Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2) |
Art. 3. (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico) |
Art. 5. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013) |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie in materia di valorizzazione del paesaggio) |
Art. 7. (Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali) |
Art. 8. (Risorse per il trattamento accessorio) |
Art. 9. (Retribuzione per prestazioni straordinarie) |
Art. 10. (Lavoro flessibile) |
Art. 11. (Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica) |
Art. 12. (Fondo regionale a sostegno della prima abitazione) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18) |
Art. 17. (Disposizione transitoria) |
§ 6.1.227 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 35.
Legge finanziaria per l'anno 2009.
(B.U. 2 gennaio 2009, n. 53 - S.O.)
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del
a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;
c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:
a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro.".
Art. 3. (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della
Art. 4. (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)
1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.".
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.".
5. [Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da specifiche disposizioni, è di novanta giorni] [2].
6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.
7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.
8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6 [3].
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento [4].
10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.
10 bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere [5].
Art. 5. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie in materia di valorizzazione del paesaggio)
1. Per l'attuazione delle azioni e del programma di interventi di cui agli articoli 2 e 8, comma 2, della
Art. 7. (Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economica, la Regione promuove le seguenti misure volte a potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
a) interventi mirati ad affrontare il disagio economico e sociale nel quale versano singoli individui e famiglie, a sviluppare processi di autonomia e inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti mediante lo stanziamento di 15.000.000,00 euro a favore degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;
b) interventi mirati al mantenimento dei servizi e dei livelli assistenziali nei percorsi di cura socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, ai minori, agli anziani e dei livelli occupazionali del settore, mediante lo stanziamento di 10.000.000,00 euro a favore dei soggetti istituzionali del sistema dei servizi socio-assistenziali, da destinare al contenimento dei maggiori oneri derivanti da intervenuti accordi contrattuali, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.
2. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB DA19011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
4. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede all'istituzione della spesa inerente gli interventi mirati all'assistenza economica e al mantenimento dei servizi rivolti alle fasce deboli.
Art. 8. (Risorse per il trattamento accessorio)
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 9. (Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2. È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 10. (Lavoro flessibile)
1. L'articolo 36, comma 3 del
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 11. (Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Ai sensi dell'articolo 60 del
Art. 12. (Fondo regionale a sostegno della prima abitazione)
1. È istituito un fondo regionale a favore dei cittadini che, mediante accensione di mutuo, acquistano, recuperano, realizzano o conseguono l'assegnazione della prima casa di abitazione.
2. Nel fondo regionale confluiscono i fondi di garanzia di cui all'articolo 39 della
3. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo. In particolare stabilisce:
a) il numero massimo di rate scoperte rimborsabili;
b) l'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo;
c) l'entità della garanzia e l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario [7];
d) le incompatibilità con altre forme di sostegno;
e) le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità e i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, che per l'esercizio finanziario 2009 sono pari a 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per 500.000,00 euro con gli stanziamenti previsti per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 iscritti nella UPB DA08262 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e per 500.000,00 euro con le dotazioni finanziarie dei fondi di garanzia di cui al comma 2.
5. L'articolo 39 della
Capo III.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 13. (Modifiche alla
1. Il comma 2 bis dell'articolo 28 della
"2 bis. Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della
Art. 14. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di 7.500.000,00 euro.".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di 5.000.000,00 euro nella UPB DA08032 e in misura di 2.500.000,00 euro nella UPB DA18082 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.".
Art. 15. (Modifiche alla
1. L'articolo 67, comma 1, della
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:
a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;
b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. L'articolo 15 della
"Art. 15. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2009 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
3. All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.
4. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Capo IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 17. (Disposizione transitoria)
1. Il disposto di cui all'articolo 13 fa salvi gli effetti delle istanze presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e l'entrata in vigore della presente legge.
Allegato A.
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. (art. 1)
(Omissis)
Allegato B.
Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013 (art. 5)
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[2] Comma abrogato dall'art. 16 della
[3] Comma così modificato dall'art. 16 della
[4] Comma così modificato dall'art. 16 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[6] Comma così modificato dall'art. 16 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 34 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 45 della