del verde urbano, i rimboschimenti, la silvicoltura e le piccole industrie forestali» con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

     «Contributi negli interessi, a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, di Associazioni, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali», con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 27.12.1977, n. 984, ed avuto riguardo alla durata dei programmi di settore, nei quali sono compresi singoli interventi stabiliti dall'art. 1 della stessa legge in dieci anni per i programmi relativi all'irrigazione ed alla forestazione e in cinque anni tutti i rimanenti settori, sono poste a carico della Regione:

     - le prime cinque annualità di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed h) del comma precedente;

     - le prime dieci annualità di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente.

     Le annualità successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

     All'onere a carico della Regione, pari a complessive: L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979; L. 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1980,1981,1982 e 1983; L. 5.150 milioni per l'esercizio 1984; L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1985, 1986, 1987 e 1988; L. 300 milioni per il 1989, si provvede mediante l'utilizzazione dei limiti d'impegno di pari ammontare complessivo iscritti nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale.

     Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 52 è posto a carico dei limiti di impegno autorizzati dal presente articolo e con riferimento al settore corrispondente all'opera da finanziare.

 

     Art. 63. (Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale).

     Per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 30 anni previsti dall'art. 33, è autorizzato il limite di impegno di L. 180 milioni per l'esercizio 1978;

     All'onere, pari a L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione disposta dal successivo art. 68 dei limiti d'impegno autorizzati dall'art. 11, punti 4 e 5 della legge regionale 11.9.1974, n. 31, dell'ammontare complessivo di L. 60 milioni, per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975 trasferiti dal 1976 in base all'art. 2 della legge regionale 20.8.1976, n. 44, dell'esercizio 1976, trasferiti, insieme con quelli del 1974 e 1975, all'esercizio 1978 ai sensi degli arti. 8 e 9 della legge regionale 24.1.1978, n. 9, ed iscritti ai capitoli n. 4060 e n. 4065.

     Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 11, su mutui di durata fino a 20 anni, è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite di impegno di L. 325 milioni.

     All'onere, pari a L. 325 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 1997 si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione di pari ammontare complessivo, disposta dal successivo art. 68, dei capitoli nn. 3900, 3910, 3930 e 3940 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

     Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 11, su mutui di durata fino a 30 anni, è autorizzato il limite d'impegno di L. 30 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere, pari a L. 30 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla soppressione, disposta dal successivo articolo 68 del capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

 

     Art. 64. (Anticipazione ai consorzi provinciali di spesa delle colture agrarie intensive del contributo statale).

     L'anticipazione di cui al 1° comma dell'art. 53 a favore dei consorzi di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25.5.1970 n. 364 è determinata per l'anno finanziario 1978 in L. 400 milioni.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1978 è conseguentemente istituito un apposito capitolo con la denominazione: «Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche» e con lo stanziamento in termini di competenza di L. 4.000 milioni».

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo è istituito un apposito capitolo con la denominazione: «Erogazione di fondi per la concessione di contributi a favore di consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 4.000 milioni.

     Al maggior onere in termini di cassa, di 4.000 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

     Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somma da iscrivere nel capitolo di entrata nonché di quello di spesa per gli anni finanziari 1979 e successivi.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 64 bis. (Sanzioni amministrative derivanti da misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). [17]

1. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell’articolo 18 ter sono introitati nello stato di previsione dell’entrata nell’ambito dell’UPB DB0902, unità utilizzata per la copertura finanziaria degli oneri iscritti nell’ambito dell’UPB DB11061 per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 18 ter.

 

     Art. 65. (Istituzione di nuovi capitali di spesa).

     In relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1978 i capitoli elencati nell'allegato C con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati.

     All'onere derivante dall'iscrizione degli stanziamenti in termini di cassa ai capitoli istituiti ai sensi del precedente comma, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli indicati nell'allegato B della presente legge.

     Nel bilancio per l'anno 1979 verranno inoltre Istituiti i capitoli indicati nell'allegato D, relativi alle autorizzazioni di spesa che decorrono dall'anno medesimo.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 66. (Integrazione delle autorizzazioni di spesa).

     Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, nonchè quelle previste dalla legge regionale 6.5.1974, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 64 della legge regionale 22.2.1977, n. 15 possono essere integrate o rinnovate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.

     In conseguenza della modifica e dell'aggiornamento annuale dei programmi dell'area di intervento agricoltura ai sensi della legge regionale 19.8.1977, n. 43, anche in riferimento al 2° comma dell'art. 2 della presente legge, possono essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma, in sede di approvazione o di variazione degli stati di previsione annuali della spesa.

     Le quote assegnate alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per la realizzazione dei programmi regionali di settore sono ripartite fra gli interventi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Agli oneri a carico della Regione derivanti da anticipazioni disposte ai sensi degli artt. 16, 53 - 1° comma - 54 e 55 eventualmente eccedenti rispetto alle corrispondenti assegnazioni statali, si farà fronte mediante variazioni compensative ai sensi del 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 67. (Disposizioni finali).

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, salvo che ai fini dell'assunzione di impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa e sui limiti di impegno di cui alla legge regionale 7.1.1978, n. 3, della liquidazione e del pagamento di impegni già assunti a carico del bilancio regionale ed ai fini delle autorizzazioni sia di limiti di impegno che ad accendere mutui, tutte le disposizioni recate dalle seguenti leggi regionali:

Legge regionale 26 aprile 1973 n. 6

Legge regionale 26 aprile 1973 n. 7

Legge regionale 31 ottobre 1973 n. 24

Legge regionale 14 gennaio 1974 n. 1

Legge regionale 12 marzo 1974 n. 7

Legge regionale 2 luglio 1974 n. 17

Legge regionale 2 luglio 1974 n. 18

Legge regionale 5 luglio 1974 n. 19

Legge regionale 11 settembre 1974 n. 31

Legge regionale 24 marzo 1975 n. 19

Legge regionale 4 giugno 1975 n. 45

Legge regionale 8 settembre 1975 n. 51

Legge regionale 15 gennaio 1976 n. 3

Legge regionale 22 gennaio 1976 n. 6

Legge regionale 30 agosto 1976 n. 47

Legge regionale 30 agosto 1976 n. 48

Legge regionale 30 luglio 1977 n. 37

Legge regionale 6 settembre 1977 n. 47

Legge regionale 12 dicembre 1977 n. 59.

     I programmi dell'area di intervento agricoltura compresi nel bilancio pluriennale 1978-80 sono sostituiti dai programmi allegati E - F - G - H - I - L ed M alla presente legge.

 

     Art. 68. (Soppressione di stanziamenti in termini di competenza per l'anno 1978).

     Ai fini dell'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, sono soppressi gli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli elencati nell'allegato A/2 della presente legge.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 69. (Altre disposizioni finanziarie).

     A - Autorizzazioni di limiti d'impegno.

     Con decorrenza dall'anno 1985 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     a) concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico di cui all'art. 14 della presente legge): L. 1.700.000.000;

     b) concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di Cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione nonché per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 14, 39 lettera a) e 45 della presente legge: Lire 900.000.000;

     c) contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali nonché per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 39 lett. b) e c) e 45 della presente legge: Lire 400.000.000.

     All'onere derivante dall'autorizzazione dei limiti d'impegno di cui al comma precedente, pari a complessive lire 3.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare, del Cap. 12400 «Fondo a disposizione per l'attuazione del Piano di Sviluppo e per interventi programmati» del Bilancio pluriennale 1984-1986 e l'istituzione dei seguenti Capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985: «Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico» con lo stanziamento di lire 1.700.000.000.

     «Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di Cooperative agricole, loro consorzi, ed associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione, nonchè per il ripiano di passività onerose» con lo stanziamento di Lire 900.000.000.

     «Limite d'impegno per contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali, nonché per il ripiano di passività onerose» con lo stanziamento di Lire 400.000.000.

     B - Autorizzazioni di concorso negli interessi di preammortamento.

     Per la concessione di contributi negli interessi di preammortamento derivanti dai limiti di impegno autorizzati al precedente paragrafo, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

     a) sull'esercizio 1984:

     - capitolo n. 2680 L. 400.000.000

     - capitolo n. 2720 L. 100.000.000

     - capitolo n. 3140 L. 100.000.000

     b) sull'esercizio 1985:

     - capitolo n. L.  800.000.000

     - capitolo n. L.  400.000.000

     - capitolo n. L.  200.000.000

     All'onere derivante dalla concessione di contributi nelle spese di preammortamento di cui al comma precedente che per l'esercizio 1984 ammonta complessivamente a Lire 600.000.000 si farà fronte rispettivamente con gli stanziamenti dei capitoli 2680 - 2720 - 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 per i seguenti importi: Cap. 2680 - Lire 400.000.000; Cap. 2720 - Lire 100.000.000; Cap. 3140 - Lire 100.000.000; Cap. 3140 - Lire 100.000.000; in termini di competenza e di cassa.

     All'onere autorizzato per l'esercizio 1985 che ammonta complessivamente a 1.400 milioni si farà fronte con la riduzione di pari ammontare del Cap. 12400 del bilancio pluriennale 1984-1986, e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 dei seguenti capitoli:

     «Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammortamento di strutture per l'allevamento zootecnico» con lo stanziamento di Lire 800.000.000.

     «Contributi negli interessi di preammortamento su mutui ventennali a favore di cooperative agricole, loro consorzi, ed associazioni di imprenditori agricoli per strutture collettive di allevamento, solo a cooperative e loro consorzi per strutture di trasformazione» con lo stanziamento di Lire 400.000.000.

     «Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la conservazione, e la commercializzazione dei prodotti vegetali» con lo stanziamento di Lire 200.000.000.


[1] Modificata con leggi regionali 1 dicembre 1978, n. 70, 2 maggio 1980, n. 33, 3 settembre 1981, n. 35, 11 maggio 1984, n. 24, 26 febbraio 1990, n. 7, 15 giugno 1994, n. 19.

[2] Ultimo comma aggiunto della L.R. 2 aprile 1985, n. 51.

[3] Gli ultimi quattro commi, inseriti dall'art. 8 della L.R. 14 agosto 1987, n. 40, sono stati abrogati dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 95.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[8] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[9] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[10] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[11] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

[16] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 1994, n. 19.

[17] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.