§ 5.7.115 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 65.
Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:13/04/1995
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del [...]
Art. 28.      1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro quarantacinque giorni [...]
Art. 29.      1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:


§ 5.7.115 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 65. [1]

Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, adeguando le leggi regionali interessate.

     2. L'asta fluviale del Po, ricompresa nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è individuata come rotta di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Artt. 2. - 13. [2].

 

     Artt. 14.

     1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, è riclassificato come Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour.

     2. [3].

 

     Artt. 15. - 19. [4].

 

     Artt. 20. - 21. [5].

 

     Artt. 22. - 25. [6].

 

     Artt. 26. - 27. [7]

 

     Art. 28.

     1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, le funzioni gestionali dei tre Tratti del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono svolte dai Consigli direttivi in carica all'entrata in vigore della presente legge per le competenze attualmente esercitate.

     3. I membri dei Consigli direttivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

     4. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 «Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere».

 

     Art. 29.

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza», come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;

     b) l'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 «Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour»;

     c) la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37 «Istituzione dell'Area attrezzata Le Vallere» come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;

     d) la legge regionale 28 febbraio 1984, n. 13 «Modificazione alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza"»;

     e) la legge regionale 30 marzo 1987, n. 19 «Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza»;

     f) l'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28;

     g) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)»;

     h) gli articoli 6, 7 e 19 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po» [8];

     i) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 62 «Modificazione alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione"»;

     l) le lettere c) e d) del comma 4 ed il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394»;

     m) la legge regionale 3 giugno 1993, n. 22 «Modificazione della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione"».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificano la L.R. 17 aprile 1990, n. 28.

[3] Modificano la L.R. 16 maggio 1980, n. 48.

[4] Modificano la L.R. 16 maggio 1980, n. 48.

[5] Modificano la L.R. 7 settembre 1987, n. 50.

[6] Modificano la L.R. 30 marzo 1987, n. 18.

[7] Modificano la L.R. 22 marzo 1990, n. 12.

[8] Si veda Errata Corrige in B.U. 30 agosto 1995, n. 35.