§ 2.9.39 - L.R. 17 marzo 2023, n. 4.
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:17/03/2023
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Comunicazioni e notifiche)
Art. 3.  (Procedura per l'imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano)
Art. 4.  (Collegio tecnico)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 2/2009)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 2/2009)
Art. 7.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 2.9.39 - L.R. 17 marzo 2023, n. 4.

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna).

(B.U. 23 marzo 2023,  n. 12 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), di seguito TUE, nonché di quelli desumibili dalle leggi statali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina l'espropriazione, anche a favore di soggetti privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.

 

     Art. 2. (Comunicazioni e notifiche)

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II, capo IV e capo XI del TUE, esclusa quella di cui all'articolo 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certificano l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

4. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del TUE.

5. Le comunicazioni o le notifiche di cui al comma 1, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

6. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione.

 

     Art. 3. (Procedura per l'imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. Nei procedimenti espropriativi relativi all'imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano, promosse da un soggetto pubblico o privato, la Giunta regionale, previo accordo, può conferire agli enti locali territoriali competenti, le funzioni di autorità espropriante successive alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna).

2. I provvedimenti adottati dagli enti locali, a seguito del conferimento di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul bollettino ufficiale o sul sito istituzionale della Giunta regionale.

3. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di attuazione dei conferimenti di cui al comma 1, previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplina i rapporti tra Regione ed enti locali territoriali.

5. La Giunta regionale, in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto da parte dei soggetti a cui sono conferite le funzioni di autorità espropriante, assegna loro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale può provvedere alla revoca del conferimento di cui al comma 1 e assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

 

     Art. 4. (Collegio tecnico)

1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, previo accordo, nominare il terzo tecnico di cui all'articolo 21 del TUE, fermo restando che, in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 2/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2/2009 il secondo periodo è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 2/2009 è abrogato.

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 2/2009)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 2/2009 è inserito il seguente: "Art. 14 bis (Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura dell'80 per cento del valore venale del bene, relativamente alle aree occupate dalle fondazioni dei sostegni, dai cavi interrati, dalle tubazioni interrate, da costruzioni o manufatti a servizio dell'area sciabile.

3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano, in caso di danno o grave incomodo ai sensi del comma 1 al fondo servente, l'indennità è calcolata nella misura massima del 50 per cento del valore venale del bene.

4. Il valore venale del bene, ai fini di cui ai commi 2 e 3, corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, così come previsto all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.".

 

     Art. 7. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.