§ 4.1.57 - Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 19.
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/03/1996
Numero:19


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori e i Comuni che gestiscono farmacie rurali aventi diritto alla indennità di residenza prevista dalla presente legge devono presentare, [...]
Art. 4.     
Art. 5.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte nel seguente modo:
Art. 6.      Sono abrogate le norme di legge regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.57 - Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 19.

Provvidenze in favore delle farmacie rurali. [1]

(B.U. n. 6 del 1 aprile 1996).

 

Art. 1.

     La misura dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione sino a 5.000 abitanti è rideterminata nei seguenti importi:

a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti;

b) euro quattromila annui per popolazione da 601 a 1.000 abitanti;

c) euro duemila annui per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;

e) euro cinquecento annui per popolazione da 3001 a 5000 abitanti in paesi con più di una farmacia [2].

     L'indennità prevista dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 17 - ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1968, n. 221 - a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è da intendersi revocata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al Comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita dal 1 comma.

     L'onere dell'indennità di residenza è ridotto della quota dovuta dal Comune secondo il disposto di cui al 1° comma art. 6 legge n. 221/1968.

     La misura dell'indennità di cui al presente articolo è aggiornato di anno in anno sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo delle famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

 

     Art. 2.

     Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie spetta un contributo aggiuntivo annuale, fissato sulla base del ricavo di esercizio della farmacia risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali, nella misura di euro 10.000 per un ricavo di esercizio della farmacia fino a euro 150.000 annui SSN; il predetto importo è diminuito di euro 28,5 per ogni 1000 euro eccedenti euro 150.000 e fino ad un ricavo massimo di euro 500.000 [3].

     In caso di verifica da parte degli Uffici Finanziari Statali di un ricavo di esercizio diverso da quello dichiarato, il beneficiario del contributo è tenuto entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, a darne comunicazione all'Azienda sanitaria regionale (ASREM) competente per territorio [4].

     Entro 30 giorni dalla definizione dell'accertamento in caso di ricavo superiore al dichiarato, il beneficiario è tenuto ad effettuare il rimborso della somma indebitamente percepita più gli interessi legali con contestuale comunicazione all'Azienda sanitaria regionale dell'avvenuto rimborso [5].

     Nella ipotesi di non ottemperanza a quanto stabilito dai commi precedenti, il farmacista è sanzionato con la perdita del contributo e dell'indennità di residenza e con il versamento dei relativi interessi legali sia per l'anno cui si riferisce l'accertamento che per l'anno in cui l'Ente erogatore ne è venuto a conoscenza.

 

     Art. 3.

     I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori e i Comuni che gestiscono farmacie rurali aventi diritto alla indennità di residenza prevista dalla presente legge devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Azienda sanitaria regionale competente per territorio, apposita istanza corredata da [6]:

     - un certificato del Sindaco attestante che la farmacia è regolarmente aperta al pubblico e in asse con la normativa recante la disciplina degli orari di apertura al pubblico delle farmacie (L.R. 15/1989 e successive modifiche);

     - un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente nel Comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

     Gli aventi diritto al contributo aggiuntivo di cui all'art. 2 della presente legge, fermo restando la presentazione dell'istanza e dei certificati nei termini e nei modi di cui al precedente comma, devono inoltrare, entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi apposita istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il ricavo di esercizio della farmacia così come rappresentato nelle prescritte dichiarazioni fiscali, nonchè copia della relativa ricevuta di presentazione o di raccomandata.

 

     Art. 4.

     Allo scopo di incentivare l'apertura di farmacie previste dalla pianta organica in località con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2010, l'Azienda sanitaria regionale provvede ad erogare, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, un contributo una tantum, pari ad euro 5.000, a coloro che ne acquisiscono titolo [7].

     L'assegnazione del contributo anzidetto pone, per il beneficiario, l'obbligo all'esercizio della farmacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dall'inizio della gestione; in caso di cessazione di attività prima del suddetto termine, la somma assegnata dovrà essere restituita con l'integrazione degli interessi legali, nelle more, maturati.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte nel seguente modo:

     L'indennità di residenza di cui all'art. 1, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 quantificata, per l'anno 1996, in L. 365.000.000 e il contributo aggiuntivo annuale di cui all'articolo 2, quantificato in L. 504.300.000 sulla base dei ricavi di esercizio relativi all'anno 1995 nonchè il contributo una tantum di cui all'art. 4, quantificato in Lire 180.000.000, graveranno sulla quota di parte corrente del F.S.N. assegnata a ciascuna azienda U.S.L.

     I contributi previsti agli articoli 2 e 4 saranno assegnati a partire dall'esercizio finanziario anno 1996.

 

     Art. 6.

     Sono abrogate le norme di legge regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] La presente legge è stata pubblicata con la seguente avvertenza: In sede di apposizione del visto alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 19, il Commissario di Governo ha annotato quanto segue: "Con l'occasione il Governo ha precisato che la Regione dovrà far fronte con proprie risorse agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale ed all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento nonchè agli eventuali disavanzi di gestione delle Aziende Sanitarie, da ciò derivanti, con conseguente esonero di interventi finanziari statali".

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.

[6] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 2011, n. 26.