Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 18/07/2008 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/2007 è sostituito dal seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al [...] |
Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale n. 17/2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 4.1.96 - L.R. 18 luglio 2008, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2007, n. 17, recante: 'Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare'.
(B.U. 21 luglio 2008, n. 17)
Art. 1. 1. L'articolo 1 della
"Art. 1 Finalità
1. La Regione tutela il diritto alla salute:
a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della Salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;
b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise;
c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purché certificate dalle strutture ospitanti".
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;
b) intervento di trapianto;
c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;
d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale;
e) eventuale espianto da donatore.".
1. Al comma 1 dell'articolo 3, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.