Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.4 cooperazione scientifica e tecnologica |
Data: | 27/01/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.4.41 – L. 27 gennaio 2000, n. 11.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.
(G.U. 9 febbraio 2000, n. 32).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.