Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 20/11/1971 |
Numero: | 1062 |
Sommario |
Artt. 1. - 7. |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice [...] |
§ 69.3.21 - Legge 20 novembre 1971, n. 1062.
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318).
Artt. 1. - 7. [1]
(Omissis) [2]
Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.
Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti [3].
Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.
[1] Articoli abrogati dall'art. 166 del
[2] Comma abrogato dall'art. 166
[3] Con sentenza 14 aprile 1988, n. 440, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui utilizza le parole “deve avvalersi” anzichè “può avvalersi”.