§ 1.1.7 - Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie
Data:15/03/2001
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 17 della L.R. 44/2000).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 24 della L.R. 44/2000).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 30 della L.R. 44/2000).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 32 della L.R. 44/2000).
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 33 della L.R. 44/2000).
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 74 della L.R. 44/2000).
Art. 8.  (Integrazione alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VI (artt. 81 - 86) relativo a Turismo, Acque minerali e termali).
Art. 9.  (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VII (artt. 87 - 104) relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità).
Art. 10.  (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII (artt. 105 - 135) relativo a Servizi alla persona e alla comunità).
Art. 11.  (Modificazioni alla L.R. 44/2000).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Personale).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 1.1.7 - Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

(B.U. 21 marzo 2001, n. 12 - 3° suppl.).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 17 della L.R. 44/2000). [2]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 24 della L.R. 44/2000). [3]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 30 della L.R. 44/2000). [4]

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 32 della L.R. 44/2000). [5]

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 33 della L.R. 44/2000). [6]

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 74 della L.R. 44/2000). [7]

 

     Art. 8. (Integrazione alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VI (artt. 81 - 86) relativo a Turismo, Acque minerali e termali). [8]

 

     Art. 9. (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VII (artt. 87 - 104) relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità). [9]

 

     Art. 10. (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII (artt. 105 - 135) relativo a Servizi alla persona e alla comunità). [10]

 

     Art. 11. (Modificazioni alla L.R. 44/2000).

     1. Il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni finanziarie e finali" assume la numerazione: "titolo IX" e gli articoli 81, 82, 83 e 84 assumono la numerazione: "136, 137, 138 e 139".

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione d'esame di cui all'articolo 99, comma 5, lettera b), della L.R. 44/2000, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, previsti in lire 3 milioni, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 10590 dell'esercizio finanziario 2001.

     2. All'individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4 della L.R. 34/1998.

 

     Art. 13. (Personale).

     1. Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.

     2. L'esatta quantificazione è definita con provvedimento della Giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 17 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[3] Sostituisce il comma 4, art. 24 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Sostituisce il comma 4, art. 30 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Modifica la lettera a), comma 3, art. 32 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Modifica la lettera b), comma 3, art. 33 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[7] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 74 della L.R. 26 ottobre 2000, n. 44.

[8] Inserisce il Titolo VI nella L.R. 26 ottobre 2000, n. 44.

[9] Inserisce il Titolo VII nella L.R. 26 ottobre 2000, n. 44.

[10] Inserisce il Titolo VIII nella L.R. 26 ottobre 2000, n. 44.