§ 4.1.112 - L.R. 24 novembre 2014, n. 20.
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:24/11/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)


§ 4.1.112 - L.R. 24 novembre 2014, n. 20.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare)

(B.U. 1 dicembre 2014, n. 48)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)

1. L'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare) è sostituito dal seguente:

'Art. 4 (Requisiti reddituali per l'accesso)

1. I rimborsi sono corrisposti nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore ad euro 16.000,00, nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad euro 24.000,00 e nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad euro 36.000,00.'.