§ 4.4.6 - Legge Regionale 7 settembre 1981, n. 20.
Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.4 assistenza scolastica
Data:07/09/1981
Numero:20


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Il programma è definito in relazione alle richieste dei Comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, e in [...]
Art. 3.      La percentuale del contributo a carico della Regione - uguale per ogni Comune - è fissata nella misura massima dell'85% del prezzo di acquisto.
Art. 4.      Il contributo sarà erogato in due soluzioni:
Art. 5.      Per l'anno scolastico 1981-1982 si terrà conto delle richieste giacenti presso l'Assessorato all'Istruzione e Cultura.
Art. 6.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in 300.000.000 di lire, è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 12650 "Contributi in conto capitale ai [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.4.6 - Legge Regionale 7 settembre 1981, n. 20.

Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus. [*]

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1981).

 

Art. 1.

     [In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al D.P.R. n. 616 la Regione Molise concede contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo, sulla base del programma annuale di cui all'articolo successivo. [1]

 

     Art. 2.

     Il programma è definito in relazione alle richieste dei Comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, e in considerazione delle assegnazioni agli stessi Comuni effettuate negli anni precedenti.

     Il programma è approvato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3.

     La percentuale del contributo a carico della Regione - uguale per ogni Comune - è fissata nella misura massima dell'85% del prezzo di acquisto.

 

     Art. 4.

     Il contributo sarà erogato in due soluzioni:

     a) una prima rata pari al 50%, dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2;

     b) la rata a saldo non appena l'Amministrazione comunale avrà inviato la fattura a dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'automezzo ovvero del contratto di LEASING in originale o copia autenticata nei modi di legge con la ricevuta dell'avvenuto versamento della somma all'atto della firma del contratto [2].

 

     Art. 5.

     Per l'anno scolastico 1981-1982 si terrà conto delle richieste giacenti presso l'Assessorato all'Istruzione e Cultura.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in 300.000.000 di lire, è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 12650 "Contributi in conto capitale ai Comuni per l'acquisto di scuolabus", con una dotazione di competenza e uno stanziamento di cassa di 300.000.000 di lire.

     In conseguenza, il capitolo di uscita n. 14200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 viene ridotto di L. 300.000.000 sia per la parte di competenza che di cassa.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 5, comma 4, della L.R. 14 dicembre 1998, n. 17. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che i programmi già approvati siano attuati nel rispetto della normativa a suo tempo vigente.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1, commi 1 e 3, della L.R. 4 novembre 1991, n. 19.

[2] Lettera così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 1991, n. 19.