§ 5.2.11 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 - Modificazioni alla legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18 «Legge regionale in materia in materia di opere e lavori pubblici».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:07/08/1986
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico per i quali l'approvazione del progetto è intervenuta prima del 18 maggio 1985 saranno [...]
Art. 3.  (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 5.2.11 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 - Modificazioni alla legge

regionale 21 marzo 1984, n. 18 «Legge regionale in materia in materia di opere e lavori pubblici».

(B.U. 13 agosto 1986, n. 32).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     I procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico per i quali l'approvazione del progetto è intervenuta prima del 18 maggio 1985 saranno definiti ai sensi ed in applicazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

 

     Art. 3. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).

     Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e l'entrata in vigore della presente legge in conformità alle leggi riportate all'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     L'applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1986.

     Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.

[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.

[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.