§ 4.4.15 – L.R. 25 febbraio 1991, n. 7.
Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della L.R. n. 47/87.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:25/02/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Costituzione dell'Ente Fieristico).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Atto costitutivo e Statuto).
Art. 4.  (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47 art. 15).
Art. 5.  (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987 n. 47 art. 16).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.15 – L.R. 25 febbraio 1991, n. 7.

Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della L.R. n. 47/87.

(B.U. 6 marzo 1991, n. 10).

 

Capo I [1]

COSTITUZIONE DELL'ENTE FIERISTICO

 

Art. 1. (Costituzione dell'Ente Fieristico). [2]

     [1. La Regione Piemonte partecipa alla costituzione dell'Ente Fieristico «expo 2000» in forma di società per azioni, centro fieristico ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47, secondo le norme degli artt. 2328 e seguenti dea Codice Civile.

     2. Tale Ente può derivare anche dalla trasformazione o fusione di una società già operante nel settore.

     3. Altri soci dell'Ente Fieristico «expo 2000» possono essere gli Enti locali interessati o loro associazioni, le Camere di Commercio e/o loro associazioni, le associazioni di categoria ed i soggetti economici interessati.]

 

     Art. 2. (Finalità). [3]

     [1. L'Ente Fieristico «Expo 2000» ha lo scopo di gestire e sviluppare, anche per conto terzi ed anche territorialmente, le attività, le strutture, i servizi espositivi e di promozione; di promuovere la migliore collocazione sui mercati di beni e servizi offerti dal sistema economico piemontese; d'intensificare gli scambi e diffondere la conoscenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative dei vari Settori economici fornendo i servizi necessari.]

 

     Art. 3. (Atto costitutivo e Statuto). [4]

     [1. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Ente Fieristico «expo 2000» S.p.a:, preso atto che l'atto costitutivo della società preveda:

     a) la sede dell'Ente Fieristico «expo 2000» sia fissata a Torino, e l'Ente abbia la proprietà o la disponibilità degli immobili ed impianti destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con idonea destinazione urbanistica;

     b) gli utili conseguiti siano reinvestiti per fini istituzionali dell'Ente o per la costituzione di riserve;

     c) il Consiglio d'Amministrazione sia formato da non più di 15 membri, dei quali almeno 6 membri nominati, a norma dell'art. 2458 C.C., dagli Enti pubblici che partecipano alla società, ed 1 membro sia designato dall'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte nella sua funzione istituzionale. Tra i membri nominati dagli Enti pubblici almeno n. 3 membri siano nominati dal Consiglio Regionale che nomina altresì un Sindaco della società, a norma del citato art. 2458 C.C.;

     d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale siano nominati fra i membri di nomina del Consiglio Regionale;

     e) il Consiglio di Amministrazione nomini l'Amministratore delegato;

     f) l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda che in terza convocazione deliberi con la maggioranza delle azioni di categoria A) [5];

     l'Ente Fieristico predisponga Programmi Triennali da trasmettere per il parere di competenza alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, legge regionale n. 47/87 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di scadenza del programma precedente, individuando altresì linee ed elementi di attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2;

     h) il primo Programma Triennale sia trasmesso alla Giunta Regionale entro un anno dalla data di costituzione dell'Ente Fieristico;

     i) successivamente al parere favorevole della Giunta Regionale, il Programma Triennale sia approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Entro 60 giorni dall'espressione di parere non favorevole della Giunta Regionale l'Ente Fieristico trasmetta un nuovo Programma all'esame della Giunta stessa;

     l) il Programma Triennale sia attuato tramite programmi annuali di attività, approvati con la maggioranza qualificata di due terzi più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2388 del C.C.;

     m) il Programma annuale recepisca altresì, dando adeguate risposte, le istanze avanzate dalla Giunta Regionale in ordine ad iniziative o interventi da assumersi in conseguenza dell'emergere di specifiche esigenze anche non previste dal Programma Triennale.]

 

Capo II

MODIFICHE ALLA L.R. 7 SETTEMBRE 1987, N. 47

 

     Art. 4. (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47 art. 15). [6]

     [1. Il 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47, è abrogato e così sostituito:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987 n. 47 art. 16). [7]

     [1. L'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, denominato «oneri relativi alla sottoscrizione di azioni dell'Ente Fieristico «expo 2000», e con la dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura finanziaria della spesa sopra indicata si procederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12600.

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Capo abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2006, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2006, n. 20, che ha abrogato l’intero Capo I.

[3] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2006, n. 20, che ha abrogato l’intero Capo I.

[4] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2006, n. 20, che ha abrogato l’intero Capo I.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1994, n. 44.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.