§ 2.1.3 - Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 20.
Provvedimenti per il miglioramento delle strutture agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:27/08/1973
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire la sollecita esecuzione di strade vicinali, interpoderali, poderali, acquedotti rurali, pozzi artesiani, ponticelli ed opere d'arte sono concessi contributi dalla [...]
Art. 2.      Per la costruzione di strade poderali e per approvvigionamenti idrici singoli e per i pozzi artesiani, sono concessi contributi del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3.      L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli articoli precedenti, viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche, corredate del [...]
Art. 4.      La Giunta Regionale formula il programma di finanziamento degli interventi e, prima di adottare i conseguenti provvedimenti di approvazione, sente la Commissione consiliare permanente componente [...]
Art. 5.      Nella concessione delle agevolazioni contributive di cui alla presente legge, sono rispettate le seguenti priorità:
Art. 6.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 sul Cap. 285 del bilancio 1972.
Art. 7.      Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.1.3 - Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 20. [1]

Provvedimenti per il miglioramento delle strutture agricole.

(B.U. n. 23 del 10 settembre 1973).

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire la sollecita esecuzione di strade vicinali, interpoderali, poderali, acquedotti rurali, pozzi artesiani, ponticelli ed opere d'arte sono concessi contributi dalla Regione in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 2.

     Per la costruzione di strade poderali e per approvvigionamenti idrici singoli e per i pozzi artesiani, sono concessi contributi del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, ponticelli ed opere d'arte, nonché per la costruzione di acquedotti rurali, a servizio di una pluralità di aziende agricole, sono concessi contributi dell'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, semprechè la realizzazione delle opere sia promossa da cooperative, consorzi, enti pubblici e società comunque costituite.

 

     Art. 3.

     L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli articoli precedenti, viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche, corredate del parere, alla Giunta Regionale che provvederà alla emissione dei conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 4.

     La Giunta Regionale formula il programma di finanziamento degli interventi e, prima di adottare i conseguenti provvedimenti di approvazione, sente la Commissione consiliare permanente componente che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di quindici giorni.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 5.

     Nella concessione delle agevolazioni contributive di cui alla presente legge, sono rispettate le seguenti priorità:

     1) - opere di viabilità interpoderale e di approvvigionamento idrico richieste da titolari di aziende diretto-coltivatrici destinate a conseguire idonee condizioni di abitabilità nelle aziende e nelle borgate rurali;

     2) - opere di viabilità interpoderale richieste da operatori agricoli associati ed opere di approvvigionamento idrico richieste da operatori singoli o associati e destinate alla realizzazione di iniziative per l'incremento delle produzioni nei settori della zootecnia e della bieticoltura;

     3) - altre opere di viabilità interpoderale e di approvvigionamento idrico collettive;

     4) - opere di viabilità poderale e di approvvigionamento idrico aziendali a servizio di aziende agro-silvo-zootecniche;

     5) - altre opere di viabilità poderale e di approvvigionamento idrico aziendale.

     Nell'ambito delle priorità sopra elencate verrà data la precedenza alla viabilità minore a servizio di comprensori assoggettati ad interventi organici di riconversione e di ristrutturazione, con la utilizzazione associata dei terreni e delle attrezzature, promossi dalle Comunità Montane, dall'Ente di Sviluppo, da Cooperative, da Consorzi e Società.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 sul Cap. 285 del bilancio 1972.

     Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 7.

     Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima dell'approvazione del piano di trasformazione, purché le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.

     La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.