§ 4.1.47 - Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 recante disposizioni sulle farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/04/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976 n. 17 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di [...]
Art. 2.      1. L'indennità prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.47 - Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 recante disposizioni sulle farmacie rurali.

(B.U. n. 7 del 14 aprile 1990).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976 n. 17 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nei seguenti importi:

     - L. 5.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

     - L. 4.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     - L. 3.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

 

     Art. 2.

     1. L'indennità prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nella misura di L. 1.000.000 annue a prescindere dal reddito accertato nei confronti dell'interessato. [1]

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] L'indennità prevista dal presente articolo è da intendersi revocata a partire dal 2 aprile 1996, data di entrata in vigore della L.R. 25 marzo 1996, n. 19. Vedere, in merito l'art. 1, secondo comma, della L.R. citata.