Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.14 sport |
Data: | 13/12/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 2/2009) |
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 2/2009) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale l.r. 2/2009) |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 38 della l.r. 2/2009) |
Art. 7. (Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 2/2009) |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 46 della l.r. 2/2009) |
Art. 9. (Modifiche dell'articolo 47 della l.r. 2/2009) |
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 2/2009) |
Art. 11. (Abrogazione) |
Art. 12. (Urgenza) |
§ 3.14.32 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 23.
Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).
(B.U. 15 dicembre 2011, n. 50)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 10 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della
"b) le generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 17 della
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.".
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della
"1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:
a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della
"2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della
"2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificate dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.".
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 33 della
1. L'articolo 33 della
"Art. 33. (Corsi di formazione e aggiornamento)
1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della
2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.
3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.
4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge organizzati ai sensi della normativa previgente.".
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale
1. Dopo l'articolo 33 della
"Art. 33 bis. (Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)
1. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al
Art. 6. (Modifica dell'articolo 38 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della
"c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.".
Art. 7. (Modifiche dell'articolo 40 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della
"1 bis. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 e della commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione delle microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a).".
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 40 della
Art. 8. (Modifica dell'articolo 46 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della
"b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 40 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.".
Art. 9. (Modifiche dell'articolo 47 della
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della
2. L'alinea del comma 6 dell'articolo 47 della
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 49 della
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 49 della
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 49 della
Art. 11. (Abrogazione)
1. I commi 5 e 6 dell'articolo 49 della
Art. 12. (Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 48 della