Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23). |
Art. 2. (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/1985). |
Art. 3. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 23/1985). |
Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/1985). |
Art. 5. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 23/1985). |
Art. 6. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 23/1985). |
Art. 7. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1985). |
Art. 8. (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 9 della l.r. 23/1985). |
Art. 9. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 23/1985). |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 23/1985). |
Art. 11. (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 23/1985). |
Art. 12. (Modifica dell’articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12). |
Art. 13. (Modifica dell’articolo 9, della l.r. 12/1990). |
Art. 14. (Disposizioni transitorie). |
Art. 15. (Abrogazione di norme). |
§ 5.7.139 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 35. [1]
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 53).
Art. 1. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. (Modifica dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1. (Istituzione).
1. E’ istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell’articolo 6 della
2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della
Art. 3. (Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Confini).
1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell’area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte – Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3. (Finalità).
1. Le finalità dell’istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell’ambito ed a completamento dei principi indicati nell’articolo 1 della
a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l’Università e il Politecnico, lo studio e l’attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 9), della
b) favorire l’utilizzo e la fruizione culturale dell’area, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 10), della
c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuità delle attività agricole.”.
Art. 5. (Modifica dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. (Gestione e personale).
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall’articolo 7, comma 6, della
2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della
Art. 6. (Modifica dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8. (Norme di salvaguardia).
1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione;
b) aprire e gestire discariche.
2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.
3. L’uso del suolo e l’edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all’articolo 3 e sono disciplinati nel piano d’area di cui all’articolo 9 bis.
4. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 4 della
5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all’articolo 2 del testo unico approvato con
6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con
7. L’esercizio dell’attività venatoria è vietato all’interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla
Art. 7. (Modifica dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9. (Sanzioni).
1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;
3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
4. Per le violazioni al divieto all’articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.
6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all’articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con
7. Ai sensi della
Art. 8. (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 9 della
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. (Piano d’Area).
1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è soggetta al piano d’area di cui all’articolo 23 della
2. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d’area è adottato dall’Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l’indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. L’ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.”.
Art. 9. (Modifica dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10. (Vigilanza).
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della
Art. 10. (Modifica dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.
2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della
Art. 11. (Modifica dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13. (Entrate).
1. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.”.
Art. 12. (Modifica dell’articolo 7, della
Il comma 6 dell’articolo 7 della
“6. E’ istituito l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.
Art. 13. (Modifica dell’articolo 9, della
1. Il comma 18 dell’articolo 9 della
“18. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:
a) un rappresentante del Comune di Asti;
b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;
c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;
d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
f) un rappresentante del Comune di Settime;
g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
h) un rappresentante del Comune di Vinchio;
i) un rappresentante della Provincia di Asti;
l) un rappresentante della Regione Piemonte;
m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.”.
Art. 14. (Disposizioni transitorie).
1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 9, comma 18, della
2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui all’articolo 24 della
3. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 9 bis della
4. Le conferenze di cui all’articolo 9 bis, comma 2, della
Art. 15. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) la
b) gli articoli 6, 7 e 11 della
c) la lettera g) del comma 4 dell’articolo 6 della
d) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della
e) l’articolo 2 della
2. Nel titolo della
ALLEGATO A
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 15 gennaio 2004, n. 2.