§ 6.1.72 – L.R. 23 marzo 1995, n. 41.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:23/03/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 4.  Bilancio pluriennale.
Art. 5.  Riclassificazione della spesa.
Art. 6.  Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo.
Art. 7.  Spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Garanzie prestate dalla Regione.
Art. 10.  Pagamenti mediante aperture di credito.
Art. 11.  Fondi globali.
Art. 12.  Fondo Investimenti Piemonte.
Art. 13.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 14.  Organizzazione e partecipazione a convegni.
Art. 15.  Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.
Art. 16.  Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte.
Art. 17.  Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.
Art. 18.  Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane.
Art. 19.  Provvedimenti a favore del Movimento cooperativo.
Art. 20.  Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria.
Art. 21.  Personale dei Parchi e delle Riserve naturali.
Art. 22.  Interventi per i Parchi e le Riserve naturali.
Art. 23.  Museo regionale di Scienze naturali.
Art. 24.  Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano».
Art. 25.  Equilibrio faunistico.
Art. 26.  Protezione Civile.
Art. 27.  Interventi in materia di opere e lavori pubblici.
Art. 28.  Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati.
Art. 29.  Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994.
Art. 30.  Variazioni compensative.
Art. 31.  Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro.
Art. 32.  Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali.
Art. 33.  Bilancio degli Enti dipendenti.
Art. 34.  Trasferimento di autorizzazione di spesa.
Art. 35.  Finanziamento della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 24 gennaio 1995.
Art. 36.  Norma transitoria.
Art. 37.  Urgenza.


§ 6.1.72 – L.R. 23 marzo 1995, n. 41. [1]

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995 è approvato in lire 19.568.196.130.437 in termini di competenza e in lire 21.704.661.725.557 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, I'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla Cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1995.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1995 è approvato in lire 19.568.196.130.437 in termini di competenza ed in lire 21.704.661.725.557 in termini di cassa.

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1995 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 4. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1995-1997 allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. Riclassificazione della spesa.

     1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della L.R. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 6. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1995, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 270.773.232.500.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero:

     20023, 20030, 20070, 20075, 20090, 20100, 20110, 20130, 20140, 20150, 20155, 20156, 20160, 20170, 20200, 20210, 20220, 20270, 20360, 20370, 20390, 20400, 20450, 20455, 20460, 20470, 20565, 20640, 20665, 20667, 20930, 20935, 20975, 20990, 20998, 21132, 22010, 23025, 23294, 23324, 23326, 23348, 23600, 23710, 23770, 24080, 24310, 25020, 25120, 25360, 25450, 25460, 25470, 25570, 25575, 25580, 25636, 25656, 25990, 26080, 26090, 26100, 26110, 26120, 26130, 26190, 26205, 26300, 26640, 26660, 26726, 26736, 26740, 26741, 26756, 26766, 26776, 26809, 26816, 26860, 26905, 26940, 27025, 27160 (per l'importo di lire 6.975.067.462), 27170, 27190.

     3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la contrazione di mutui per lire 142.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1994.

     4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     5. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

     6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 17.500.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1995-1997.

 

     Art. 7. Spese obbligatorie e d'ordine.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni) e su conforme deliberazione della Giunta Regionale le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

 

     Art. 9. Garanzie prestate dalla Regione.

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. Pagamenti mediante aperture di credito.

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. Fondi globali.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995:

     a) del capitolo n. 15910 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

     b) del capitolo n. 27170 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo» (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa ).

 

     Art. 12. Fondo Investimenti Piemonte.

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) il prospetto dei campi di intervento della Regione ai quali verranno assegnate le risorse provenienti dal Fondo Investimenti Piemonte, Allegato n. 6 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13. Fondo di riserva di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1994, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 100.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.

 

     Art. 14. Organizzazione e partecipazione a convegni.

     1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni di interesse storico ed artistico) è determinata per l'anno finanziario 1995, in lire 550.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.

     2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della L.R. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1995, in lire 700.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.

     3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della L.R. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1995, in lire 219.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.

 

     Art. 15. Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

     1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 22, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, è determinata, per l'anno finanziario 1995, in lire 5.600 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10960.

 

     Art. 16. Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte.

     1. I contributi, di cui all'articolo 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P.) modificata dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1995 in lire 2.000 milioni e sono iscritti al capitolo n. 13020.

 

     Art. 17. Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.

     1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, è determinata, per l'anno finanziario 1995 in lire 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 10900.

 

     Art. 18. Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane.

     1. La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, è determinata per l'anno finanziario 1995, in lire 1.254.410.000 ed è iscritta al capitolo n. 13900.

 

     Art. 19. Provvedimenti a favore del Movimento cooperativo.

     1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, è determinata, per l'anno finanziario 1995, in lire 320 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11140.

 

     Art. 20. Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria.

     1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, è determinata per l'anno finanziario 1995 in lire 140 milioni ed è iscritta al capitolo n. 10100.

 

     Art. 21. Personale dei Parchi e delle Riserve naturali.

     1. Ai sensi ed in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1982, n. 29 e 23 giugno 1993, n. 31, in materia di Aree protette, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l'anno finanziario 1995 in lire 16.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 15180.

 

     Art. 22. Interventi per i Parchi e le Riserve naturali.

     1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31, è stabilita, per l'anno finanziario 1995, in lire 4.750 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 15315.

 

     Art. 23. Museo regionale di Scienze naturali.

     1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 è determinata per l'anno finanziario 1995, in lire 950 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11580.

 

     Art. 24. Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano».

     1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18, per la tutela del «Lupo italiano», è stabilita per l'anno finanziario 1995 in lire 70 milioni ed è iscritta al capitolo n. 1 5720.

 

     Art. 25. Equilibrio faunistico.

     1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, è stabilita per l'anno finanziario 1995 in lire 600 milioni ed è iscritta al capitolo n. 15730.

 

     Art. 26. Protezione Civile.

     1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile) è autorizzata per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 100 milioni iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 27. Interventi in materia di opere e lavori pubblici.

     1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, in materia di opere pubbliche, per l'anno finanziario 1995 vengono utilizzati i capitoli sotto indicati:

     a) 23600, 24080, 23710.

 

     Art. 28. Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: «Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati» e con lo stanziamento di lire 1.650.987.086.465 in termini di competenza e di lire 1.550.987.086.465 in termini di cassa.

     2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della L.R. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

 

     Art. 29. Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994.

     1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1995, nell'ammontare di lire 1.504.369.543.905 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965.

 

     Art. 30. Variazioni compensative.

     1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930; 10470, 10940; 12720, 13360, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado acquisto di beni e servizi; trasferimenti è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della LR. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1995, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

 

     Art. 31. Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 40020, 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 32. Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali.

     1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attività per l'anno 1995, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

 

     Art. 33. Bilancio degli Enti dipendenti.

     1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 dei seguenti Enti strumentali [2]:

     a) Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte;

     b) Ente per il Diritto allo Studio Universitario;

     c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

     d) Parco fluviale del Po e dell'Orba;

     e) Parco naturale Val Troncea;

     f) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè;

     g) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

     h) Ente Parco Lame del Sesia;

     i) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

     l) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;

     m) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

     n) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola;

     o) Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po della Pianura Torinese;

     p) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve del Canavese;

     q) Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese;

     r) Ente di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero;

     s) Parco naturale Argentera;

     t) Riserva naturale speciale della Bessa;

     u) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;

     v) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

     z) Parco naturale Alta Valsesia;

     aa ) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;

     bb) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Cuneese;

     cc) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;

     dd) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

     ee) Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina «Felice Piacenza»;

     ff) Parco naturale Monte Fenera;

     gg) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

     hh) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani;

     ii) Parco naturale della Rocca di Cavour;

     ll) Riserva naturale orientata delle Baragge.

 

     Art. 34. Trasferimento di autorizzazione di spesa.

     1. L'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 22 (Disposizione integrativa dell'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale ), è trasferita all'anno 1995.

 

     Art. 35. Finanziamento della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 24 gennaio 1995.

     1. In attuazione del comma 2 dell'articolo 6 del testo della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 24 gennaio 1995 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900.000.000 per l'anno 1995, come indicato nell'Allegato n. 4 con riferimento al disegno di legge ff Iniziative per i giovani».

     Lo stanziamento di cui al capitolo previsto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 6 su richiamato, è stabilito in lire 450.000.000.

     Lo stanziamento di cui al capitolo previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 su richiamato è stabilito in lire 450.000.000.

 

     Art. 36. Norma transitoria.

     1. Sono fatte salve le variazioni apportate con atto amministrativo nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6.

 

     Art. 37. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Si veda l'art. 1 della L.R. 9 novembre 1995, n. 80.