§ 6.1.312 - L.R. 12 aprile 2021, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021).
(B.U. 12 aprile 2021, n. 14 - S.O. n. 5)
Art. 1. (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 5 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari come definiti alle lettere a) e b) del punto 1) del titolo I della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 e quantificate in euro 64.000,00 annui, si provvede mediante la riduzione di pari importo della previsione di entrata di cui al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 13/1980)
1. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) le parole "dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale." sono sostituite dalle seguenti: "delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat.".
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13/1980 le parole "su apposito c/c postale." sono sostituite dalle seguenti: "da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore.".
3. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13/1980 le parole "del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639." sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.".
4. L'articolo 6 della legge regionale 13/1980 è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Sanzioni)
1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
2. Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
3. Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).".
5. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13/1980 le parole "rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale" sono soppresse.
6. Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 e l'articolo 8 della legge regionale 13/1980 sono abrogati.
7. L'articolo 9 della legge regionale 13/1980 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Controversie)
1. Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).".
8. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13/1980 le parole "al Presidente della Giunta Regionale" sono soppresse.
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 2/2008)
1. Il comma 6 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è sostituito dal seguente: "6 bis. Quale misura di sostegno per la riduzione delle attività lacuali a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, le gestioni associate possono sospendere, anche per specifiche tipologie di utilizzo, il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2021 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, previa stipulazione di polizza fideiussoria, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.".
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 7/2020)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) le parole "tre annualità" sono sostituite dalle seguenti: "quattro annualità".
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7/2020 la parola "tre" è sostituita dalle seguenti: "quattro".
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.