Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.12 caccia |
Data: | 27/01/2000 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale). |
Art. 2. (Piani di contenimento). |
Art. 3. (Norma transitoria). |
Art. 4. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata). |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 5.12.9 - Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.
Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate".
(B.U. 2 febbraio 2000, n. 5).
Art. 1. (Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale).
1. Sono vietati su tutto il territorio regionale l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della
2. E' vietata inoltre l'importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese e aziende agri - turistico - venatorie e aziende faunistico - venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.
Art. 2. (Piani di contenimento).
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della
2. Ad integrazione dell'articolo 29 della
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
Art. 3. (Norma transitoria).
1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2000 le Province possono definire il periodo per l'attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.
2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.
Art. 4. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata). [2]
1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale, vengono iscritti stanziamenti sul ‘’fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata’’, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali [3].
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti e le modalità che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà [4].
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del
Art. 5. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della
[4] Comma così modificato dall'art. 10 della