§ 4.1.13 - Legge Regionale 26 maggio 1976, n. 17.
Disposizioni sulle farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:26/05/1976
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'indennità di gestione prevista dall'art. 3 secondo comma della legge 8 marzo 1968, n. 221 è fissata in L. 300.000 annue.
Art. 3.      I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aspiranti all'indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di [...]
Art. 4.      L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte posta a carico del bilancio del Comune nella misura prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221, grava sul bilancio della Regione.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 10 milioni, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1210 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.13 - Legge Regionale 26 maggio 1976, n. 17.

Disposizioni sulle farmacie rurali.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1976).

 

Art. 1. [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'indennità di residenza prevista dalla legge marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

     - L. 2.500.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

     - L. 2.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     - L. 1.500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

     L'indennità di cui al precedente comma è aumentata del 20% per la durata di cinque anni quando si tratti di nuova farmacia aperta in località sede di centro socio-sanitario di distretto, previsto dal piano regionale, che risulti sprovvisto di servizio farmaceutico.

     Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato, in relazione alla popolazione, nella misura delle indennità stabilite dai comma precedenti a favore dei farmacisti rurali, maggiorate del 20% e ridotte della quota dovuta dal Comune.

     Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località e popolazione superiore a 3.000 abitanti, o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e per i soggetti di cui al primo comma che esplichino attività lavorativa alle dipendenze di Enti Pubblici o Aziende Private.

 

     Art. 2.

     L'indennità di gestione prevista dall'art. 3 secondo comma della legge 8 marzo 1968, n. 221 è fissata in L. 300.000 annue.

 

     Art. 3.

     I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aspiranti all'indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ciascun biennio, presentare apposita istanza alla Giunta Regionale corredata da:

     1) un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;

     2) un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nel Comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

     Per il 1976 l'istanza di cui sopra deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte posta a carico del bilancio del Comune nella misura prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221, grava sul bilancio della Regione.

     L'onere del contributo a favore del Comune gestore della farmacia rurale graverà sul bilancio della Regione.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 10 milioni, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1210 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'art. 1 della L.R. 4 aprile 1990, n. 17, fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza rispettivamente in L. 5.000.000, L. 4.000.000 e L. 3.000.000. Vedere per le ulteriori modifiche l'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 19.