§ 4.1.96 - L.R. 18 luglio 2008, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2007, n. 17, recante: 'Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:18/07/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  1. L'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/2007 è sostituito dal seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al [...]
Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale n. 17/2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni [...]
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.1.96 - L.R. 18 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2007, n. 17, recante: 'Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare'.

(B.U. 21 luglio 2008, n. 17)

 

Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 Finalità

1. La Regione tutela il diritto alla salute:

a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della Salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;

b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise;

c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purché certificate dalle strutture ospitanti".

 

     Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/2007 è sostituito dal seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subìto trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della Salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonché ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;

b) intervento di trapianto;

c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;

d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale;

e) eventuale espianto da donatore.".

 

     Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale n. 17/2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario".

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.