§ 5.7.139 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:24/12/2003
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/1985).
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 23/1985).
Art. 4.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/1985).
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 23/1985).
Art. 6.  (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1985).
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1985).
Art. 8.  (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985).
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 23/1985).
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 23/1985).
Art. 11.  (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 23/1985).
Art. 12.  (Modifica dell’articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12).
Art. 13.  (Modifica dell’articolo 9, della l.r. 12/1990).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).


§ 5.7.139 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 35. [1]

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 53).

 

     Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23).

     1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) è sostituito dal seguente: “Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 1 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. (Istituzione).

     1. E’ istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

     2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.”.

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 2 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. Il territorio dell’area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte – Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 3 della l.r. 23/1985, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Finalità).

     1. Le finalità dell’istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell’ambito ed a completamento dei principi indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:

     a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l’Università e il Politecnico, lo studio e l’attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

     b) favorire l’utilizzo e la fruizione culturale dell’area, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;

     c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuità delle attività agricole.”.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 5 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Gestione e personale).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.

     2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).”.

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 8 della l.r. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Norme di salvaguardia).

     1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva è vietato:

     a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione;

     b) aprire e gestire discariche.

     2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.

     3. L’uso del suolo e l’edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all’articolo 3 e sono disciplinati nel piano d’area di cui all’articolo 9 bis.

     4. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

     5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all’articolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, è soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

     6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.

     7. L’esercizio dell’attività venatoria è vietato all’interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 9 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. (Sanzioni).

     1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

     2. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

     3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     4. Per le violazioni al divieto all’articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

     5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.

     6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all’articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.

     7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.”.

 

     Art. 8. (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985).

     1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985 è inserito il seguente:

     “Art. 9 bis. (Piano d’Area).

     1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è soggetta al piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d’area ha la validità, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

     2. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d’area è adottato dall’Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l’indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

     3. L’ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.”.

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 10 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è affidata:

     a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;

     d) al Corpo forestale dello Stato;

     e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’ente di gestione.”.

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 12 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

     2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) e dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).”.

 

     Art. 11. (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 23/1985).

     1. L’articolo 13 della l.r. 23/1985 è sostituito dal seguente:

     “Art. 13. (Entrate).

     1. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.”.

 

     Art. 12. (Modifica dell’articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12).

     Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), è sostituito dal seguente:

     “6. E’ istituito l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

 

     Art. 13. (Modifica dell’articolo 9, della l.r. 12/1990).

     1. Il comma 18 dell’articolo 9 della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, è sostituito dal seguente:

     “18. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:

     a) un rappresentante del Comune di Asti;

     b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;

     c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;

     d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;

     e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;

     f) un rappresentante del Comune di Settime;

     g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;

     h) un rappresentante del Comune di Vinchio;

     i) un rappresentante della Provincia di Asti;

     l) un rappresentante della Regione Piemonte;

     m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.”.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 9, comma 18, della l.r. 12/1990, come modificato dall’articolo 13, le funzioni gestionali sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui all’articolo 24 della l.r. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

     3. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 9 bis della l.r. 23/1985, introdotto dall’articolo 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.

     4. Le conferenze di cui all’articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 23/1985, introdotto dall’articolo 8, sono convocate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti norme:

     a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1985) [2];

     b) gli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 23/1985;

     c) la lettera g) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

     d) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

     e) l’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dell’articolo 9 della l.r. 12/1990).

     2. Nel titolo della l.r. 46/1998 sono soppresse le parole: “e all’articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)”, da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65”.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 15 gennaio 2004, n. 2.