Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 cooperazione |
Data: | 16/05/1978 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione dell'art. 46 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto, la Regione riconosce alla cooperazione la funzione sociale e un ruolo fondamentale nella determinazione e [...] |
Art. 2. La Commissione Regionale della cooperazione è composta da: |
Art. 3. Alla Commissione Regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti: |
Art. 4. La Commissione Regionale della cooperazione adotta un proprio regolamento interno e articola la propria attività anche in specifiche sottocommissioni di lavoro di volta in volta ritenute [...] |
Art. 5. La Commissione Regionale è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni tre mesi o quant'altre volte il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o ne riceva [...] |
Art. 6. La Giunta regionale, per gli scopi di cui all'art. 1, è autorizzata per gli esercizi 1878 e successivi a concedere contributi alle sezioni regionali delle Associazioni nazionali di [...] |
Art. 7. Per ottenere i contributi di cui all'art. 6 le sezioni regionali delle Centrali Cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 28 [...] |
Art. 8. La Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dalla presente legge, determina i contributi; sentito il parere della Commissione Regionale della cooperazione. |
Art. 9. Alla spesa per il finanziamento della Commissione di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 si fa fronte per gli anni finanziari 1878 e successivi con lo stanziamento corrispondente a quello del [...] |
Art. 10. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1878, la spesa annua di 150 milioni. |
Art. 11. Con effetto dal 1° gennaio 1978 è abrogato il capoverso di cui al numero 2, primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 settembre 1976, n. 61 che recita: «Alle associazioni regionali delle [...] |
§ 4.8.1 - Legge regionale 16 maggio 1978, n. 24. [1]
Provvedimenti a favore del movimento cooperativo.
(B.U. 23 maggio 1978, n. 21)
In attuazione dell'art. 46 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto, la Regione riconosce alla cooperazione la funzione sociale e un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione dello sviluppo economico regionale.
La Regione istituisce la Commissione Regionale della cooperazione e concede contributi a favore delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte ed aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per le materie di competenza.
La Commissione Regionale della cooperazione è composta da:
a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede ed un assessore o suo delegato designato dal Presidente della Giunta, volta per volta;
b) tre rappresentanti per ciascuna delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte ed aderenti ad Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
c) cinque rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui due in rappresentanza della minoranza;
d) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo Piemontese, ESAP;
e) un rappresentante dell'Istituto Ricerche Economiche e Sociali, IRES;
f) un rappresentante della Finpiemonte.
I componenti la Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli Enti ed organismi suddetti.
Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Giunta regionale designato dal Presidente.
La Commissione durerà in carica quanto l'Assemblea regionale.
Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla
Alla Commissione Regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare la cooperazione in relazione alle cause che ne generano l'esigenza e agli effetti che essa determina nell'economia regionale; proporre alla Giunta indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui disegni di legge della Giunta regionale in tema di cooperazione;
c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;
d) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della presente legge;
e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
La Commissione Regionale della cooperazione adotta un proprio regolamento interno e articola la propria attività anche in specifiche sottocommissioni di lavoro di volta in volta ritenute necessarie.
La Commissione Regionale e le sottocommissioni di lavoro possono avvalersi della presenza e dell'opera di esperti dei diversi settori in cui si esplica l'attività della cooperazione.
La Commissione Regionale, per il coordinamento delle attività, nomina nel suo seno un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da un rappresentante di ciascuna delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
La Commissione Regionale è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni tre mesi o quant'altre volte il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.
La Giunta regionale, per gli scopi di cui all'art. 1, è autorizzata per gli esercizi 1878 e successivi a concedere contributi alle sezioni regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, sulla base del programmi presentati dalle stesse, della struttura organizzativa e della rappresentanza di ciascuna sezione quale emergerà dal quadro seguente:
a) per il 40% tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero del Lavoro;
b) per il restante 60% in base ai criteri fissati dalla Commissione che tengano anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, del numero complessivo dei soci e del volume di attività delle cooperative stesse.
Per ottenere i contributi di cui all'art. 6 le sezioni regionali delle Centrali Cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da:
a) Il programma relativo alle iniziative che si intendono intraprendere ;
b) il preventivo di spesa;
c) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute, a partire dalla seconda domanda di contributo.
Per il primo anno di applicazione il termine di cui al 1° comma deve intendersi entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente legge.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dalla presente legge, determina i contributi; sentito il parere della Commissione Regionale della cooperazione.
Alla spesa per il finanziamento della Commissione di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 si fa fronte per gli anni finanziari 1878 e successivi con lo stanziamento corrispondente a quello del capitolo 840 del bilancio per l'anno finanziario 1877.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1878, la spesa annua di 150 milioni.
All'onere di cui al precedente comma per gli anni finanziari 1878 e 1979 si provvede per una parte di 76 milioni mediante una riduzione da 300 a 226 milioni dell'autorizzazione di spesa stabilita, per gli anni finanziari medesimi, dall'art. 8, primo comma, della
Al maggior onere di 76 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi si farà fronte con una quota di pari ammontare della maggiore somma attribuita alla Regione Piemonte a decorrere dall'anno finanziario 1980, a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16-6-1970, n. 281 successive modificazioni ed integrazioni, nonché iscrivendo negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti anni il capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Con effetto dal 1° gennaio 1978 è abrogato il capoverso di cui al numero 2, primo comma dell'art. 13 della
[1] Legge abrogata dall’art. 18 della