§ 2.1.55 - Legge Regionale 18 gennaio 2000, n. 6.
Legge forestale della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:18/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura degli interventi.
Art. 3.  Programma degli interventi.
Art. 4.  Commissione Tecnica Forestale.
Art. 5.  Definizione di bosco.
Art. 6.  Gestione dei beni silvo-pastorali.
Art. 7.  Taglio dei boschi di proprietà pubblica.
Art. 8.  Taglio dei boschi di proprietà privata.
Art. 9.  Norme comuni a tutti i boschi.
Art. 10.  Realizzazione degli interventi.
Art. 11.  Definizione ed esercizio del pascolo.
Art. 12.  Divieti di transito e di sosta.
Art. 13.  Difesa fitopatologica.
Art. 14.  Difesa delle superfici forestali dagli incendi.
Art. 15.  Abrogazione di norme.
Art. 16.  Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive
Art. 16 bis.  Classi delle imprese
Art. 16 ter.  Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo
Art. 16 quater.  Sospensione e cancellazione dall'Albo
Art. 16 quinquies.  Ricorso in opposizione
Art. 17.  Norma di rinvio.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.55 - Legge Regionale 18 gennaio 2000, n. 6.

Legge forestale della Regione Molise.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Molise, le seguenti finalità:

     a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'utilizzo e l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela degli habitat naturali, in sinergia con quella di altre risorse concorrenti allo sviluppo delle popolazioni rurali e alla promozione della qualità della vita;

     b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi da incendi e cause avverse;

     c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli;

     d) la massima occupazione della manodopera, rapportata alle singole realtà territoriali.

 

     Art. 2. Natura degli interventi.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

     a) redazione del Piano ed Inventario Forestale Regionale;

     b) ampliamento delle superfici forestali con imboschimenti a fini protettivi e produttivi nonché conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo;

     c) sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua, delle pendici e consolidamento delle dune litorali nonché tutela delle zone umide e lacuali;

     d) produzione vivaistica forestale nonché controllo del commercio di semi e di piante da rimboschimento;

     e) prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, da agenti patogeni e cause avverse;

     f) miglioramento della fruibilità forestale con creazione e manutenzione di aree attrezzate e di sentieri silvo-pastorali anche a fini turistici;

     g) realizzazione di opere di interesse pubblico di bonifica montana nonché recupero, ai fini forestali, di aree dissestate, di cave dismesse e di discariche abbandonate; recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale; arredo verde di scarpate di svincoli stradali, di aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;

     h) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

     l) tutela della biodiversità e degli ecosistemi esistenti;

     m) sviluppo e regolamentazione delle attività di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e di sottobosco;

     n) riconoscimento e tutela delle aree naturali protette.

 

     Art. 3. Programma degli interventi.

     1. Il Piano forestale regionale, da approvare entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, è sottoposto a revisione ogni cinque anni.

     2. Il Programma degli interventi è redatto annualmente in base alle priorità indicate nel Piano forestale regionale ed ai flussi finanziari.

     3. Al fine di coordinare l'utilizzazione dei flussi finanziari e di armonizzare i programmi d'intervento, è costituita la Conferenza Permanente per la Programmazione Forestale, quale Organo consultivo dell'Assessorato alle Foreste. Ne fanno parte i Presidenti degli Enti con funzioni e compiti in materia forestale in base alla Legge Regionale n. 29/1999 o loro delegati.

Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni cooperative, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e le associazioni ambientaliste.

 

     Art. 4. Commissione Tecnica Forestale.

     1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. La Commissione tecnica forestale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) il dirigente regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

b) il dirigente regionale competente in materia di beni ambientali, o suo delegato;

c) un dirigente o funzionario in rappresentanza dell'associazione di comuni territorialmente interessata, o del comune territorialmente interessato, ove manchi l'associazione in qualunque forma;

d) sulla base di apposita convenzione, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, o loro delegati, competenti per territorio;

e) due rappresentanti delle imprese boschive nominati dal Consiglio regionale [1].

     1-bis. La Commissione delibera sulle domande di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive previsto all'articolo 16, nonché sulle sospensioni, cancellazioni e reintegrazioni, e su quanto altro il presidente ritenga di porre all'ordine del giorno [2].

     2. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei convocati e le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     3. Il Presidente, per la trattazione di peculiari problemi, può invitare alle sedute della Commissione, quali esperti senza diritto di voto, altri funzionari regionali o consulenti esterni all'Amministrazione. Questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un termine non superiore a 20 giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrarla nella seduta della Commissione, cui hanno obbligo di partecipare. Agli esperti esterni all'Amministrazione spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali.

     4. La Sezione "Tutela del Patrimonio Forestale" del Settore Foreste provvede alla tenuta degli atti della Commissione ed ai compiti di segreteria.

     4-bis. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [3].

 

     Art. 5. Definizione di bosco.

     1. Agli effetti della presente legge si considera bosco qualunque superficie ricoperta da specie legnose forestali a portamento arboreo od arbustivo, di origine naturale od artificiale, in qualunque stadio di sviluppo. Conservano qualità di bosco le superfici private, per qualsiasi causa, della copertura forestale. Si considerano, altresì, come bosco:

     a) i castagneti da frutto;

     b) i popolamenti ripari e rupestri;

     c) la vegetazione dunale litoranea;

     d) qualsiasi radura purché la superficie sia inferiore a mq. 2.000;

     e) qualsiasi radura che sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a m. 20;

     f) impianti arborei di specie autoctone, realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede un vincolo di destinazione del soprassuolo a bosco.

     2. Ai fini della presente legge non sono da considerarsi bosco:

     a) le aree che, pur avendo i requisiti di cui al primo comma, hanno una superficie inferiore a mq. 2.000, purché ubicate ad una distanza non inferiore a m. 70 da altre superfici boscate;

     b) i pioppeti artificiali;

     c) i noccioleti ed i noceti da frutto;

     d) le colture di specie legnose a rapido accrescimento o per la produzione di legname pregiato e gli impianti arborei realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede l'età o turno per l'utilizzazione definitiva dell'impianto;

     e) i filari e le fasce di piante, purché la loro larghezza non sia superiore a m. 20;

     f) i terreni abbandonati e cespugliati, i pascoli ed i prati, sui quali l'insediamento della copertura di interesse forestale, intesa come proiezione al suolo delle chiome, non superi il 25% dell'area;

     g) i giardini ed i parchi urbani;

     h) qualsiasi popolamento arbustivo od arboreo insediatosi sui tratturi.

     3. La Giunta Regionale per specifiche e notevoli esigenze di carattere ambientale o biologico può sottoporre alla disciplina dei boschi anche le superfici non considerate bosco dal presente articolo.

 

     Art. 6. Gestione dei beni silvo-pastorali.

     1. I beni silvo-pastorali sono gestiti ed utilizzati in conformità dei Piani di Assestamento forestali.

     2. 1 beni silvo-pastorali con superfici forestali inferiori a 100 Ha sono gestiti con Piani di taglio sulla base di un documento di ricognizione e verifica delle proprietà boscate.

     3. Nei piani di cui al comma 1, predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai Conseguenti obblighi. E' ammessa la costituzione di Consorzi Forestali tra privati e tra questi e l'Ente pubblico che hanno i boschi confinanti tra loro, per la redazione del Piano e la sua gestione.

     4. In assenza del Piano le utilizzazioni boschive possono essere effettuate nei limiti di cui all'art. 9.

     5. I Piani di Assestamento Forestale sono considerati Piani di ambito in base alla Legge Regionale n. 24/1989, art. 11 e sono parificati, ad ogni effetto di legge, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     6. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti che di volta in volta saranno posti nei programmi di intervento di cui all'art. 3.

     7. La Commissione tecnica forestale di cui all'articolo 4 verifica che gli interventi previsti nei Piani siano compatibili con la conservazione, la tutela ed il ripristino della flora e della fauna e che, pertanto, ad essi possa applicarsi il disposto dell'articolo 4 lettera e) della Legge Regionale n. 16/1994.

     8. La Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su parere della Commissione tecnica forestale, approva il regolamento tecnico amministrativo nonché il prezzario relativo alla compilazione dei Piani.

 

     Art. 7. Taglio dei boschi di proprietà pubblica.

     1. Le utilizzazioni forestali, comunque previste dal Piano di taglio o Assestamento Forestale, devono essere effettuate in conformità di un progetto di taglio (martellata) redatto da un libero professionista, Agronomo o Forestale, o da un funzionario dipendente dell'Ente proprietario o gestore, professionalmente competente, a seguito di incarico conferito dall'Ente medesimo.

     2. Sia le matricine nei boschi cedui sia le piante nelle fustaie coetanee o disetanee, cadenti al taglio, devono essere individuate con l'impronta del martello forestale del professionista, dell'Ente proprietario o gestore ovvero del C.F.S..

     3. L'assegno delle aie per la carbonizzazione, delle piste di servizio e delle relative piante, inevitabilmente cadenti al taglio per la loro realizzazione è effettuato dal tecnico progettista.

     4. L'assegno delle piante sottoposte ed il relativo verbale con il valore, stimato sulla base del prezzo di aggiudicazione, è redatto dal tecnico progettista. Il valore del danno deve essere quadruplicato per la parte che, in sede di collaudo, viene riconosciuta come danno evitabile.

     5. L'Ente, ultimata l'utilizzazione, provvede all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori di taglio.

     6. Le operazioni di martellata, assegno ed accertamento finale devono essere comunicate al C.F.S. almeno dieci giorni prima allo scopo di permettere l'eventuale partecipazione di un incaricato per verifiche e controlli di Polizia Forestale.

     7. Per ogni introito derivante dall'attività di gestione dei beni forestali deve essere accantonata, su un apposito capitolo di bilancio dell'Ente gestore, almeno il 10% dello stesso, da utilizzare per la cura del patrimonio forestale con particolare riguardo alla redazione del Piano di gestione, ai rimboschimenti a carattere protettivo con specie autoctone o anche al recupero di manufatti di interesse paesaggistico culturale legati al bosco. I depositi ancora attivi, allo stesso titolo, giacenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sono trasferiti sul capitolo di bilancio dell'Ente.

     8. La Commissione Tecnica Forestale provvede a proporre per l'approvazione della Giunta Regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il regolamento, il Capitolato tipo di appalto, gli elaborati tra cui il piedilista di martellata sia per le piante matricine sia per le piante dei soprassuoli coetanei o disetanei, per la redazione dei progetti di taglio dei boschi.

 

     Art. 8. Taglio dei boschi di proprietà privata.

     1. Ogni privato che intende effettuare un taglio di bosco deve comunicare, 30 giorni prima dell'inizio del taglio, al Comune, alla Comunità Montana ed al C.F.S. competente per territorio, la volontà ad effettuare il taglio del bosco e deve allegare le informazioni tecniche relativamente alle piante da rilasciare o tagliare e della relativa superficie e particella catastale. Dalla comunicazione decorre il termine di due anni per effettuare la tagliata.

 

     Art. 9. Norme comuni a tutti i boschi.

     1. Tutti i tagli dei boschi devono essere effettuati in conformità dei Piani di Assestamento ed, in assenza, delle presenti norme e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

     2. I boschi pubblici, in assenza di Piano di assestamento vigente, possono essere assoggettati a taglio per superfici maggiori di quindici ettari, a condizione che non venga superata la media dell'ultimo decennio.

     3. Per i boschi, sia pubblici che privati non provvisti di Piano, sono possibili i tagli di utilizzazione che percorrano una superficie massima della proprietà di ettari 15, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni.

     4. I boschi cedui, puri o misti, a prevalenza di faggio o di specie quercine, di età superiore ad anni trenta, in presenza di stazione favorevole, devono essere convertiti ad alto fusto.

Qualora la stazione non consente detto intervento, o nel caso di boschi di superfici inferiori ad un ettaro, ubicati in più ampi complessi governati a ceduo, la conservazione del governo a ceduo è consentita a condizione che sia autorizzata dalla Commissione Tecnica Forestale.

     5. Nelle superfici boschive non è dovuta l'autorizzazione ex art. 7 della Legge n. 1497/1939 per i seguenti interventi:

     a) gli interventi previsti nei Piani di cui all'art. 6;

     b) il taglio colturale previsto dalla Legge n. 431/1985 ovvero i tagli eseguiti in conformità delle norme di cui alla presente legge e per le operazioni silvo-colturali previste dalla Legge Regionale n. 16/1994, primo comma, lett. b), ivi compreso il taglio dei boschi cedui con il rilascio di matricine come da P.M.P.F. ed i tagli a raso autorizzati dalla Commissione Tecnica Forestale esclusivamente per motivi colturali;

     c) gli interventi colturali e di risanamento (succisione, tramarratura, ecc... ) dei boschi danneggiati da incendi;

     d) interventi di miglioramento boschi, conversioni, diradamenti, operazioni selvicolturali, lavori di difesa forestale o connessi alla regimazione delle acque di soprassuolo e sotterranee, piccoli manufatti per il consolidamento delle aree e opere di bioingegneria;

     e) la manutenzione delle piste forestali esistenti;

     f) la realizzazione di piste di servizio esclusivamente a fondo naturale, della larghezza massima di ml. 3, onde consentire l'avviamento dei materiali legnosi sul piazzale di carico, da realizzare con modesti movimenti di terra e senza alcuna opera d'arte o demolizione di muretti a secco o opere preesistenti. A fine lavorazione il terreno deve essere ripristinato allo scopo di favorire, l'insediamento e la ricostituzione naturale di un tappeto vegetale.

 

     Art. 10. Realizzazione degli interventi.

     1. Gli Enti a cui la Legge Regionale n. 29/1999 delega funzioni e compiti in campo forestale promuovono la redazione dei Piani di Assestamento e redigono un programma di interventi in armonia con il Piano di assestamento e col Piano forestale regionale, dando priorità agli interventi di difesa fitopatologica, ambientale ed idrogeologica.

     2. Per la realizzazione degli interventi gli stessi Enti procederanno prioritariamente con il sistema in economia, con diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi del contratto nazionale di settore (CCNL Forestali), della manodopera che abbia maturato detto diritto per lavori realizzati dalla Regione, nonché mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 17 della Legge n. 97/1994.

     3. Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti a garantire un numero di giornate lavorative pro-capite non inferiore a 151 su base annua.

     4. Per gli interventi di imboschimento e quelli di cui all'art. 9, comma 5, su terreni gravati da uso civico, non occorre seguire le procedure di cui alla Legge Regionale n. 6/1980.

     5. Per gli interventi di cui sopra non occorre l'autorizzazione alla trasformazione di terreni saldi o per movimento di terreno di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Possono essere previsti anche interventi di verde urbano o di aree attrezzate di fruizione ambientale, purché gli interventi siano compatibili con la gestione forestale del bosco.

 

     Art. 11. Definizione ed esercizio del pascolo.

     1. Si definiscono pascoli, agli effetti della presente legge, i terreni ricoperti da un manto erboso, parzialmente anche arborati o cespugliati, adibiti permanentemente alla produzione foraggera utilizzata dal bestiame mediante il pascolamento.

     2. Sono da considerare superfici pascolive anche le superfici boscate da poter utilizzare, nel rispetto delle norme fissate dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, per la pratica del pascolo.

     3. L'esercizio del pascolo deve essere praticato in conformità del Piano di gestione di cui all'art. 8, ovvero di un regolamento pascoli redatto a cura dell'Ente stesso. In assenza l'esercizio dei pascolo deve essere effettuato in conformità delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

     4. Sui terreni pascolivi e sugli incolti produttivi percorsi da incendio, ancor più se cespugliati, l'esercizio del pascolo è vietato per i dodici mesi immediatamente successivi alla data di verifica dell'evento.

     5. Nei terreni boscati percorsi da incendio, il pascolo è vietato per gli otto anni successivi a quello dell'evento e comunque non prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza minima di metri 1 per gli ovini e di metri 2,50 per i bovini e gli equini.

 

     Art. 12. Divieti di transito e di sosta.

     1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

     2. E' vietato il transito dei mezzi motorizzati nelle piste e strade forestali. Sulle piste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnalazione dell'Ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regolamenta l'accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirlo solo ai soggetti autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

     3. Nelle aree di cui sopra è comunque autorizzato il transito dei mezzi motorizzati necessari all'esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confinanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

 

     Art. 13. Difesa fitopatologica.

     1. Nell'ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale la Regione programma e sostiene la prevenzione e la cura dei danni provocati da parassiti, malattie ed altre cause anche avvalendosi della collaborazione degli Enti delegati e di strutture pubbliche o private esterne.

 

     Art. 14. Difesa delle superfici forestali dagli incendi.

     1. La difesa delle superfici forestali dagli incendi viene attuata in conformità delle prescrizioni del Piano regionale antincendio e del Piano antincendio annuale approvato dal Consiglio Regionale.

     2. Nei boschi percorsi da incendio o danneggiati da cause meteoriche e biologiche ovvero nelle radure che eventualmente restano dopo il taglio di utilizzazione, è vietato qualsiasi tipo di insediamento edilizio o mutamento di destinazione d'uso.

 

     Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. Le disposizioni della presente legge:

     a) abrogano l'art. 4, comma 1, lettera b, ultima parte, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, così trascritta "... e per il taglio raso per superfici superiori ad un ettaro nel caso di boschi cedui.";

     b) sostituiscono ogni altra norma, prevista dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, dalle leggi 1° marzo 1975, n. 47 e 4 agosto 1984, n. 424, incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 16. Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive [4]

1. E' istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato "Albo", secondo la disciplina di cui al presente articolo ed agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese aventi sede nella regione Molise, al fine di partecipare alle gare per l'acquisto di materiali legnosi messi in vendita da enti pubblici. Le imprese aventi sede in altre regioni partecipano alle gare a condizione che siano in regola con le norme vigenti nelle regioni di appartenenza.

3. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dal dirigente regionale competente in materia di foreste ed ha validità di un anno. Il certificato di iscrizione ha valore anche di certificato di idoneità forestale.

 

          Art. 16 bis. Classi delle imprese [5]

1. L'Albo è suddiviso in due classi di iscrizione, "classe A" e "classe B".

2. Per l'iscrizione alla "classe A", oltre ai requisiti di cui all'articolo 16-ter, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 906;

b) aver ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici o privati per un importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

3. Per l'iscrizione alla "classe B", oltre ai requisiti di cui all'articolo 16-ter, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 1359;

b) avere ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici per un importo complessivo pari ad almeno 200.000 euro.

4. Le ditte iscritte nella "classe A" possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è pari o inferiore a 100.000 euro. Le ditte iscritte nella "classe B" possono concorrere per qualsiasi lotto boschivo, indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.

 

     Art. 16 ter. Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo [6]

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese boschive devono presentare alla Commissione tecnica forestale apposita istanza corredata, secondo legge, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, con la qualità di impresa boschiva;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) l'assenza di risultanze nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante;

d) la regolarità contributiva;

e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

f) l'assenza di procedure fallimentari, o analoghe, definite o in corso;

g) a seconda della classe per la quale si richiede l'iscrizione, il numero di giornate lavorative e il valore delle utilizzazioni boschive indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 16-bis.

2. In allegato all'istanza le imprese devono altresì produrre attestazioni di referenze bancarie comprovanti la solidità economico-finanziaria e la solvibilità.

3. La Commissione tecnica forestale, sulla base dell'istanza e dei suoi allegati, verifica nei modi di legge la sussistenza dei requisiti dichiarati e documentati ed acquisisce altresì informazioni circa eventuali infrazioni a leggi e regolamenti forestali e circa quanto altro possa essere utile a valutare le capacità operative del richiedente.

4. L'iscrizione all'Albo o l'eventuale diniego sono deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. L'iscrizione acquista efficacia con la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. L'Albo è soggetto a revisione biennale nei modi di cui al comma 3. A tal fine le imprese iscritte, dietro richiesta della Commissione tecnica forestale, rinnovano gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. Sono esonerate dalle formalità connesse con la revisione biennale dell'Albo le imprese boschive che, alla scadenza del biennio, risultano iscritte da meno di sei mesi.

 

     Art. 16 quater. Sospensione e cancellazione dall'Albo [7]

1. La Commissione tecnica forestale dispone la sospensione dell'iscrizione nell'Albo quando l'impresa:

a) abbia in corso procedimento fallimentare, di concordato o procedure analoghe;

b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo nel corso di utilizzazioni;

c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i termini stabiliti dal capitolato;

d) non abbia provveduto a pagare, entro 60 giorni dall'invito formale, sanzioni, penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo;

e) non abbia provveduto al regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o abbia omesso versamenti assicurativi e previdenziali;

f) abbia dimostrato negligenza nella conduzione delle utilizzazioni.

2. La Commissione tecnica forestale dispone la cancellazione dall'Albo quando l'impresa:

a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo16-ter, lettere a) e c);

b) non si assoggetti alla revisione biennale dell'Albo;

c) sia interessata da dichiarazione di fallimento, o provvedimento analogo;

d) abbia reiterato condotte per le quali aveva già subito provvedimento di sospensione;

e) abbia reiterato condotte negligenti nella conduzione delle utilizzazioni;

f) faccia espressa richiesta di cancellazione;

g) abbia cessato l'attività.

3. Le situazioni e le irregolarità previste come cause di sospensione e di cancellazione sono accertate direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dietro segnalazione alla Commissione tecnica forestale degli enti concedenti le utilizzazioni boschive, del Corpo forestale dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di uffici di polizia amministrativa o giudiziaria.

4. Cessate le cause di sospensione, l'iscrizione si riattiva in esito alla medesima procedura prevista all'articolo 16-ter.

5. Le imprese cancellate possono richiedere la nuova iscrizione non prima del decorso di tre anni dal provvedimento di cancellazione.

 

     Art. 16 quinquies. Ricorso in opposizione [8]

1. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione tecnica forestale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione del medesimo se successiva.

2. In caso di accoglimento, contestualmente la Commissione tecnica forestale dispone l'iscrizione o la reiscrizione nell'Albo e la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 17. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, elabora, su parere della Commissione Tecnico Forestale, una proposta di legge concernente "Norme di polizia forestale e di prescrizioni di massima".

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con la legge approvativa del bilancio.

     2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

     2-bis. Le entrate derivanti dai proventi della vendita delle piante prodotte nelle strutture vivaistiche regionali, nonché gli altri introiti derivanti dalla gestione del demanio silvopastorale regionale (capitolo n. 8600 della UPB n. 062 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale), sono vincolati alla copertura degli oneri per la gestione ordinaria dei vivai forestali regionali (capitolo n. 28800 della UPB n. 321 dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale) [9].

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[7] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 2.