§ 29.4.41 – L. 27 gennaio 2000, n. 11.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:27/01/2000
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.4.41 – L. 27 gennaio 2000, n. 11.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

(G.U. 9 febbraio 2000, n. 32).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.