§ 2.3.1. - Legge Regionale 16 marzo 1989, n. 16.
Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comprensori
Data:16/03/1989
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di indirizzo e coordinamento e di controllo con il metodo della programmazione, in base al disposto degli artt. [...]
Art. 2.      La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Regionale e dalla Giunta, secondo quanto disposto dalla L.R. 19 agosto 1977, n. 43, così come [...]
Art. 3.      Il Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore sono atti prescrittivi, che pongono vincoli, indirizzi e parametri per le attività proprie della Regione, degli Enti ed aziende direttamente [...]
Art. 4.      La Regione esercita direttamente le attività amministrative connesse all'esercizio della programmazione e della pianificazione territoriale e che costituiscono garanzia dell'efficacia dei piani [...]
Art. 5.      La Regione rende effettivo lo svolgimento delle funzioni delegate o sub-delegate, assegnando agli Enti delegatari i mezzi finanziari e il personale necessari.
Art. 6.      (Omissis).
Art. 7.      L'area di programma costituisce per la Regione il riferimento territoriale per la formazione degli atti e l'esercizio delle competenze proprie in materia di programmazione socio-economica e di [...]
Art. 8.      La Regione determina gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli Enti locali. La definizione di tali ambiti può avvenire anche ai soli [...]
Art. 9.      Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali sono istituite le Assemblee dei Sindaci dei Comuni compresi nelle aree di programma. Alle riunioni della Assemblea dei Sindaci sono invitati i [...]
Art. 10.      Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori e ha la responsabilità dell'attività successiva all'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea; cura i rapporti con i [...]
Art. 11.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione con proprie leggi, procede al riordino della disciplina delle funzioni amministrative prioritariamente nelle materie di [...]
Art. 12.      Al fine di esercitare le funzioni delegate, e in ogni caso, tutte quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 117, 1° comma e capoverso della Costituzione, la Provincia predispone - in [...]
Art. 13.      Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede, con proprie leggi, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 57/1985 alla revisione delle [...]
Art. 14.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 100 milioni.
Art. 15.      Sino all'approvazione del Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 10, le Assemblee dei Sindaci svolgono i compiti loro assegnati dalla presente legge secondo le modalità indicate [...]
Art. 16.      Sino all'approvazione del nuovo ordinamento delle Autonomie o all'istituzione delle nuove Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, richiesta con proposte di legge approvate dal Consiglio [...]
Art. 17.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali nn. 9/86, 16/86, 41/75 e successive modifiche ed integrazioni.


§ 2.3.1. - Legge Regionale 16 marzo 1989, n. 16.

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative [*].

(B.U. 29 marzo 1989, n. 13)

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di indirizzo e coordinamento e di controllo con il metodo della programmazione, in base al disposto degli artt. 4 e 73 dello Statuto e dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     A tal fine la Regione adotta il Piano Regionale di Sviluppo di cui agli artt. 74 e 75 dello Statuto e i piani territoriali e di settore in cui esso si articola e specifica.

 

     Art. 2.

     La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Regionale e dalla Giunta, secondo quanto disposto dalla L.R. 19 agosto 1977, n. 43, così come modificata dalla presente legge.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore sono atti prescrittivi, che pongono vincoli, indirizzi e parametri per le attività proprie della Regione, degli Enti ed aziende direttamente ed indirettamente dipendenti dalla Regione, o ad essa collegati, degli Enti locali e delle Comunità Montane per le materie delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale, nei limiti in cui sia consentito alla legislazione regionale. Ad esso si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.

     Qualora approvati con legge regionale, i piani sono direttamente vincolanti l'attività degli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117, primo comma e capoverso della Costituzione.

     In ogni caso il Piano Regionale di Sviluppo e i documenti e i piani in cui si articola costituiscono criterio di buona amministrazione per le attività degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e quadro di riferimento per le aziende a partecipazione pubblica e per i privati.

     L'efficacia dei piani territoriali è stabilita dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche.

     Il Piano Regionale di Sviluppo o quelli di settore, anche adottati in specificazione di piani nazionali, prevedono la realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, alla quale gli Enti locali possono essere chiamati a concorrere, previa intesa, con risorse proprie anche finanziarie.

     Il provvedimento regionale di approvazione del piano specifica le modalità del concorso di cui al comma precedente.

 

     Art. 4.

     La Regione esercita direttamente le attività amministrative connesse all'esercizio della programmazione e della pianificazione territoriale e che costituiscono garanzia dell'efficacia dei piani e dell'effettività della loro applicazione.

     Esercita altresì direttamente quelle attività amministrative immediatamente rilevanti per l'intero territorio regionale, o che, incidendo immediatamente sulla tutela o sul soddisfacimento di diritti o di interessi diffusi, richiedono interventi unitari o indivisibili.

     La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative diverse da quelle di cui ai commi precedenti, delegandole, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, alle Province, ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane, determinandone le modalità e gli indirizzi.

 

     Art. 5.

     La Regione rende effettivo lo svolgimento delle funzioni delegate o sub-delegate, assegnando agli Enti delegatari i mezzi finanziari e il personale necessari.

 

 

Titolo II

CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE [2]

 

     Art. 6.

     (Omissis).

 

 

Titolo III

AREE DI PROGRAMMA

 

     Art. 7.

     L'area di programma costituisce per la Regione il riferimento territoriale per la formazione degli atti e l'esercizio delle competenze proprie in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale.

     Il concorso degli Enti locali e delle loro forme associative, delle Comunità Montane, degli Enti pubblici e a partecipazione pubblica, delle forze sociali, economiche e culturali alla formazione degli atti generali di programmazione e pianificazione territoriale si realizza per «aree di programma» territorialmente definite all'interno delle circoscrizioni provinciali, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, terzo comma, della L.R. n. 57/1985 ed individuate nell'elenco allegato alla presente legge di cui è parte integrante. In sede di formazione del III Piano di Sviluppo, e comunque entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette aree sono territorialmente verificate, ed eventualmente modificate con deliberazione del Consiglio Regionale. A tal fine, le Province, con deliberazione dei propri Consigli, possono formulare motivate proposte di modifica, anche in relazione ad eventuali osservazioni da parte dei Comuni facenti parte delle aree di programma.

     Per l'espletamento di attività regionali a livello decentrato e la realizzazione di specifici progetti, la Regione può istituire, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, apposite unità operative nell'ambito delle «aree di programma».

     L'area di programma costituisce altresì riferimento territoriale per le attività di consultazione previste dallo Statuto e per la partecipazione.

 

     Art. 8.

     La Regione determina gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli Enti locali. La definizione di tali ambiti può avvenire anche ai soli fini della individuazione delle caratteristiche quantitative e della distribuzione territoriale di determinati servizi pubblici.

     I Comuni e le Province per l'esercizio delle loro funzioni possono richiedere alla Regione collaborazione finanziaria e tecnica. In tal caso l'intervento regionale è subordinato alla conformità delle richieste alle previsioni contenute nella legislazione e nei piani regionali.

     Sono abrogate tutte le norme istitutive di organismi o strutture, comunque denominati, rappresentativi dei Comuni compresi nelle zonizzazioni del territorio regionale disposte dalle leggi regionali vigenti, ad eccezione di quelle relative alle UU.SS.SS.LL. e alle Comunità Montane, alle Commissioni per il piano agricolo zonale e di quelle relative ai Consorzi di Comuni.

 

 

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SINDACI

 

     Art. 9.

     Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali sono istituite le Assemblee dei Sindaci dei Comuni compresi nelle aree di programma. Alle riunioni della Assemblea dei Sindaci sono invitati i Presidenti delle Comunità Montane ricomprese, in tutto o in parte, nell'area di programma.

     L'Assemblea dei Sindaci è strumento di raccordo tra gli Enti locali con compiti di concorso in materia di programmazione regionale. In particolare:

     - concorre alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo;

     - esprime alla Provincia pareri e indicazioni sulle proposte degli atti generali e settoriali di programmazione socio-economica di livello sub-regionale, sulle proposte dei piani territoriali di livello sub- regionale, sui piani in cui si articola il Piano Regionale di Sviluppo e sui programmi pluriennali di settore e progetti di intervento;

     - esprime pareri alla Provincia sui programmi di settore e i progetti, formulati secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali di attività e di spesa, nelle materie ad essa delegate e in ogni caso nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

     I pareri e le indicazioni sono formulati nei tempi, nelle forme e secondo le modalità stabilite nei Regolamenti di cui al 9° comma del presente articolo.

     La richiesta del parere dell'Assemblea dei Sindaci da parte della Provincia è obbligatoria per l'adozione di proposte di atti di competenza regionale o comunque per l'adozione di atti comportanti oneri finanziari per la Regione.

     All'assemblea sono altresì attribuiti i compiti previsti dai successivi artt. 12 e 13 e da leggi regionali.

     La Giunta Regionale, può altresì richiedere all'Assemblea dei Sindaci la formulazione di pareri e proposte nelle materie di competenza regionale che non siano state delegate agli Enti locali.

     Ai fini della prima costituzione delle Assemblee dei Sindaci, il Presidente della Giunta Regionale, non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza prevista dall'art. 7, 2° comma, convoca per ciascuna area di programma i Sindaci dei Comuni interessati presso la sede del Comune capo area, così come individuato nell'elenco allegato alla presente legge ed eventuali modificazioni.

     Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune capo area e viene insediato dall'Assemblea stessa nella sua prima seduta. Il verbale di tale seduta è redatto dal Segretario del Comune capo area e viene trasmesso alla Regione per la presa d'atto del Consiglio Regionale.

     Il Consiglio Regionale approva, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci

- formulata sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale

- il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa entro tre mesi

dalla sua costituzione sentita la Commissione consiliare competente,

l'U.R.P.P. e le singole Province nell'ambito delle loro competenze

territoriali.

     In sede di prima convocazione e fino all'approvazione del Regolamento da parte del consiglio Regionale, le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide in presenza della metà più uno dei Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea medesima.

     Le spese di prima costituzione e quelle di funzionamento dell'Assemblea sono a carico della Regione.

 

     Art. 10.

     Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori e ha la responsabilità dell'attività successiva all'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea; cura i rapporti con i Comuni e le Comunità Montane dell'area, con la Provincia e la Regione; svolge in generale i compiti assegnatigli dal Regolamento.

     La convocazione, la sede, le adunanze e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento. L'Assemblea esprime i pareri di competenza attraverso pronunce da cui risultano, nominativamente, le posizioni dei singoli membri.

     La Regione assicura all'Assemblea dei Sindaci l'attività di segreteria attraverso successivi provvedimenti assunti con deliberazione della Giunta Regionale.

 

 

Titolo V

DELEGA DI FUNZIONI E ATTRIBUZIONE DI COMPITI

 

     Art. 11.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione con proprie leggi, procede al riordino della disciplina delle funzioni amministrative prioritariamente nelle materie di seguito indicate, individuate per settori organici, e definisce ambiti e modalità della delega di esercizio alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni, singoli o associati:

     - agricoltura

     - trasporti

     - commercio e artigianato

     - tutela dell'ambiente

     - formazione professionale

     - turismo, sport, caccia e pesca

     riservando alla Provincia la competenza per gli interventi di area vasta e alla Regione quella per gli interventi immediatamente rilevanti per l'intero territorio o per la comunità regionale.

     Le leggi di delega stabiliscono le procedure per la programmazione di settore, per l'assegnazione di personale regionale e per la determinazione dei fabbisogni finanziari necessari all'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate che dovranno essere coperti dalla Regione e definiscono l'ambito territoriale di riferimento operativo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Provincia che, di norma, deve coincidere con le aree di programma.

 

     Art. 12.

     Al fine di esercitare le funzioni delegate, e in ogni caso, tutte quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 117, 1° comma e capoverso della Costituzione, la Provincia predispone - in conformità a quanto stabilito dal Piano Regionale di Sviluppo, dal piano territoriale e dai piani di settore - programmi di settore e progetti, formulati secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali di attività e di spesa. La Provincia adotta bilanci consolidati, generali o di settore.

     Sugli schemi dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, la Provincia sente obbligatoriamente - a pena di nullità - le Assemblee dei Sindaci delle «aree di programma» funzionalmente interessate, che formulano osservazioni ed eventuali proposte di modifica, di cui si deve in ogni caso dare atto nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale.

     Sugli schemi di cui al comma precedente la Provincia sente inoltre la Giunta Regionale che, con proprio parere vincolante, verifica la conformità degli stessi al Piano Regionale di Sviluppo, al piano territoriale ed ai piani di settore.

     Il contrasto tra proposizioni normative contenute nei piani regionali e parti dei programmi e progetti provinciali, configura vizio di legittimità.

 

     Art. 13.

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede, con proprie leggi, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 57/1985 alla revisione delle norme vigenti in materia di competenze già attribuite ai Comitati comprensoriali e al loro riordino organico.

     Sino al compimento di quanto previsto al comma precedente le suddette competenze sono ripartite nel modo che segue e sono esercitate secondo specifiche direttive di organizzazione emanate dal Presidente della Giunta Regionale.

     Alla Provincia sono attribuiti gli atti di competenza già assegnati ai Comitati comprensoriali:

     a) dalla L.R. 19 agosto 1977, n. 43, sulle procedure della programmazione, così come modificata dal Titolo II della presente legge che definisce altresì il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunità Montane;

     b) dai Titoli I, II, X della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» limitatamente ai piani territoriali e ai progetti territoriali operativi; la Provincia assicura, nell'esercizio dei compiti assegnati, il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunità Montane previsto dal Titolo II della presente legge;

     c) dall'art. 7, punto d) della L.R. 21 marzo 1984, n. 18 in materia di opere e lavori pubblici; la Provincia assicura nella predisposizione dei programmi pluriennali di intervento e di spese il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunità Montane nei modi previsti dal Titolo II della presente legge;

     d) dalle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15; 27 aprile 1978, n. 20; 12 ottobre 1978, n. 63; 17 ottobre 1979, n. 61; 2 maggio 1980, n. 33; 21 maggio 1984, n. 27 in materia di agricoltura; la Provincia si avvale delle Commissioni consultive previste dalle predette leggi, prorogate nell'attuale composizione sino al riordino organico di cui al primo comma del presente articolo;

     e) dalla L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 di «Disciplina delle attività di formazione professionale» così come modificata dalla L.R. 21 marzo 1984, n. 18;

     f) dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 9, riguardante «Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale».

     Nell'esercizio dei compiti assegnati, così come individuati dal precedente comma, il Consiglio Provinciale si sostituisce al Consiglio del Comitato comprensoriale, la Giunta Provinciale alla Giunta esecutiva comprensoriale e il Presidente della Provincia al Presidente del Comprensorio. Sono fatti salvi e conservano la loro efficacia, sino all'adozione di eventuali modifiche, gli schemi, i piani, i programmi e gli atti adottati dai Comitati comprensoriali.

     I progetti di piano territoriale di cui al 7° comma dell'art. 7 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, predisposti ma non deliberati dal Consiglio comprensoriale alla data del 31 dicembre 1985, sono trasmessi per l'adozione alla Giunta Regionale; ove la redazione dei progetti di piano territoriale non sia stata in tutto o in parte completata dai Comitati comprensoriali, essa è svolta dalla Giunta Regionale che, a tal fine, dispone d'ufficio l'acquisizione delle elaborazioni di progetto sviluppate da Comitati comprensoriali entro la data del 31 dicembre 1985.

     La Giunta Regionale adotta il progetto di piano territoriale ai sensi dell'8° comma del sopracitato art. 7 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 previo parere delle Province competenti per il territorio, che deve essere rassegnato entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta della Regione: decorso detto termine, la Giunta Regionale procede comunque all'adozione del progetto di piano territoriale.

     Le funzioni in materia «Tutela ed uso del suolo» così come definite dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni con l'esclusione delle competenze di cui al punto b) del precedente terzo comma, sono riservate alla Regione sino al riordino di cui al primo comma del presente articolo. I pareri e le osservazioni sugli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G.C. e quelli previsti dall'art. 88 della legge 56/77, già assegnati ai Comitati comprensoriali, sono soppressi.

     Il parere sul piano regolatore generale di cui al 9° comma dell'art. 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, non è richiesto, sino alla riorganizzazione organica delle competenze di cui al 1° comma del presente articolo: il piano regolatore adottato è inviato dal Comune alla Giunta Regionale che lo trasmette al Comitato urbanistico regionale per gli adempimenti di legge. Le Sezioni decentrate della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 sono costituite presso ogni Provincia, svolgono le funzioni previste dal predetto articolo e sono presiedute da un componente delle stesse designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Tutti gli altri atti in materia di tutela ed uso del suolo, già di competenza dei Comitati comprensoriali, sono transitoriamente riservati alla competenza della Regione.

     Nell'esercizio delle competenze loro assegnate nel presente articolo, le Province si avvalgono delle proprie strutture e del personale proprio oppure trasferito o assegnato funzionalmente dalla Regione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 possono altresì avvalersi di consulenze esterne, assicurando la copertura delle spese con i propri mezzi di bilancio e con contributi della Regione.

     Tutti gli altri atti previsti da leggi e disposizioni regionali e già assegnati alla competenza dei Comitati comprensoriali e delle strutture previste da norme abrogate ai sensi del terzo comma del precedente art. 8, sono attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Sindaci e sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, presentata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 14.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 100 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Rimborso ai Comuni capo area delle spese di costituzione e di funzionamento delle Assemblee dei Sindaci» e con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.

     Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio e dei relativi esercizi.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15.

     Sino all'approvazione del Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 10, le Assemblee dei Sindaci svolgono i compiti loro assegnati dalla presente legge secondo le modalità indicate dal Presidente della Giunta Regionale con apposito provvedimento.

 

     Art. 16.

     Sino all'approvazione del nuovo ordinamento delle Autonomie o all'istituzione delle nuove Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, richiesta con proposte di legge approvate dal Consiglio Regionale, l'esercizio delle funzioni delegate alle Province, ai sensi del primo comma dell'art. 11, è assegnato, per le aree interessate, al Consorzio dei Comuni del Biellese e al Consorzio dei Comuni del Verbano-Cusio-Ossola, qualora costituiti ai fini della presente legge entro nove mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 17.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali nn. 9/86, 16/86, 41/75 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 


[*] Per effetto della L.R. 16 marzo 1989, n. 16, che qui si riporta, la voce COMPRENSORI contenuta nella presente Raccolta delle leggi della Regione Piemonte, viene eliminata.

[1] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

[2] Titolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.