Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 12/07/1994 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Norma interpretativa. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 5.7.104 – L.R. 12 luglio 1994, n. 22. [1]
Disposizione interpretativa dell'articolo 38 della L.R. 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale.
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).
Art. 1. Norma interpretativa.
1. Il comma 1 dell'articolo 38 della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento al periodo dal 1990 al 1993 è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 6.000.000.000.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Maggiori oneri riflessi dovuti per il personale dirigente per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993» e con la dotazione di lire 6.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri su indicati si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.
4. Ai maggiori oneri riferiti all'anno 1994 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10130 che, se necessario, verrà incrementato mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della