§ 2.8.64 - Legge regionale 13 agosto 1996, n. 62.
Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:13/08/1996
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla Società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 680 milioni. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.8.64 - Legge regionale 13 agosto 1996, n. 62.

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche).

(B.U. 21 agosto 1996, n. 34).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla Società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale [1] da lire 0 (zero) a lire 10 miliardi 300 milioni.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 680 milioni. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Società per Azioni Expo 2000» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi 680 milioni.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 19 marzo 1997, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31. Sostituisce l'art. 17, 3° comma, della L.R. 7 settembre 1987, n. 47.