§ 3.1.8 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 7.
Interventi nel settore dell'edilizia sovvenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:20/01/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione, al fine di diffondere sul territorio regionale gli interventi di edilizia sovvenzionata, finanzia i programmi degli Istituti Autonomi delle Case Popolari della Regione, utilizzando [...]
Art. 2.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 e con i fondi che risulteranno non impegnati al 31 dicembre [...]
Art. 3.      Ai componenti le Commissioni Provinciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge n. 1035/1972 compete, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.1.8 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 7. [1]

Interventi nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1982).

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di diffondere sul territorio regionale gli interventi di edilizia sovvenzionata, finanzia i programmi degli Istituti Autonomi delle Case Popolari della Regione, utilizzando le procedure, le modalità e i tempi previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978 con esclusione del limite minimo di intervento.

     Il programma di utilizzazione dei fondi della presente legge verrà formulato, per quanto attiene alle localizzazioni, contestualmente ai programmi finanziati dallo Stato con i fondi di cui all'art. 35 della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

     Con deliberazione della Giunta Regionale - assunta di intesa con la Commissione Consiliare competente - sarà provveduto a ripartire i fondi agli Istituti Autonomi delle Case Popolari di Campobasso ed Isernia, in relazione ai Piani d'intervento da essi proposti.

 

     Art. 2.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 e con i fondi che risulteranno non impegnati al 31 dicembre 1981 di cui alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7.

     Con la legge approvativa del bilancio sarà provveduto a determinare l'entità della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

 

     Art. 3.

     Ai componenti le Commissioni Provinciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge n. 1035/1972 compete, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello previsto dalla legge regionale 1° febbraio 1979, n. 5 a far data dal 1° marzo 1981.

     Ai predetti compete altresì il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

     Con la legge approvativa del bilancio sarà provveduto a determinare l'entità della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.