Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 04/04/1990 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976 n. 17 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di [...] |
Art. 2. 1. L'indennità prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è [...] |
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale. |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 4.1.47 - Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 recante disposizioni sulle farmacie rurali.
(B.U. n. 7 del 14 aprile 1990).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura dell'indennità di residenza stabilita dalla
- L. 5.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 4.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 3.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
1. L'indennità prevista dall'articolo 2, secondo comma, della
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] L'indennità prevista dal presente articolo è da intendersi revocata a partire dal 2 aprile 1996, data di entrata in vigore della