§ 4.1.44 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 15.
Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:13/09/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Molise è disciplinata, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della [...]
Art. 2.      1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per una durata complessiva di 42 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun [...]
Art. 3.      1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno resteranno chiuse la domenica.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. Per chiamata, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica.
Art. 9.      1. Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiane e pomeridiane delle farmacie ed il servizio notturno sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, sentito l'ordine provinciale [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto apposito cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale e la farmacia [...]
Art. 12.      1. Entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge gli organi interessati emanano i provvedimenti di competenza.
Art. 13.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.44 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 15. [1]

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione.

(B.U. n. 18 del 30 settembre 1989).

 

Art. 1.

     1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Molise è disciplinata, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per una durata complessiva di 42 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

     2. Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali ed uniche della Regione resteranno aperte per una durata complessiva di 38 ore diurne settimanali, suddivise in due periodi da un intervallo per il riposo pomeridiano.

 

     Art. 3.

     1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno resteranno chiuse la domenica.

     2. Le farmacie urbane, rurali ed uniche fruiranno di una giornata di riposo settimanale da determinarsi con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dell'ambito territoriale.

 

     Art. 4. [2]

     1. Durante l'intervallo di cui all'articolo 2, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

     a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da una sola farmacia di turno ed a battenti aperti;

     b) nei comuni con più di una farmacia da una sola farmacia a turno, ed a chiamata;

     c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare.

 

     Art. 5. [3]

     1. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà così svolto:

     a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da due farmacie di turno ed a battenti aperti fino alle ore 22;

     b) nei comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti e con più di una farmacia, dalla farmacia di turno a battenti aperti durante il servizio normale e dopo, a chiamata, fermo restando l'intervallo pomeridiano;

     c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare.

 

     Art. 6. [4]

     1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale e festivo, il servizio farmaceutico sarà così assicurato:

     a) nei comuni con popolazione superiore ai trentacinquemila abitanti da una sola farmacia di turno, a battenti aperti fino alle ore 22, a chiamata dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle altre farmacie con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

     b) nei comuni con più di una farmacia da una sola farmacia a turno ed a chiamata;

     c) nei comuni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata o con servizio sostitutivo che il comune può autonomamente assicurare.

 

     Art. 7. [5]

     1. Nei comuni con più di una farmacia il Comune esclusivamente nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione dei turni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha facoltà di istituire ed assicurare il servizio continuativo direttamente con una farmacia comunale o, in difetto, convenzionandosi con una farmacia privata.

 

     Art. 8.

     1. Per chiamata, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica.

     2. Per servizio continuativo si intende il servizio a battenti aperti dalle ore otto alle ventidue, a battenti chiusi dalle ore ventidue alle ore otto.

 

     Art. 9.

     1. Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiane e pomeridiane delle farmacie ed il servizio notturno sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti.

     2. I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane, rurali ed uniche sono stabiliti dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti e i sindaci dell'ambito territoriale.

 

     Art. 10. [6]

     1. Su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, secondo turni stabiliti con deliberazione dell'Unità Sanitaria Locale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, i titolari di farmacia aperta al pubblico usufruiranno annualmente di un periodo di ferie non superiore a 30 giorni anche frazionato.

     2. Le ferie eventualmente non fruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono potranno essere godute durante il primo trimestre dell'anno successivo.

     3. Nei comuni o nelle frazioni di qualsiasi comune ove sia in esercizio una sola farmacia, il servizio farmaceutico può anche essere assicurato, durante i giorni di ferie del titolare farmacista, da un sostituto farmacista iscritto all'ordine, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nominato dallo stesso titolare; la nomina viene comunicata con immediatezza all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

     4. In mancanza della nomina del sostituto, il servizio viene assicurato da una delle farmacie più vicine.

 

     Art. 11.

     1. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto apposito cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale e la farmacia che è di turno.

     2. L'omissione dell'obbligo di cui al comma precedente è soggetta ad una pena pecuniaria da L. 50.000 a Lire 100.000 ed è irrogata dal Sindaco del Comune competente.

 

     Art. 12.

     1. Entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge gli organi interessati emanano i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2007, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 1990, n. 20.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 aprile 1990, n. 20.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 1990, n. 20.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 1990, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 1990, n. 20.