§ 22.7.18 - D.M. 4 giugno 1993, n. 248. [*]
Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.7 fiere e mercati
Data:04/06/1993
Numero:248


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione.
Art. 3.  Condizioni per il rilascio ed il diniego dell'autorizzazione.
Art. 4.  Autorizzazione a soggetti non italiani.
Art. 5.  Determinazione delle aree ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge.
Art. 6.  Aree di cui all'art. 2, comma 7 e all'art. 3, comma 6, della legge.
Art. 7.  Posteggi.
Art. 8.  Decadenza dalla concessione del posteggio.
Art. 9.  Revoca della concessione del posteggio.
Art. 10.  Esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 della legge sulle aree demaniali marittime.
Art. 11.  Commissione comunale - Composizione.
Art. 12.  Commissione a livello provinciale - Composizione.
Art. 13.  Commissione regionale - Composizione.
Art. 14.  Commissioni di cui all'art. 4 della legge. Disposizioni comuni sulla composizione.
Art. 15.  Commissioni previste dall'art. 4 della legge. Funzionamento.
Art. 16.  Subingresso.
Art. 17.  Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività.
Art. 18.  Orari.
Art. 19.  Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.
Art. 20.  Sfera di applicazione della legge.
Art. 21.  Consistenza degli esercizi.
Art. 22.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 23.  Sanzioni.
Art. 24.  Norme transitorie e finali.


§ 22.7.18 - D.M. 4 giugno 1993, n. 248. [*]

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche.

(G.U. 23 luglio 1993, n. 171).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la legge 28 marzo 1991, n. 112; per «registro» il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per «autorizzazione» si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge; per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per «posteggio» si intende la parte di «area pubblica», o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per «fiera locale» o «mercato locale» o «fiera» o «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art. 1, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per «fiere-mercato o sagre» si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per «numero di presenze» in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per «società di persone» si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per «vendita a domicilio» si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; per «settore merceologico» si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); per «specializzazioni merceologiche» si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 2. Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione.

     1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda o a fornire certificati di iscrizione nel registro.

     2. Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero d'iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, agli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la camera di commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.

     3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, comma 9. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione predetermina, per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un ordine di priorità. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza o sulla residenza o sulla sede legale o sulle specializzazioni merceologiche richieste.

     4. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti non appena si siano prodotte le cause che la motivano.

     5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste [1].

     6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili [1].

 

     Art. 3. Condizioni per il rilascio ed il diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

     2. L'autorizzazione regionale per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile, in nessun comune della regione, alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

     3. Le autorizzazioni comunale e regionale suddette non possono essere negate nei casi in cui nell'ambito delle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi, quali che siano, considerato il disposto dell'art. 3, comma 11, secondo periodo, della legge, le tabelle merceologiche oggetto delle autorizzazioni stesse.

     4. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio della stessa fiera o mercato, salvo quanto disposto dal successivo art. 7, comma 7. L'autorizzazione regionale di cui al comma 2 vale per tutti i posteggi disponibili nelle fiere o mercati comunali non quotidiani che siano richiesti.

     5. Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicate la localizzazione e le dimensioni desiderate del posteggio; se viene richiesta l'autorizzazione regionale di cui al comma 2, possono essere indicati più posteggi. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

     6. Le autorizzazioni comunale e regionale suddette prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

     7. Chi sia già titolare di una delle autorizzazioni suindicate ed intenda ottenere altri posteggi in altri mercati dello stesso comune o di altri comuni per l'esercizio o dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge o dell'attività di cui alla lettera b) dello stesso articolo e comma deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

     8. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

     9. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

     10. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni diverse o da comuni diversi. Per il rilascio deve essere presentata per ciascuna di esse apposita domanda ai fini della valutazione della sussistenza delle rispettive condizioni prescritte.

     11. Qualora il presidente della giunta regionale deleghi ad altro organo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge, deve metterlo nella condizione di conoscere, al momento dell'esame della domanda di autorizzazione, quali siano i posteggi disponibili nei vari comuni della regione.

     12. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

     Art. 4. Autorizzazione a soggetti non italiani.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani.

     2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 5, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

 

     Art. 5. Determinazione delle aree ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge.

     1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge è stabilita dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge stessa indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. Allo stesso modo è stabilita, l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge.

     2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto disposto dell'art. 3, comma 11, secondo periodo, della legge.

     3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge, con la medesima procedura stabilita dall'art. 3, comma 4, della legge stessa. Anche in tal caso si applica il comma 5 di tale articolo.

     4. Le aree di cui all'art. 2, comma 7, e quelle di cui all'art. 3, comma 6, della legge non fanno parte delle aree previste dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge stessa e sono stabilite dal consiglio comunale con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati relativi.

     5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge, considerato il disposto dell'art. 3, commi 14 e 15, della legge stessa.

     6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge, o di quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo e comma, essa può essere inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'art. 3, comma 11, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella locazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art. 17, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge, possono consistere di un insieme di posteggi contigui o di un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

 

     Art. 6. Aree di cui all'art. 2, comma 7 e all'art. 3, comma 6, della legge.

     1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, e all'art. 3, comma 6, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge stessa.

     2. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del precedente art. 5 si applicano anche per le aree suddette. Tuttavia il consiglio comunale può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

     3. Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del precedente art. 5 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo.

     4. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

     5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi coloro che sono titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. A parità di condizione si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi [2].

     6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato [2].

     7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato [2].

     8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle ditte [2].

 

     Art. 7. Posteggi.

     1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art. 17, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     2. Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso obbligo sussiste per l'organo che rilascia l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge, con riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero territorio della regione in cui opera.

     3. L'organo comunale competente comunica immediatamente alla regione di appartenenza del comune ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge.

     4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni della settimana.

     5. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione [3].

     6. Il possesso del titolo di priorità previsto dal precedente comma 5 e dal precedente art. 6, comma 5, è attestato ai sensi del comma 8 di tale articolo.

     7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art. 3, comma 11, della legge, non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

     8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

 

     Art. 8. Decadenza dalla concessione del posteggio.

     1. La decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'art. 3, comma 9, della legge stessa, consegue alla violazione delle sole norme della legge e del presente regolamento, nonché di quelle del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dei regolamenti di polizia urbana emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge.

     2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione [4].

     3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. Il comune deve collocare laddove l'attività commerciale viene svolta attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

     4. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

     5. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto [1/4] stabilito dalla legge. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

 

     Art. 9. Revoca della concessione del posteggio.

     1. Il diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, riconosciuto dall'art. 3, comma 10, della legge a chi abbia subíto la revoca della concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge per motivi di pubblico interesse, sussiste anche per il soggetto cui sia stata revocata, per gli stessi motivi, la concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge.

     2. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico- sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 10. Esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 della legge sulle aree demaniali marittime.

     1. L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 1, comma 2, della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge stessa e soltanto previa autorizzazione dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenenti rispettivamente il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione - parte marittima.

     2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendano esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione. Per il 1992 il predetto elenco viene predisposto sulla base dei permessi rilasciati dall'autorità marittima nel 1990 e nel 1991.

     3. L'autorità marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime, distinti secondo i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.

     4. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è richiesto il rinnovo.

 

     Art. 11. Commissione comunale - Composizione.

     1. La commissione comunale di cui all'art. 4, comma 1, della legge è composta:

     - di un rappresentante del comune, competente per materia, che la presiede;

     - del direttore dell'ufficio comunale addetto al traffico e alla viabilità o del comandante del Corpo di polizia municipale;

     - del direttore dell'ufficio comunale addetto all'urbanistica e al territorio;

     - di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di tre esperti di problemi della distribuzione.

     2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti la commissione comunale suddetta è altresì composta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, del direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori di tale ufficio, o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

 

     Art. 12. Commissione a livello provinciale - Composizione.

     1. La commissione a livello provinciale di cui all'art. 4, comma 2, della legge, è composta:

     - del direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori di tale ufficio, che la presiede, o in caso di sua assenza o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato;

     - di due rappresentanti tecnici del comune interessato, competenti in materia di traffico e viabilità, di urbanistica e territorio, designati in occasione delle riunioni riguardanti il comune, per l'intero periodo di durata della commissione, dall'organo comunale competente secondo lo statuto del comune stesso;

     - di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     - di tre esperti di problemi della distribuzione.

     2. La commissione di cui al presente articolo non è un organo dell'ente provincia; essa ha sede presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 13. Commissione regionale - Composizione.

     1. La commissione regionale di cui all'art. 4, comma 3, della legge, è composta, oltre che del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui allo stesso art. 4, comma 4, di:

     - un rappresentante della regione, competente per materia, che la presiede;

     - due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI;

     - un rappresentante delle camere di commercio della regione designato dall'unione regionale;

     - tre esperti di problemi della distribuzione.

 

     Art. 14. Commissioni di cui all'art. 4 della legge. Disposizioni comuni sulla composizione.

     1. Le commissioni di cui all'art. 4 della legge sono nominate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e durano in carica cinque anni.

     2. La procedura di rinnovo delle commissioni va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

     3. Trascorso un mese dalla data di scadenza senza che sia nominata la nuova commissione, si fa luogo, per la commissione comunale, all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, mentre per la commissione regionale e per quella a livello provinciale si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dal terzo comma dello stesso articolo. Il termine di cui a tale terzo comma è ridotto a giorni trenta.

     4. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti, rappresentanti dello stesso ente od organizzazione.

     5. I membri delle commissioni suddette nominati come esperti di problemi della distribuzione debbono essere scelti fra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

     6. Possono far parte di ciascuna delle tre commissioni anche coloro che siano membri delle altre due.

     7. I membri delle commissioni suddette che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. Debbono essere sostituiti anche i membri nominati in rappresentanza di enti od organizzazioni che ne chiedano la sostituzione.

 

     Art. 15. Commissioni previste dall'art. 4 della legge. Funzionamento.

     1. Il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 4 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

     2. Le commissioni di cui all'art. 4 della legge intervengono esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.

     3. I membri della commissione regionale che siano operatori in attività non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge, aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie.

     4. Il segretario della commissione comunale è un dipendente del comune, dell'ufficio competente per materia, designato dall'organo comunale competente secondo lo statuto del comune stesso; quello della commissione a livello provinciale è un dipendente dell'UPICA designato dal direttore di tale ufficio; quello della commissione regionale è un dipendente della regione, dell'ufficio competente per materia.

     5. Le spese di funzionamento della commissione comunale sono a carico del comune, quelle della commissione a livello provinciale sono a carico dell'UPICA, quelle della commissione regionale sono a carico della regione.

 

     Art. 16. Subingresso.

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, per il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio.

     2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

     3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

     4. Non si applicano le disposizioni sulla concentrazione di più esercizi di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

 

     Art. 17. Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività.

     1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, anche per la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge, e di quella di cui all'art. 2, comma 7, e all'art. 3, comma 6, della legge stessa.

     2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e l'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6, della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

     3. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

 

     Art. 18. Orari.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, primo periodo, della legge, nonché quanto stabilito dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, in materia di facoltatività e non di obbligo di apertura dell'esercizio, di durata giornaliera e di sospensione infrasettimanale, domenicale e festiva dell'attività di vendita, di deroghe ai limiti temporali di svolgimento dell'attività stabiliti e di esercizi non soggetti ai limiti suddetti, i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Limitazioni possono essere stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge stessa nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     2. Nel caso di fiere o mercati che si svolgano di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal sindaco ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

     3. Nelle fiere o mercati di cui al precedente comma 2 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

     4. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

 

     Art. 19. Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

     1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, è convertita d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alla citata legge n. 112, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in più aree dello stesso comune, è convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in più comuni, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 è convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 2, comma 4, della legge.

     6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione dà luogo al rilascio di autorizzazioni da parte di più regioni, qualora la validità territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca a province appartenenti a più regioni.

     7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne copia alla regione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

     8. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare alla regione, o al comune, se l'autorizzazione che deve avere è comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

     9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportata all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa il nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla camera di commercio di cui al successivo art. 21, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

     10. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge di continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la consegna del documento suddetto viene meno anche la validità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

     11. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 [5].

 

     Art. 20. Sfera di applicazione della legge.

     1. La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.

     2. La legge si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

     3. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

     4. I soggetti che esercitano sulle aree contemplate dalla legge l'attività di vendita di merci in base ad un'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata prima della data di entrata in vigore della legge stessa, sottostanno alla conversione d'ufficio dell'autorizzazione medesima, con le modalità di cui al precedente art. 19, nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge.

 

     Art. 21. Consistenza degli esercizi.

     1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui allegato 1 al presente regolamento ed inviato in copia, con le modalità previste da tale articolo, dagli organi competenti al rilascio, alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale.

     2. Ai fini del suddetto art. 36 debbono anche essere comunicate alla camera di commercio indicata nel comma 1, da parte degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione, le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Per effettuare tale comunicazione si utilizza un apposito modulo predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. I moduli di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalla camera di commercio.

     4. Si applicano anche le altre disposizioni del citato art. 36 concernenti l'acquisizione, l'utilizzazione e la messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione debbono essere comunicati dal medesimo agli organi che l'hanno rilasciata e da questi ultimi alla camera di commercio di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Norme igienico-sanitarie.

     1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

     2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

     3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

     4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

     5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

     6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

     7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno effetto a partire dal 1° ottobre 1993. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 23. Sanzioni.

     1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto

dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata [6].

     2. Agli effetti di cui all'art. 6, comma 1, della legge non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

     3. Agli effetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della legge una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo, all'UPICA competente.

     4. Agli effetti dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora siano state valutate dall'UPICA di valore non superiore al milione di lire.

     5. Agli effetti dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

     6. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione prevista dall'art. 39 di tale legge.

     7. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva deve essere effettuata con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo, commesse in violazione delle norme della legge, nonché delle norme della legge 11 giugno 1971 applicabili al commercio su aree pubbliche, nella circoscrizione territoriale nella quale l'autorizzazione utilizzata per l'esercizio dell'attività nel corso del cui svolgimento l'infrazione è stata commessa è valida. La valutazione è effettuata dall'UPICA che ha irrogato la sanzione.

     8. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato debbono essere collegati fra di loro per la costituzione di un archivio informatizzato, continuamente aggiornato e consultabile da ciascuno di essi.

     9. Agli effetti dell'art. 6, comma 5, della legge si ha recidiva allorché dopo una prima violazione di norme di legge è commessa una seconda violazione.

     10. Ai fini della formazione della recidiva deve essere considerato anche il provvedimento della confisca, divenuto esecutivo, emesso nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento liberatorio di cui all'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non deve invece essere preso in considerazione ai fini suddetti l'accertamento di un'infrazione al quale abbia fatto seguito il pagamento liberatorio.

     11. L'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6, della legge, che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'art. 20, comma 3, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 12.

 

     Art. 24. Norme transitorie e finali.

     1. L'iscrizione di diritto nel registro, prevista dall'art. 7, comma 4, della legge, non è subordinata al pagamento di alcuna tassa, ma a quello del diritto di segreteria previsto dalla voce 17 della tariffa allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, così come modificata sia dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e dalla legge 1° agosto 1988, n. 340. Qualora non venga presentata alla camera di commercio competente per territorio la domanda di iscrizione nel registro, richiesta dal citato art. 7, comma 4, entro il termine di due anni stabilito da tale disposizione, la camera avverte l'interessato, con lettera raccomandata, di presentare la domanda entro sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera. Trascorso inutilmente tale termine, procede alla cancellazione del soggetto dalla sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     2. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge erano iscritti nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, non solo nella sezione speciale prevista dall'art. 3 di tale legge, ma anche per il commercio al dettaglio degli stessi prodotti ai quali si riferisce l'iscrizione nella sezione speciale stessa, non sono tenuti a presentare la domanda di cui all'art. 7, comma 4, della legge.

     3. I soggetti iscritti nella sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con specifico riferimento o all'attività di vendita di prodotti alimentari o all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno ugualmente diritto ad ottenere l'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari corrispondenti e ad ottenere in sede di conversione l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge.

     4. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, basata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, anche sul possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dà titolo all'iscritto che li possieda di avvalersene ai fini dell'iscrizione nel registro necessaria per esercitare tale attività.

     5. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge possono essere riproposte, o al comune o alla regione, mantenendo la data originaria di presentazione, purché siano presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     6. I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge.

     7. L'eventuale comunicazione del parere di cui al comma 6 fatta agli interessati dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, vale come rilascio dell'autorizzazione stessa.

     8. La norma prevista dal comma 6 si applica anche ai soggetti a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso presentato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

     9. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8:

     a) fino al 31 dicembre 1996 l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale [7];

     b) fino al 31 dicembre 1996, l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente art. 19, comma 5 [7].

     10. L'applicazione del criterio di priorità previsto dal comma 9 comporta automaticamente la decadenza dall'autorizzazione che ne è il presupposto.

     11. La facoltà di cui al comma 6 dell'art. 2 è riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purché la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [8].

 

(Allegato) (Omissis)

 

 


[*] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, a decorrere dal termine indicato nell'art. 26 dello stesso D.Lgs. 114/98.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[5] Termine prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1997 dall'art. 5 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

[7] Termine così prorogato dall'art. 3 della L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[7] Termine così prorogato dall'art. 3 della L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350. Il termine è stato differito al 30 giugno 1997 dall'art. 5 della L. 25 marzo 1997, n. 77.