§ 4.1.73 - L.R. 20 maggio 2005, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: 'Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/05/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:
Art. 3.      1. L'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite ai sensi della legge regionale n. 18/2001 nel testo [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.1.73 - L.R. 20 maggio 2005, n. 20. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: 'Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise'.

(B.U. 1 giugno 2005, n. 12).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:

"2. Il contributo è corrisposto nelle seguenti misure:

a) nell'importo di euro 130,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 80,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie situate nel territorio nazionale;

b) nell'importo di euro 180,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 130,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso centri di alta specializzazione all'estero.

2 bis. Gli importi di euro 130,00 e di euro 180,00, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2, sono aumentati del 30% per ciascun giorno di permanenza nel luogo di cura, oltre che dell'accompagnatore, dell'eventuale donatore.

2 ter. É altresì corrisposto, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio, dietro presentazione, conformemente ad apposita regolamentazione comunale, dei documenti giustificativi e dell'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

2 quater. In caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero è concesso il rimborso delle spese di traslazione delle spoglie dalla città di cura sino al Comune di residenza, nel limite di euro 3.000,00".

     2. All'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Ai pazienti lungodegenti curati in regime di day hospital ed ai loro accompagnatori, in alternativa alle diarie previste al comma 2, possono essere rimborsate le spese sostenute per la locazione di un alloggio, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le stesse, fino ad importo massimo di euro 500,00 mensili.

A tale rimborso si aggiunge il contributo complessivo di euro 35,00 per giorno, per le spese di vitto.

3 ter. Coloro ai quali la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata, possono presentare istanza di anticipazione sul prevedibile contributo loro spettante. L'acconto è corrisposto nella misura massima dell'80%, secondo le possibilità finanziarie regionali.

3 quater. L'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro dodici mesi dall'ultimo giorno di cura."

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:

"1. Beneficiano dei contributi di cui alla presente legge i cittadini:

a) residenti in un Comune della Regione Molise;

b) che si trovano in una delle condizioni previste all'art. 1;

c) che sono in possesso, al momento della domanda, di certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria attestante l'impossibilità per le strutture sanitarie, anche private convenzionate, operanti nel territorio regionale, di assicurare l'assistenza e le cure necessarie.

1-bis. I contributi sono corrisposti ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, non superiore ad euro 42.000,00, secondo le seguenti fasce:

a) 100% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 0,00 ed euro 24.000,00;

b) 70% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 24.000,01 ed euro 30.000,00;

c) 50% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 30.000,01 ed euro 36.000,00;

d) 30% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 36.000,01 ed euro 42.000, 00.".

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Adempimenti dei Comuni.

1. I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge possono presentare al Comune di residenza istanza di rimborso ovvero di rimborso e di concessione dell'acconto allegando:

a) la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e comma 2;

b) le dichiarazioni sostitutive concernenti l'ISEE del nucleo familiare, la residenza e lo stato di famiglia;

c) la dichiarazione concernente la presumibile durata del soggiorno dell'accompagnatore e dell'eventuale donatore;

d) il preventivo di spesa per il viaggio ed il soggiorno in caso di presentazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2.

2. I Comuni, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, verificano la regolarità della documentazione prodotta ed il possesso dei requisiti e chiedono il nulla-osta alla Regione. Ottenuto il nulla-osta regionale, dispongono la concessione del beneficio richiesto.".

 

     Art. 4.

     1. Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite ai sensi della legge regionale n. 18/2001 nel testo originario.

     2. Le istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2004 sino al giorno precedente quello di entrata in vigore della presente legge sono definite, su richiesta degli interessati, a norma delle disposizioni della legge regionale n. 18/2001 come modificata ed integrata dalla presente legge, ove dette disposizioni risultino più favorevoli per i beneficiari. Le richieste di riliquidazione dei benefici ai sensi del precedente periodo devono essere presentate ai Comuni, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si fa fronte mediante variazioni di stanziamento, nel rispetto degli equilibri di bilancio. in sede di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2005.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 20 giugno 2007, n. 17.