Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 09/09/2011 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19) |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.108 - L.R. 9 settembre 2011, n. 26.
Modifica alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali)
(B.U. 16 settembre 2011, n. 25)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Il primo comma dell'articolo 1 della
"La misura dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1 della
a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti;
b) euro quattromila annui per popolazione da 601 a 1.000 abitanti;
c) euro duemila annui per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
e) euro cinquecento annui per popolazione da 3001 a 5000 abitanti in paesi con più di una farmacia.".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie spetta un contributo aggiuntivo annuale, fissato sulla base del ricavo di esercizio della farmacia risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali, nella misura di euro 10.000 per un ricavo di esercizio della farmacia fino a euro 150.000 annui SSN; il predetto importo è diminuito di euro 28,5 per ogni 1000 euro eccedenti euro 150.000 e fino ad un ricavo massimo di euro 500.000.";
b) al secondo comma le parole "all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "all'Azienda sanitaria regionale (ASREM)";
c) al terzo comma le parole "all'Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle parole "all'Azienda sanitaria regionale".
Art. 3. (Modifica all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, primo comma, della
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della
1. Il primo comma dell'articolo 4 della
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte nel seguente modo: l'indennità di residenza di cui all'articolo 1, prevista dalla
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.